Cass. Civ., Sez. Un., 29 dicembre 2025, n. 34681
Avv. Renato Merola
Introduzione
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono intervenute su una questione di particolare rilievo in tema di concorso tra cause di prelazione. In particolare, la Corte ha chiarito se, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, debba essere preferito il creditore titolare del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p., oppure quello garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale.
In altri termini, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se il privilegio processuale penale potesse prevalere sull’ipoteca in virtù della regola di cui all’art. 2748, secondo comma, c.c. o se, al contrario, tale privilegio, per la sua natura, fosse soggetto al criterio cronologico della priorità delle iscrizioni.
La pronuncia in esame si inserisce, dunque, nel dibattito circa l’applicabilità del principio prior in tempore, potior in jureai privilegi a costituzione iscrizionale o trascrizionale, questione già affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21045/2009 relativa al privilegio riconosciuto al promissario acquirente ex art. 2775 bis c.c.[1]
I fatti di causa
La vicenda processuale trae origine da una procedura esecutiva immobiliare nell’ambito della quale sono intervenuti, tra gli altri, una società cessionaria di un credito risarcitorio e un istituto di credito cooperativo.
L’istituto bancario era titolare di un credito derivante da mutuo fondiario garantito da iscrizione ipotecaria. La società cessionaria, invece, aveva fatto valere un credito risarcitorio cedutole dalla creditrice procedente, fondato su sentenza penale di condanna confermata in appello, con cui il debitore esecutato era stato riconosciuto responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione delle norme inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A garanzia del credito ceduto, era stato trascritto un sequestro conservativo immobiliare penale nel 2012.
In sede esecutiva, all’istituto bancario è stata assegnata una somma a titolo di parziale estinzione del credito ipotecario e alla società cessionaria le sole spese sostenute in prededuzione quale avente causa dalla creditrice procedente. Il Giudice ha motivato la decisione assunta in quella sede, rilevando che la natura del privilegio speciale immobiliare che assisteva il credito della ricorrente, operasse in deroga al principio sancito dal secondo comma dell’art. 2748 c.c., essendo sottoposto al principio generale della priorità cronologica, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite con riferimento al privilegio del promissario acquirente.
Avverso tale provvedimento, la società cessionaria ha promosso opposizione che è stata respinta dal giudice di prime cure.
Impugnata la sentenza, in sede d’Appello è stato accertato che il credito dell’istituto bancario era assistito dal privilegio previsto dall’art. 41 T.U.B. e che proprio per la natura privilegiata di entrambi i crediti sarebbe stata inapplicabile, al caso in esame, la preferenza accordata al sequestro conservativo emesso in sede penale rispetto “a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente” come prescritto dall’art. 316, comma 4, c.p.p., dovendo piuttosto riconoscere priorità al credito della banca iscritto nel 2003.
Avverso tale pronuncia, la società ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi e l’istituto bancario ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, la Terza Sezione Civile ha, poi, rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ex art. 374, comma 2, c.p.c.[2]
Le questioni giuridiche sottese all’ordinanza di rimessione
Il Collegio remittente ha evidenziato la necessità di stabilire se il credito oggetto di sequestro penale, ove assistito da privilegio speciale sugli immobili, dovesse essere soddisfatto con precedenza rispetto al credito dell’istituto bancario garantito da ipoteca iscritta anteriormente, interrogandosi, inoltre, circa la possibilità di applicare i principi formulati dalle Sezioni Unite con riferimento al privilegio immobiliare del promissario acquirente di cui all’art. 2775 bis c.c.
L’ordinanza interlocutoria ha inoltre evidenziato che, pur presentando natura trascrizionale, il privilegio ex art. 316 c.p.p., già solo per quanto prescritto dal comma secondo dell’art. 2748 c.c., avrebbe dovuto prevalere sull’ipoteca indipendentemente dalla priorità di iscrizione della garanzia reale.
