Trust estero, clausole di giurisdizione e tutela dei creditori: i confini dell’autonomia negoziale dopo Cass., SS.UU., ord. 1° ottobre 2025, n. 26471

Trust estero, clausole di giurisdizione e tutela dei creditori: i confini dell’autonomia negoziale dopo Cass., SS.UU., ord. 1° ottobre 2025, n. 26471

Corte di Cassazione, SSUU, Ordinanza n. 26471 del 1 ottobre 2025

Avv. Valentina Colombo

Il successo operativo del trust “di diritto straniero” nell’ordinamento italiano ha sempre convissuto con una questione di fondo: entro quali limiti l’autonomia negoziale del disponente, nella scelta della legge regolatrice e del foro competente, possa incidere su diritti eteronomi, in primis quelli dei creditori. Il problema tocca il cuore del rapporto tra lex voluntatis e le norme inderogabili dell’ordinamento interno, soprattutto quando l’assetto fiduciario è idoneo a riflettersi sulla garanzia patrimoniale dei terzi. L’ordinanza n. 26471 del 1° ottobre 2025 delle Sezioni Unite si colloca in questo snodo, chiarendo il ruolo che la scelta della legge straniera e della giurisdizione possono avere nella formazione di un patrimonio segregato e, in particolare, nella sua circolazione nei confronti dei soggetti estranei al trust. La vicenda offre così un’occasione per riflettere sulla permeabilità della segregazione fiduciaria rispetto alle esigenze di tutela poste dal diritto interno e sul modo in cui tali esigenze si intrecciano con il sistema della Convenzione dell’Aja del 1985.

I fatti di causa

La controversia trae origine dall’azione promossa da un creditore nei confronti del proprio debitore, già destinatario di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nel periodo precedente all’insorgenza dell’obbligazione, il debitore aveva costituito due trust regolati dalla legge dell’Isola di Jersey, ai quali aveva trasferito l’intero proprio patrimonio personale e, indirettamente, quello di una società da lui partecipata e amministrata.

Il primo trust era di natura personale: il disponente cumulava in sé le qualifiche di trustee e beneficiario; il secondo, viceversa, era stato istituito da una società a lui riconducibile – della quale egli deteneva l’80% delle quote ed esercitava le funzioni di amministratore e liquidatore – che vi aveva conferito l’intero complesso dei beni societari. Entrambi gli atti istitutivi prevedevano una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Royal Court di Jersey.

Ritenendo che tali operazioni fossero state poste in essere con finalità meramente elusive, ovvero di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., il creditore adiva il Tribunale di Tivoli chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti istitutivi, e, in subordine, la loro simulazione ovvero nullità per difetto di causa meritevole di tutela.Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inefficace il trust personale e nullo quello societario per assenza di una causa lecita. La Corte d’appello di Roma confermava integralmente la decisione, affermando altresì la giurisdizione del giudice italiano. In particolare, il giudice di secondo grado escludeva che la clausola di proroga contenuta negli atti istitutivi – vincolante solo tra disponente, trustee e beneficiari – potesse essere opposta ai creditori, soggetti terzi ed estranei al rapporto fiduciario.

Il disponente e la società-trustee proponevano ricorso per cassazione, reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione. I ricorrenti non si limitavano a invocare la clausola di scelta del foro, ma sostenevano l’esistenza, nella normativa del Jersey, di una riserva legale di giurisdizione esclusiva e inderogabile in favore della Royal Court, con efficacia erga omnes, tale da precludere qualsiasi sindacato da parte del giudice italiano sulla validità o efficacia del trust.

Le questioni giuridiche rimesse alle Sezioni Unite

La rimessione alle Sezioni Unite prende, dunque, le mosse da una vicenda paradigmatica dell’uso del trust estero in funzione protettiva (o difensiva) del patrimonio del debitore e interroga il sistema su tre snodi di diritto internazionale privato e processuale civile. 

Anzitutto, la Corte[1] ha ravvisato, in assenza di precedenti specifici, la necessità di chiarire se e in quale misura la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo di un trust regolato dalla legge del Jersey possa spiegare effetti ultra partes, vincolando anche i creditori del disponente che agiscano in revocatoria ovvero per la declaratoria di nullità/inefficacia del trust. Si tratta, in altre parole, di stabilire l’ambito soggettivo del “patto processuale” inserito nell’atto costitutivo: vincola solo i soggetti interni al rapporto fiduciario (disponente, trustee, beneficiari) oppure si estende ai terzi estranei, i quali non hanno partecipato alla formazione della volontà negoziale? 

