Ordinanza Sez. I n. 33966/2025 del 24.12.2025
Avv. Paolo Damiani
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33966/2025, interviene nel dibattito relativo all’onere probatorio circa la titolarità del credito nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999 mirando a delineare un rinnovato assetto dei carichi probatori e operando un delicato bilanciamento tra l’esigenza di effettività della tutela del cessionario e il diritto del debitore ceduto alla certezza del solvens, mediando così la dicotomia tra pretesa creditoria e garanzia di liberazione dall’obbligazione.
La Cassazione affronta la questione definendo gli elementi probatori atti a dimostrare la legittimazione attiva dei cessionari fornendo il seguente principio di diritto: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur non costituendo di per sé prova piena della cessione e dell’inclusione del credito specifico, può risultare sufficiente quando contenga elementi idonei a circoscrivere per categorie o singolarmente i crediti ceduti, consentendone l’individuazione senza incertezze, sempre che il debitore ceduto non formuli contestazioni specifiche”.
IL QUADRO NORMATIVO DELLE CESSIONI IN BLOCCO
L’ art. 58 del Testo Unico Bancario, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti, che l’iscrizione nel Registro Imprese e la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale possano considerarsi adeguati a rendere la cessione opponibile e conoscibile dal debitore ceduto, con ciò dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere anche alla relativa specifica notifica.
Sul piano sistematico, pertanto, è stato previsto un meccanismo speciale di cessione derogatorio rispetto a quello ordinario previsto ex art. 1264 c.c..
La ratio della norma è chiara, favorire le operazioni di cartolarizzazione e la circolazione dei crediti deteriorati. La laconicità del dato testuale dell’art. 58 TUB – il quale non impone che l’estratto di cessione in Gazzetta Ufficiale contenga l’identificazione analitica, singulatim o per categorie, dei rapporti ceduti – ha rappresentato il vulnus normativo che ha alimentato un massivo contenzioso in merito alla legittimazione attiva. Tale asimmetria informativa tra pubblicità legale e certezza della titolarità ha prestato il fianco a innumerevoli eccezioni sulla prova dell’inclusione dei singoli crediti nel perimetro dell’operazione e dalla quale è, quindi, derivata la necessità di individuare gli elementi atti a dimostrare in modo incontrovertibilmente la legittimazione attiva del cessionario.
I CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA
In mancanza di una normativa sufficientemente precisa, la questione è stata rimessa al prudente apprezzamento dei giudici di merito, chiamati di volta in volta ad esaminare la specifica vicenda oggetto di cessione.
L’ambiguità normativa ha innescato un vivace contrasto giurisprudenziale, tuttora irrisolto, polarizzato su due macro-orientamenti. Un primo indirizzo, di stampo rigorista, attribuisce alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una valenza meramente notificatoria (alternativa della denuntiatio ex art. 1264 c.c.), negandole qualsivoglia efficacia probatoria sulla titolarità del rapporto. Tale impostazione onera il cessionario di allegare un corredo documentale esauriente: dal contratto di cessione (inter partes) agli estratti conto storici, risalendo l’intera catena dei trasferimenti.
Sul fronte opposto, si consolida l’orientamento che riconosce dignità probatoria all’estratto in Gazzetta Ufficiale, purché corredato da criteri di inclusione chiari nell’identificare categorie di crediti omogenee tramite criteri distintivi certi. In tale prospettiva, la combinazione tra le risultanze della Gazzetta e la conferma di cessione della banca cedente assurge a prova sufficiente, specie in assenza di contestazioni specifiche e circostanziate da parte del debitore.
La Suprema Corte è più volte intervenuta, nel pregevole tentativo di porre fine a tale conflitto.
Con le ordinanze gemelle n. 23834, 23849 e 23852 del 2025, è stato chiarito che la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale costituisce atto di pubblicità legale, sufficiente per rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti ma, nel caso di contestazione del credito, non di per sé idonea a costituire prova della legittimazione processuale del cessionario.
Il generico riferimento alla necessità di produrre documentazione integrativa, in presenza di contestazioni specifiche, però, non ha fatto altro che rafforzare il contrasto giurisprudenziale che, nel corso del 2025, ha registrato un’evidente recrudescenza dello scontro tra contrapposte visioni, riportando l’eccezione inerente la legittimazione attiva del cessionario al centro del contenzioso in materia.
Tale situazione ha prodotto dei risultati del tutto abnormi, ed infatti, giudizi identici, tanto in fatto quanto in diritto, sono stati decisi con provvedimenti di segno diametralmente opposto, a seconda dell’orientamento a cui intendeva aderire il Tribunale di riferimento.
