SOCIETA’ CREATA PER FINI ILLECITI: L’EVENTUALE NULLITA’ GENETICA DEL CONTRATTO SOCIALE NE PRECLUDE LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE? – 050525

Tribunale di Cagliari, sentenza del 6 marzo 2025 

Il presente contributo analizza la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società di persone, nonché dei suoi soci formalmente iscritti, costituita per fini illeciti.

 In particolare, viene esaminato il rapporto tra nullità genetica del contratto sociale e capacità della società di assumere obbligazioni verso i terzi, anche alla luce della normativa prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. 

La decisione affronta inoltre, come detto, la questione della responsabilità dei soci apparenti, riaffermando l’applicazione dei principi di responsabilità patrimoniale e tutela dell’affidamento dei terzi, anche in presenza di nullità insanabile del contratto sociale.

1. Antefatto

La vicenda trae origine da una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale avanzata da un creditore, che vantava un credito di natura bancaria già accertato in sede giudiziale, nei confronti di una società di persone. 

A fronte di tale richiesta, i soci – costituitisi in giudizio – si erano opposti a tale istanza, sostenendo la loro estraneità alla gestione societaria e invocando, altresì, la nullità radicale del contratto sociale poiché – come accertato da precedenti sentenze penali passate in giudicato – la società, pur formalmente costituita per perseguire un progetto imprenditoriale, era stata in realtà fondata con il solo fine illecito di ottenere indebitamente dei finanziamenti pubblici. 

2. La questione

La questione sottoposta all’attenzione del Tribunale risulta di assoluto interesse sotto tre distinti e rilevanti profili:

  • l’incidenza della nullità genetica del contratto sociale, per causa illecita, sull’assoggettabilità di una società alla liquidazione giudiziale, alla luce delle norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII);
  • la capacità di una società, il cui scopo sociale è radicalmente nullo, di assumere obbligazioni valide e opponibili ai terzi;
  • i profili di responsabilità dei soci formalmente iscritti, sebbene sostanzialmente estranei alla gestione sociale, nonché la possibilità di estendere agli stessi gli effetti della liquidazione giudiziale.

3. La decisione del Tribunale 
3.1 L’applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 2332 c.c. alle società di persone.

Il Tribunale di Cagliari affronta analiticamente le questioni sollevate, con un impianto argomentativo ben articolato e coerente.

In primo luogo, in aderenza a quanto già accertato da una sentenza penale passata in giudicato,  il Giudice di prime cure ha dichiarato la nullità genetica del contratto sociale per causa illecita e, al contempo, chiarito che tale nullità non preclude di per sé l’assoggettamento della società alla procedura di liquidazione giudiziale; il contratto sociale infatti, pur se affetto sin dall’origine da un vizio insanabile, deve ritenersi giuridicamente esistente fino alla formale dichiarazione giudiziale di nullità.

Quanto sopra nel solco del principio delineato da numerose pronunce della Cassazione le quali, sebbene con riferimento alle società di capitali, hanno sancito il principio secondo il quale anche quando un contratto sociale sia affetto da nullità, la società debba ritenersi “esistente di fatto” qualora abbia posto in essere atti giuridici, assunto obbligazioni e/o comunque intrattenuto rapporti con terzi (v. Cass. civ., sez. I, 23.10.2013, n. 24085; Cass. civ., sez. I, 27.04.2010, n. 10015).

Questo orientamento è basato su un fondamentale principio di diritto: l’effettività dei rapporti giuridici prevale sulla forma della fattispecie negoziale. Se la società ha agito, contratto, acquistato beni, assunto debiti, essa diviene un soggetto “giuridico di fatto”, assoggettabile come tale anche alle procedure previste e regolate dal Codice della Crisi d’Impresa.

La portata innovativa della sentenza in commento è, quindi, rinvenibile nell’applicazione analogica del predetto principio, in precedenza specificatamente sancito per le sole società di capitali, ad una società di persone.

Richiamando, quindi, i principi generali in tema di nullità negoziale (artt. 1418 ss. c.c.) e applicando in via analogica la disciplina prevista per le società di capitali (art. 2332 c.c.), il Tribunale ha affermato che una società il cui contratto sociale sia stato dichiarato nullo non possa essere considerata inesistente, ma diviene un soggetto giuridico effettivo laddove abbia posto in essere operazioni lecite nel mondo giuridico.

