USURA SOPRAVVENUTA E DIFETTO DI TRASPARENZA SULLA MODALITA’ DI AMMORTAMENTO: PROFILI GIURIDICI E CRITICITA’

USURA SOPRAVVENUTA E DIFETTO DI TRASPARENZA SULLA MODALITA’ DI AMMORTAMENTO: PROFILI GIURIDICI E CRITICITA’

Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2025, n. 18838

La Cassazione si è espressa in tema di usura sopravvenuta e mancata indicazione, nel mutuo, del metodo di ammortamento “alla francese”, stabilendo che ciò non comporta la nullità del contratto.

In particolare, la Corte – richiamando precedenti giurisprudenziali – ha rigettato il ricorso e stabilito i seguenti principi:

  • sul piano dell’usura sopravvenuta: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”.
  • quanto alla mancata indicazione della modalità di ammortamento: “in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130)”.

Fatti di causa

La controversia trae origine da un contratto di mutuo in relazione al quale i mutuatari hanno lamentano che la mutuante, nello svolgimento del rapporto, avesse indebitamente applicato interessi, spese e commissioni a vario titolo non dovuti. 

La pronuncia in appello ha riformato e contraddetto la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, giungendo ad escludere che il contratto di mutuo impugnato presentasse vizi correlati all’asserito superamento dei tassi soglia.

I mutuatari hanno, quindi, impugnato tale pronuncia innanzi alla Suprema Corte; per quanto qui di interesse, le doglianze dei ricorrenti si sono in prevalenza indirizzate sulle due questioni sopra accennate, ovvero (i) il superamento del tasso soglia di usura nel corso del rapporto (usura sopravvenuta), con conseguente richiesta di declaratoria di nullità del contratto e/o della singola clausola pattizia relativa agli interessi, e (ii) la mancata indicazione nel testo contrattuale della modalità di rimborso con ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione, lamentando nello specifico che tale omissione rendesse il contratto affetto da indeterminatezza e, comunque, violasse la normativa sulla trasparenza contrattuale.

Analisi e profili rilevanti

Sull’usura sopravvenuta

 I ricorrenti hanno svolto sul punto una duplice contestazione: la prima afferente alla mancata inclusione di alcune voci, ovvero l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/1973 e le spese notarili, nell’alveo dei costi di erogazione delle somme mutuate e la seconda, più nello specifico, che il Giudice di prime cure avrebbe omesso, in ogni caso, di considerare le dichiarazioni di valore confessorio da parte della difesa della banca la quale, in estrema sintesi, confermavano la circostanza che, in alcuni specifici mesi, i tassi concretamente applicati avrebbero superato il tasso soglia e ciò avrebbe dovuto indurre la Corte ha dichiarare la nullità della clausola pattizia nonché, in ultima istanza, dell’intero contratto.

Sotto il primo profilo, la Cassazione ha correttamente rilevato che la tesi dei ricorrenti fosse, oltre che tardivamente proposta (e la sua formulazione priva della necessaria specificità), nettamente smentita tanto dall’art. 1 comma 4 della Legge 108/1996 quanto, per altri versi, dalle Istruzioni della Banca d’Italia. 

Ancor più tranciata, a nostro avviso correttamente, è poi risultata la censura della Suprema Corte in ordine al secondo profilo, in forza del quale i ricorrenti hanno “impropriamente” accordato rilievo all’usura sopravvenuta.

Difatti, la decisione della Corte fa propria la massima giurisprudenziale enucleata dalla nota sentenze delle Sezioni Unite n. 24675/2017, che rappresenta uno spartiacque in tema “usura sopravvenuta” avendo risolto, almeno per ora, l’acceso dibattito giurisprudenziale sul punto[1]. Il principio di diritto affermato è che la clausola contrattuale afferente la determinazione degli interessi non diventa nulla per il solo fatto che il tasso pattuito, originariamente al di sotto della soglia di usura, superi tale soglia nel corso del rapporto a seguito di variazioni dei tassi soglia via via trimestralmente determinati dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Ciò determina, quindi, che non sia configurabile l’illeceità, e quindi nullità, della clausola relativa alla misura del tasso di interesse pattuito nell’ipotesi in cui, come nel caso in commento, lo stesso risulti originariamente inferiore alla soglia di usura ma, per effetto delle oscillazioni dei TS nel tempo, la superi successivamente nel corso del rapporto pluriannuale. Il focus, quindi, deve essere posto sul momento in cui gli interessi risultano pattuiti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, e ciò in aderenza con quanto disposto dall’art. 644 c.p. (come interpretato autenticamente dal D.L. n. 394/2000, convertito in L. n. 24/2001)[2].