Inoltre, il Collegio ha rimarcato come, nella giurisprudenza penale, diversamente da quella civile, l’orientamento maggioritario fosse quello della prevalenza del privilegio rispetto ai crediti ipotecari, ponendo in dubbio l’applicabilità di un criterio cronologico di soluzione del conflitto a scapito della causa del credito e della speciale tutela accordata ai crediti da reato. Ciò in quanto, sotteso al privilegio ex art. 316 c.p.p., non sarebbe stato unicamente l’interesse di natura individuale del soggetto danneggiato dal reato, ma piuttosto evidenti interessi pubblicistici confermati sia dalla possibilità del Pubblico Ministero di domandare il sequestro a garanzia del pagamento delle spese di procedimento, sia dalla tutela economica delle vittime di reati intenzionali violenti prevista a livello sovranazionale quale strumento complementare di protezione della vittima di qualsiasi reato[3].
Le decisioni delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, preliminarmente, hanno esaminato i primi due motivi di ricorso relativi alla corretta qualificazione della prelazione del credito della banca, chiarendo che il credito derivante da contratto di mutuo fondiario non è assistito da un privilegio in senso tecnico. L’art. 38, comma primo, del T.U.B. dispone che tale tipologia di credito è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili, mentre l’art. 41, comma secondo, del T.U.B.[4], che prevede la possibilità per la banca di proseguire l’azione esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, contiene solo una deroga al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del fallito, configurando un mero privilegio processuale, senza che risulti immutata la natura della causa di prelazione che assiste il credito, il quale, unitamente alla garanzia accessoria, deve essere insinuato ed ammesso al passivo fallimentare.
Chiariscono, dunque, i giudici che “è solo in tale particolare accezione che si è affermato che il credito ex mutuo è privilegiato, non nel senso che esso è assistito da un privilegio in senso tecnico”.
Entrando nel merito della questione, le Sezioni Unite hanno affermato che le indicazioni offerte dalla sentenza n. 21045/2009 impongono di stabilire se dall’esame complessivo della normativa in tema di cause di prelazione sia ricavabile una deroga al principio secondo cui il privilegio speciale immobiliare prevale sull’ipoteca anteriore in assenza di una esplicita disposizione di legge che non si rinviene nei codici o nelle leggi speciali.
A tale scopo, la Suprema Corte ha inteso ripercorrere i passaggi fondamentali dell’evoluzione normativa in tale ambito chiarendo che l’immediato antecedente dell’attuale disciplina delle cause di prelazione per i crediti da reato è costituito dall’art. 189 c.p. – oggi abrogato – che riconosceva allo Stato un’ipoteca legale sui beni del responsabile. Il sesto comma di tale norma prevedeva che, per effetto del sequestro, i crediti da reato si consideravano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore. La previsione era volta a regolare esclusivamente il concorso tra privilegi mobiliari in senso tecnico, non con le ipoteche o il pegno, e il conflitto con le ipoteche volontarie era risolto in base alla priorità dell’iscrizione e al grado ipotecario.
Il nuovo codice di procedura penale del 1988 ha, poi, sostituito l’ipoteca legale con il privilegio speciale immobiliare, affiancato al già previsto privilegio speciale mobiliare. L’art. 316, comma 4, c.p.p. ripropone letteralmente l’ultimo comma dell’art. 189 c.p., disponendo che, per effetto del sequestro, tali crediti si considerano privilegiati rispetto ai crediti non privilegiati di data anteriore, oltre che rispetto ai crediti sorti successivamente, fatti salvi in ogni caso i privilegi stabiliti a garanzia dei tributi.Rispetto al passato, dunque, il nuovo codice ha rimodulato il sistema delle garanzie penali, affievolendo ulteriormente il rilievo pubblicistico della tutela dei crediti risarcitori da reato: attualmente il Pubblico Ministero può chiedere il sequestro solo per i crediti dello Stato; la costituzione del privilegio speciale dipende dall’esecuzione del sequestro conservativo mediante trascrizione nei registri immobiliari; la misura richiede il requisito aggiuntivo del periculum in mora; se non è concesso o attuato il sequestro, il credito della vittima è soddisfatto in chirografo[5].