Tale frammentarietà ha generato un’evidente asincronia decisionale a scapito della certezza del diritto posto che l’esito del giudizio sulla legittimazione del cessionario risulta, allo stato, ancorato alla sensibilità del singolo ufficio giudiziario. Si è passati, infatti, dal riconoscimento della valenza probatoria dell’avviso in Gazzetta, purché corroborato dalla dichiarazione della cedente, al rigetto sistematico della pretesa in assenza del deposito del contratto di cessione nella sua versione integrale.
La profondità di questo contrasto è emersa persino in fori storicamente orientati verso una valorizzazione degli adempimenti pubblicitari, come il Tribunale di Milano. Nonostante il consolidato favor per l’efficacia probatoria dell’estratto e della dichiarazione di cessione, si sono registrate pronunce di segno diametralmente opposto, alimentando un clima di incertezza anche nelle sezioni specializzate.
Nonostante ciò, la terza sezione della Cassazione, con Ordinanza numero 34641/2025 del 29/12/2025 ha rigettato l’istanza di rinvio alle Sezioni Unite della questione “reputando non ravvisabile la denunciata difformità di soluzioni interpretative, nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione dell’interpretazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), in relazione alla disciplina in materia di cessione in blocco dei rapporti bancari, con particolare riguardo all’onere probatorio gravante sul cessionario nell’ambito delle suddette operazioni al fine di dimostrare la propria legittimazione”.
L’INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE CON L’ORDINANZA N. 33966/2025
In questo complesso quadro, è intervenuta la pronuncia in commento, la quale ha il merito di aver adottato finalmente un’impostazione metodologica sugli elementi probatori della legittimazione.
La vicenda approdata al vaglio della Suprema Corte trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I giudici di secondo grado avevano confermato la decisione del Tribunale di Modena il quale, pur disponendo la revoca del decreto ingiuntivo per vizi formali, aveva ribadito nel merito la condanna dei debitori al pagamento delle somme pretese dalla società cessionaria, cristallizzando così la statuizione sulla titolarità del credito.Al centro della censura mossa dai ricorrenti vi è la contestazione del valore probatorio dell’estratto in Gazzetta Ufficiale. Secondo la tesi difensiva, la cessionaria “fonda la propria legittimazione su una presunta operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 (legge 30 aprile 1999, n. 130), di cui avrebbe dato notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6.6.2020 (controricorso). Tale allegazione è del tutto inidonea a fondare la prova della titolarità del credito per cui è causa”.
Posto di fronte al quesito dirimente – se, cioè, “l’avviso di cessione in Gazzetta può costituire prova dell’inclusione del credito contestato nel perimetro dell’operazione?” – il Collegio fornisce una risposta chiarificatrice. La pronuncia cristallizza gli elementi probatori idonei a dar prova della legittimazione, superando le precedenti incertezze interpretative.
I LIMITI DELLA PROVA DEL CONTRATTO DI CESSIONE
Primo punto cardine: l’allegazione del contratto di cessione è un elemento indispensabile? La Suprema Corte torna a occuparsi della vexata quaestio relativa al deposito del titolo contrattuale, chiarendo se esso costituisca o meno l’unico presidio idoneo a dimostrare la titolarità del credito o se la legittimazione possa fondarsi su un corredo documentale differente.
La risposta data dalla Corte è cristallina: la legittimazione non deve essere provata necessariamente e/o comunque esclusivamente con il deposito del contratto di cessione, ma può essere provata con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c.
Di assoluto pregio sono le motivazioni che hanno condotto a tale conclusione.
Il contratto di cessione assume rilievo tra cessionario e debitore ceduto, quale mero fatto finalizzato a dare garanzie a quest’ultimo a ché il pagamento sia eseguito nei confronti del creditore effettivamente titolato a riceverlo. Ciò che rileva non è la forma dell’atto tra cedente e cessionario, ma la sua efficacia esterna quale prova della titolarità, svincolata dal formalismo contrattuale classico.
Non sussistendo limiti probatori nei rapporti con il debitore ceduto, decade l’obbligo per il cessionario di produrre il contratto di cessione quale prova esclusiva. La prova della legittimatio ad causam e dell’inclusione del credito nel perimetro dei crediti oggetto di cessione può essere raggiunta attraverso un complesso documentale variegato, restituendo flessibilità all’azione di recupero senza pregiudicare la certezza della titolarità.
GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE DEL CESSIONARIO
Risolta la questione sulla natura del titolo, la Suprema Corte si sofferma sull’esegesi dell’art. 58 TUB, delineando una gerarchia di elementi probatori idonei a fondare la legittimazione del cessionario e focalizzandosi sul combinato disposto tra pubblicità legale e dettaglio informativo dell’estratto. In tale prospettiva, l’adempimento degli oneri pubblicitari – ovvero la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la correlata iscrizione nel Registro delle Imprese – non costituisce un mero formalismo, ma integra elementi sufficienti a generare una presunzione di effettività dell’operazione, anche in ragione dei costi e delle responsabilità che tale iter comporta.