Il secondo quesito della rimessione riguarda il diritto applicabile ai rapporti “esterni” al trust: si applica la lex voluntatis(art. 6 Conv. Aja 1985), oppure la lex fori in forza della clausola di salvaguardia delle norme imperative che presidiano trasferimenti, tutela dei creditori e protezione dei terzi in buona fede (art. 15 Conv. Aja) [2]

Infine, si è chiesto alle Sezioni Unite se la normativa del Jersey – nella parte in cui individua la Royal Court quale giudice competente a pronunce sull’invalidità del trust – configuri una “riserva legale” di giurisdizione esclusiva, operante erga omnes e idonea a sottrarre al giudice italiano qualsiasi scrutinio su efficacia e opponibilità del trust rispetto ai terzi. 

Le tre questioni, ben oltre il caso concreto, toccano i rapporti tra Convenzione dell’Aja del 1985, Reg. (UE) n. 1215/2012 (già Reg. n. 44/2001) e principi di ordine pubblico economico interni (artt. 2740 e 2901 c.c.), e si innestano sul solco dei precedenti delle Sezioni Unite: la SS.UU. 14041/2014 che aveva già tracciato i limiti dell’opponibilità del trust in presenza di azioni promosse da terzi [3]  e la successiva temporalmente SS.UU. 7621/2019 che invece aveva distinto l’ambito dell’“administration” dalle questioni di validità [4].

La decisione delle Sezioni Unite

Con l’ordinanza 1° ottobre 2025, n. 26471, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione fondata sia sulla clausola di foro del Jersey sia sulla pretesa riserva legale di competenza esclusiva in favore della Royal Court. L’argomentazione si snoda lungo tre direttrici: 

(a) delimitazione soggettiva della clausola di proroga; 

(b) prevalenza della lex fori per i rapporti esterni al trust in virtù dell’art. 15 Conv. Aja; 

(c) natura inderogabile della tutela dei creditori. 

Sotto il primo profilo, la Corte ribadisce che la proroga di giurisdizione contenuta nell’atto costitutivo vincola disponente, trustee e beneficiari quando siano in discussione diritti e obblighi “interni” al trust, ma non estende la propria efficacia nei confronti dei terzi, i quali non hanno prestato consenso al patto processuale: l’azione del creditore – specie se revocatoria ex art. 2901 c.c. o volta alla declaratoria di nullità/inefficacia – non fa valere diritti “del trust”, bensì un diritto proprio alla conservazione della garanzia patrimoniale e, dunque, resta esterna al perimetro della clausola. Questo esito è coerente anche con l’art. 25, par. 3, Reg. (UE) n. 1215/2012[5], che circoscrive l’efficacia della proroga convenzionale della giurisdizione ai rapporti interni tra fondatore, trustee e beneficiari e non legittima estensioni ai terzi.

In secondo luogo, le Sezioni Unite affermano che l’opponibilità del trust ai terzi è governata dalla lex fori per effetto dell’art. 15 Conv. Aja[6]: le norme imperative interne in materia di trasferimenti, protezione dei creditori e tutela dei terzi in buona fede non possono essere neutralizzate dalla scelta di una legge straniera o da meccanismi di forum shopping. In tale cornice, l’azione ex art. 2901 c.c. è qualificata come norma di ordine pubblico economico, non derogabile dall’atto istitutivo né dalla legge straniera, posto che tale azione non afferisce ai rapporti interni al trust ma, al contrario, al diritto del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale; da qui la qualificazione dell’azione revocatoria e, più in generale, degli strumenti di tutela dei creditori come presidi non derogabili. 

Da ultimo, la Corte esclude che la disciplina del Jersey possa istituire una “competenza esclusiva” opponibile erga omnesal giudice italiano: anche volendo ravvisare nella Trusts (Jersey) Law una riserva per l’invalidazione del trust, essa non potrebbe espandersi sino a comprimere l’operatività delle norme imperative del foro e dei criteri di radicamento della giurisdizione[7]

E’ opportuno precisare che la decisione della Corte non intende “italianizzare” il trust, ma ne contestualizza l’operatività nel contesto del diritto internazionale privato: la scelta della legge e del foro resta pienamente utile per i rapporti interni; essa diventa però neutra (se non irrilevante) quando venga in gioco la tutela dei terzi. La soluzione appare coerente con la finalità anti-abuso perseguita dall’art. 15 Conv. Aja e con l’impianto del Reg. 1215/2012, evitando le derive del forum shopping unilaterale. In controluce, affiora un monito: la segregazione non è fine a sé stessa, ma strumentale a interessi meritevoli; quando così non sia, l’ordinamento fa prevalere la garanzia patrimoniale dei creditori.

Principio di diritto e conclusioni

La Corte, seguendo un ragionamento lineare, coerente con la normativa internazionale e con i precedenti giurisprudenziali e particolarmente attento alla tutela dei diritti dei creditori, pronuncia il seguente principio di diritto: “L’opponibilità nei confronti dei terzi creditori del trust previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 non è regolata dalla legge del disponente ma dalla legge nazionale, poiché non si può derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvenza mediante una manifestazione di volontà. Tra tali norme rientra certamente l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”.