Corollario ai principi soprarichiamati, ribaditi nella sentenza in commento, è: pur escludendosi l’usura sopravvenuta come causa di nullità del contratto e/o della clausola pattizia, in casi limite, il mutuatario che abbia però sottoscritto un contratto di mutuo a tasso variabile potrebbe invocare altri strumenti legali per tutelarsi contro aumenti eccessivi e  imprevedibili dei tassi di interesse quali, ad esempio, l’eccessiva onerosità sopravvenuta del finanziamento o, laddove gli interessi risultino divenuti davvero esorbitanti, la violazione del principio di correttezza e buona nella riscossione degli stessi da parte del mutuante (sebbene sotto tale ultimo profilo la Cassazione stessa ha in verità minimizzato l’applicabilità di questo principio nel contesto dell’usura sopravvenuta).

Ammortamento “alla francese” e trasparenza contrattuale

I ricorrenti contestano la mancanza di trasparenza del contratto di mutuo nella misura in cui, a loro dire, al momento della stipula non sarebbero stati informati in relazione alla modalità di rimborso del finanziamento, assumendo quindi di non aver consapevolmente scelto il piano di ammortamento “alla francese”.

La Corte ha rigettato anche tale eccezione, sia perché non adeguatamente argomentata e documentata che, ancora una volta, in quanto in evidente contrasto con quanto deciso dalle Sezioni Unite con la pronuncia 15130/2024.

 La Corte ha, sul punto, ribadito che in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non può ritenersi causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.Ciò significa che, se il contratto contiene gli elementi essenziali (importo erogato, durata, TAN, TAEG, numero e composizione delle rate, distinzione tra quota capitale e quota interessi) ed il piano di ammortamento viene allegato – o è comunque consultabile – la clausola deve ritenersi validamente pattuita.

In concreto, tale orientamento limita l’efficacia di azioni volte a invalidare taluni contratti di mutuo solo per la mancata specificazione della modalità d’ammortamento prescelta, purché la decisione sia chiaramente comprensibile al mutuatario e non vi sia un aumento occulto del costo del credito.

Criticità e spunti di riflessione

Alla luce di tale pronuncia, emergono diversi spunti di riflessione:

  • L’orientamento espresso dalla sentenza in commento, che in sostanza ribadisce consolidati precedenti giurisprudenziali, elide di molto la leva utilizzata da coloro che intendono impugnare i contratti, eseguiti, per meri vizi di forma oltre che ristabilire una equa ripartizione degli oneri, anche informativi, correlati alle rispettive prestazioni sinallagmatiche.
  • Sebbene la Corte abbia ribadito l’irrilevanza della specificazione all’interno del testo contrattuale della modalità di rimborso, ai fini del rispetto della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra mutuante e mutuatario, resta fondamentale che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del piano di ammortamento mediante la sua allegazione, al contratto, o in alternativa una contestuale separata consegna.
  • In materia di usura sopravvenuta, la decisione incoraggia gli istituti di credito a sorvegliare i tassi applicati e i mutuatari a controllare in corso di rapporto l’evoluzione del tasso rispetto alle soglie normative, ma conferma che il superamento da solo non basta per far valere la nullità.

Conclusione

La sentenza n. 18838/2025 assume rilievo perché consolida due orientamenti che in passato hanno animato la querelle giurisprudenziale, valorizzando la sostanza economica del contratto rispetto alla sua forma, tutelando la funzionalità del rapporto creditizio e impedendo che le oscillazioni dei tassi di mercato producano effetti retroattivi negativi per l’intermediario che, rispetto ad essi, risulta neutro.

Si scongiura, così, il rischio di nullità formali per mere imperfezioni redazionali o per omissioni terminologiche e, al contempo, si procura stabilità – salvaguardandoli – ai rapporti giuridici tra istituti di credito e propri clienti nell’auspicata riduzione della litigiosità fondata su eccezioni spesso strumentali.

In definitiva, la Cassazione consolida una visione pro-sistema, nella quale la fondamentale salvaguardia da apportare per riequilibrare i rapporti di forza tra il contraente debole e gli istituti di credito, non faccia venir meno la fiducia del sistema bancario nella stabilità dei rapporti con la propria clientela, dando viceversa risalto a strumenti di tutela di quest’ultima più proporzionati e mirati.


[1] Cass. civ., Sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675 “Allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del saggio degli interessi, la quale resta valida ed efficace fino all’eventuale rimedio di tipo manutentivo (come l’intervento del legislatore o un accordo tra le parti) o risolutorio (art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta), che può attivarsi in caso di grave, oggettivo ed imprevedibile squilibrio di interessi.”

[2] Principio consolidatosi con successive e analoghe pronunce Cass. Civ. n. 13264/2018, Cass. Civ. n. 32095/2018 Cass. Civ. n. 25178/2020

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