L’avviso di cessione, di riflesso, assume valenza probatoria circa l’inclusione del credito nel perimetro di crediti trasferiti laddove contenga parametri univoci di identificazione, quali la data di insorgenza del rapporto o la classificazione del credito a sofferenza; in questi casi, l’accertamento giudiziale deve limitarsi a verificare la corrispondenza fenomenica tra la singola posizione e i requisiti classificatori indicati nella pubblicazione.
Tale impostazione rivoluziona inevitabilmente anche le strategie difensive del debitore ceduto: la precisione del contenuto dell’avviso determina infatti una correlativa inversione dell’onere di specificità della difesa, precludendo in definitiva l’accesso a quelle eccezioni viziate da manifesta genericità ovvero le mere formule di stile sulla titolarità.
Il debitore è dunque onerato di sollevare contestazioni circostanziate e puntualmente rivolte ai criteri indicati nell’estratto, rispondendo così alla finalità di sistema di arginare opposizioni pretestuose o meramente dilatorie.
Ulteriori elementi valorizzati sono il contegno della cedente, rivestendo un ruolo centrale la dichiarazione di cessione, nonché il possesso della documentazione probatoria del credito da parte del cessionario.
La motivazione prima ancor che giuridica è logica.
L’interesse del debitore, infatti, è esclusivamente quello di non eseguire il pagamento a favore di un soggetto che non sia titolato, per non essere successivamente esposto ad un’azione di recupero da parte dell’effettivo titolare.
Ma se l’effettivo titolare, chiamato nella prassi “originator”, dichiara di aver ceduto il credito, il debitore è posto nella piena sicurezza di non essere esposto a future azioni di recupero.
Non meno rilevante è l’argomento fondato sulla disponibilità dei documenti: il possesso del corredo probatorio del credito è di per sé un elemento comprovante la cessione. È infatti intuitivo che solo l’originator avrebbe potuto fornire detto corredo documentale al cessionario, rendendo la disponibilità materiale dei documenti una prova tangibile della continuità tra la posizione del cedente e quella del subentrante.
CONCLUSIONI
L’ordinanza in commento rappresenta un concreto passo in avanti nel panorama giurisprudenziale relativo alle controversie correlate alle cessioni in blocco dei crediti bancari.
Risulta evidente l’encomiabile intento della Cassazione di esercitare appieno la propria funzione nomofilattica, ponendo un argine alle prassi dilatorie che hanno alimentato il contenzioso negli ultimi anni ponendo l’accento sulla finalità pratica dell’art. 58 TUB, ovvero la creazione di un sistema giuridico e persino economico di cessione semplificata rispetto all’ordinaria disciplina prevista dal Codice Civile.
L’eccezione di difetto di legittimazione ha troppo spesso rappresentato, e con ancor maggior vigore negli anni più recenti, un espediente pretestuoso per procrastinare l’adempimento delle obbligazioni, approfittando di un sistema che rischiava di premiare l’inerzia del debitore. La portata innovativa dell’ordinanza n. 33966/2025 risiede proprio nell’aver sanato questa aporia del sistema ex art. 58 TUB, arginandone le derive strumentali.
Attraverso la valorizzazione degli indici presuntivi e l’imposizione di un onere di contestazione specifica, la Suprema Corte ha inteso riportare l’equilibrio processuale su binari di concretezza. L’obiettivo è chiaro: neutralizzare l’incertezza generata da una “giurisprudenza a geometria variabile” che, a parità di corredo documentale e vicende fattuali, produceva esiti diametralmente opposti a seconda dell’orientamento seguito dal giudice competente.
La Cassazione, in definitiva, restituisce dignità al processo, ricordando che la certezza del diritto è un interesse condiviso: tutela il creditore nella realizzazione della sua pretesa e garantisce al debitore la stabilità di un interlocutore certo, ponendo fine a un’era di inaccettabile asimmetria decisionale.Essenziale è quindi il tentativo di delineare una prassi operativa che vada al di là dei meri formalismi e punti all’essenza della questione, ovvero permettere e agevolare la circolazione dei crediti e, al contempo, garantire che la parte terza del sinallagma contrattuale – ovvero la massa dei debitori ceduti – abbiano la corretta individuazione del titolare effettivo del credito.
In definitiva, se l’ordinanza n. 33966/2025 traccia la rotta, la meta resta un definitivo pronunciamento delle Sezioni Unite su tale questione. Solo un intervento nomofilattico di tale portata potrà cristallizzare il perimetro della discrezionalità dei giudici di merito, ancorando la motivazione dei provvedimenti a canoni oggettivi e sottraendola all’incertezza interpretativa.
Continueremo a monitorarne l’evoluzione, pronti a fornirvi ogni nuovo approdo giurisprudenziale.