Secondo il principio di diritto enunciato, dunque, l’opponibilità ai terzi creditori del trust disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1985 non dipende dalla legge scelta dal disponente, ma dalla legge del foro, in quanto le norme che presidiano la garanzia patrimoniale e la protezione dei creditori sono inderogabili e non possono essere eluse mediante opzioni di legge o di foro operate nell’atto costitutivo del trust. Ne discende che la clausola di giurisdizione in favore del giudice straniero non è opponibile ai creditori, i quali possono adire il giudice italiano secondo i criteri ordinari; e che, sul piano sostanziale, la validità “formale” del trust secondo una legge straniera non sterilizza il sindacato del giudice interno sulla causa concreta e sulla meritevolezza degli interessi perseguiti. 

Il portato sistemico è duplice. Da un lato, la sentenza si pone in linea di continuità con i precedenti arresti giurisprudenziali del 2014 e del 2019, elevando a criterio organico la distinzione tra rapporti interni (necessariamente attratti nella sfera della legge scelta e della clausola di foro) e rapporti esterni (governati dalla lex fori, in quanto afferenti a norme inderogabili). Dall’altro, essa ribadisce che la segregazione fiduciaria è strumento e non scopo: quando viene piegata a finalità elusive, l’ordinamento reagisce con i rimedi tipici (revocatoria, nullità per difetto di causa meritevole) e con l’affermazione della propria giurisdizione.

Ne consegue che la “autonomia del trust” non costituisce zona franca rispetto all’ordine pubblico economico italiano: il giudice conserva un potere di scrutinio sulla causa concreta, inibendo strutture negoziali meramente elusive della garanzia patrimoniale cosicché la validità “formale” del trust secondo il diritto straniero non basta, laddove la funzione perseguita contrasta con i principi inderogabili del nostro ordinamento.

Sul piano pratico, per quanto di interesse per i creditori, l’ordinanza in commento conferma la possibilità di adire il giudice italiano per la revocatoria o per far dichiarare nullità/inefficacia di trusts esteri senza la necessità di instaurare costosi giudizi offshore, essendo sufficiente l’ordinaria radicazione dei criteri di giurisdizione (parte convenuta in Italia, localizzazione dei beni, ecc.).

La vicenda, infine, mostra come la clausola dell’art. 15 Conv. Aja costituisca un vero “cancello di sicurezza” a tutela dell’ordine pubblico economico: la libertà di scegliere la legge regolatrice del trust resta intatta per l’administration (cioè le norme relative all’esecuzione del contratto), ma non travolge i diritti dei terzi e i rimedi del foro.


[1] Cass., Sez. III, ord. 2025, n. 10539, di rimessione alle Sezioni Unite (questione di giurisdizione)

[2] Il baricentro normativo è nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con Legge n. 364/1989, che ammette la scelta della legge regolatrice del trust (art. 6) ma, soprattutto, fa salva l’applicazione delle norme imperative del foro in materie quali la protezione dei creditori e il trasferimento dei beni (art. 15).

[3] Con l’ordinanza del 20 giugno 2014 n. 14041 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato chiarito il criterio atto ad individuare il foro giurisdizionale competente in caso di trust, ricollegandolo alla eventuale posizione di terzietà dell’attore. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un trust in questione vincola “oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust, quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust ed al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà ed ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile”.

[4] Cass., SS.UU., ord. 18 marzo 2019, n. 7621 sancisce che se nell’atto istitutivo di un trust vi è una clausola che stabilisce la competenza di un dato giudice per la materia della administration del trust stesso, tale clausola non vale qualora sia instaurato un giudizio per la dichiarazione di nullità: per i giudici di legittimità il concetto di administration deve essere tradotto come “esecuzione del contratto” e non comprende quindi le questioni di validità dell’atto istitutivo.

[5] Ai sensi dell’art. 25, par. 3, Reg. UE n. 1215/2012 (già art. 23, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 44/2001), la competenza esclusiva del foro estero riguarda solo le azioni intentate tra fondatore, trustee e beneficiari, nell’ambito delle loro reciproche relazioni giuridiche: “L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.

[6] L’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1985 stabilisce chiaramente che la legge del trust non può ostacolare l’applicazione delle norme imperative del foro, in particolare quelle a protezione dei creditori in caso di insolvenza.

[7] Ci si riferisce alle norme che regolano il domicilio dei convenuti in Italia; art. 2 Reg. 44/2001; art. 25 Reg. 1215/2012; art. 3 l. n. 218/1995

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