L’art. 2332 c.c., nello specifico, consente di superare il tradizionale effetto tranciante della nullità del contratto, proteggendo l’affidamento dei terzi e facendo sì che la nullità del contratto sociale (per illeceità della causa) non travolga retroattivamente gli effetti di tutti gli atti già compiuti.

Pertanto ne consegue che anche le società di persone possano essere assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, dimostrando la pronuncia in commento di voler prediligere un approccio funzionale alla questione che tuteli l’interesse dei creditori e l’affidamento esterno e, al contempo, evitando che la nullità diventi un escamotage per sottrarsi alle conseguenze previste nelle ipotesi di crisi d’impresa.

3.2 L’estensione degli effetti della liquidazione giudiziale ai c.d. soci apparenti

In relazione all’estensibilità degli effetti della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale ai soci apparenti, la cui presenza nella compagine societaria era confermata dalla documentazione presente nel Registro delle Imprese, la pronuncia del Tribunale si pone nel solco dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, che poggia sui seguenti due principi cardine:

  • l’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento l’esistenza di una compagine societaria – è di per sé idonea a far sorgere la responsabilità dei singoli soci (Cass. Sent. n. 14580/2010; Tribunale di Milano Sent. n. 7890/2018)

la dichiarazione di “non effettività” o “illiceità” del rapporto sociale non può determinare l’esonero dalla responsabilità patrimoniale per i debiti contratti dalla società, salvo che ciò non sia stato formalizzato con gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (Cass. S.U. Sent. n. 18214/2010).

E infatti, l’art. 2193, comma 1, c.c. stabilisce espressamente che “i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione nel Registro delle Imprese, si possono opporre ai terzi solo dopo l’iscrizione, salvo che si provi che questi ne erano a conoscenza”.

La norma predetta è da considerarsi come la plastica applicazione dei principi di certezza e trasparenza nell’ambito del diritto commerciale, andando a regolare le responsabilità e i diritti sulla base di ciò che è pubblicamente conoscibile, limitando l’uso fraudolento delle forme giuridiche.

Nel caso specifico e seguendo tale impostazione logica, il Tribunale ha affermato espressamente che la responsabilità patrimoniale non può essere esclusa in ragione della mera estraneità di alcuni dei soci alla gestione e operatività della società. La responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone deriva dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, la quale genera un affidamento giuridicamente tutelato in capo ai creditori sociali. 

Di conseguenza, anche i soci formalmente iscritti ma sostanzialmente inattivi o “fittizi” devono essere coinvolti nella procedura concorsuale. 

Ciò che conta, in buona sostanza, è l’apparenza giuridica conosciuta dai terzi, a cui essi si sono legittimamente affidati, alla quale la normativa di settore e la giurisprudenza riconoscono assoluta preminenza e tutela.

3. Conclusioni

La Sentenza del Tribunale di Cagliari affronta il tema della nullità societaria per causa illecita, e la sua non opponibilità in ambito concorsuale, con estremo rigore e giunge a conclusioni certamente interessanti. Viene ribadito un principio di fondamentale importanza, quello secondo cui l’atto costitutivo affetto da nullità non esclude di per sé l’assoggettabilità della società alla liquidazione giudiziale, laddove la società abbia operato, intrattenendo rapporti giuridicamente tutelabili.In un contesto di crescente attenzione all’uso distorto delle forme societarie per finalità elusive o fraudolente, la decisione del Tribunale di Cagliari valorizza il ruolo dell’ordine pubblico economico e della tutela dei terzi creditori, inibendo la possibilità che comportamenti sleali possano conseguire il paradossale effetto di consentire agli autori di sottrarsi alle conseguenze negative dell’assoggettamento alle procedure concorsuali.

Da questo punto di vista, la tutela dell’affidamento dei terzi e dell’ordine pubblico economico prevale sulle eccezioni fondate su accordi interni o su vizi riguardanti esclusivamente la compagine societaria.

La sentenza in commento sembra così confermare che la nullità del contratto sociale non impatta sulla responsabilità sociale, e dei soci illimitatamente responsabili, quando essa abbia generato effetti sulla finanza pubblica, affidamento nel mercato o, più in generale, nei terzi che abbiano contrattato in buona fede con un soggetto giuridico che, quantomeno all’apparenza, risultava legittimato a farlo. Vi terremo, come sempre, aggiornati sull’auspicabile consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in commento.


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