La Corte ha quindi effettuato un’attenta analisi letterale dell’art. 316, comma 4, c.p.p., rilevando che il rilievo conferito al criterio di priorità temporale conduce anzitutto a circoscrivere la sfera applicativa della norma al rapporto tra i privilegi in senso tecnico. Sul piano strettamente letterale, “crediti non privilegiati” devono intendersi quelli che non beneficiano di un privilegio in senso stretto. Se tra “i crediti non privilegiati di data anteriore” fossero ricomprese le ipoteche, l’art. 316, comma 4, c.p.p. condurrebbe alle medesime conseguenze pratiche già sancite dall’art. 2748, comma secondo, c.c., rendendo la norma penale un inutile doppione.
Per riservare all’art. 316, comma 4, c.p.p. un autonomo spazio applicativo, le Sezioni Unite hanno affermato che la disposizione, coerentemente con l’evoluzione del sistema delle garanzie penali, è volta a regolare il concorso tra crediti privilegiati in senso tecnico, non in base alla causa, ma all’anteriorità cronologica del credito, in continuità con l’impostazione di fondo del codice penale del 1930. Con la formula “si intendono privilegiati”, in esso contenuta, l’art. 316 c.p.p. contempla principalmente un criterio di soluzione del conflitto tra privilegi, giacché quello relativo ai crediti da reato è esplicitamente posposto rispetto ai privilegi relativi a crediti sorti anteriormente, mentre prevale su quelli successivi indipendentemente dalla loro causa.
Il Supremo Consesso ha rilevato che il privilegio immobiliare si costituisce solo una volta adempiute le formalità di trascrizione del sequestro conservativo e che, inoltre, per tale causa di prelazione è espressamente contemplato un criterio di soluzione del conflitto con gli altri privilegi basato sulla priorità temporale. Tornano quindi applicabili le considerazioni svolte dalla pronuncia n. 21045/2009 riguardo al fatto che i privilegi iscrizionali o trascrizionali non sono accordati sulla base della causa del credito e la loro pubblicità ha valore costitutivo, per cui restano regolati in base al criterio cronologico.Le Sezioni Unite hanno, altresì, escluso che potesse darsi rilievo all’origine storica dei privilegi immobiliari quale retaggio delle antiche ipoteche privilegiate, poiché il privilegio ex artt. 316 c.p.p. è la diretta derivazione dell’ipoteca legale prevista dall’art. 189 c.p., già assoggettata al criterio di graduazione.
Quanto al rilievo pubblicistico del credito risarcitorio da reato, la Corte ha precisato che, nel sistema del codice di procedura penale in vigore, esso si esaurisce nella previsione dell’efficacia del sequestro chiesto dal Pubblico Ministero a vantaggio della vittima e della priorità di cui beneficia il credito risarcitorio nell’ordine di pagamento stabilito dall’art. 320, comma 2, c.p.p. La tutela del credito da reato è solo eventuale, poiché richiede la costituzione di parte civile, ed eventuale è la stessa costituzione del privilegio, a riprova che il risarcimento non può considerarsi un necessario completamento della pretesa punitiva dello Stato.
Le Sezioni Unite hanno infine esaminato la disciplina sovranazionale, rilevando che la normativa europea ha previsto l’adozione di misure sussidiarie di protezione delle vittime a carattere settoriale, a completamento delle regole di responsabilità da reato per l’ipotesi che i rimedi risarcitori si rivelino infruttuosi, senza sottendere un giudizio di insufficienza delle norme interne che imponga correttivi in via interpretativa. Si è affermata una valorizzazione degli interessi della vittima mediante l’arricchimento del ruolo processuale e la previsione di un sistema sussidiario di indennizzo[6], ma senza alcun riflesso diretto sui criteri di soluzione dei conflitti con le ragioni dei terzi titolari di diritti di garanzia.
La Corte ha concluso, dunque, evidenziando come non si configuri un vincolo di matrice costituzionale che obblighi a riconoscere carattere privilegiato ai crediti che sottendono interessi di rango ordinamentale primario, ragion per cui non si giustifica una soluzione interpretativa che faccia prevalere tali crediti nell’ordine di pagamento in presenza di una scelta normativa di segno diverso. La disciplina dei privilegi pone in rapporto le ragioni del danneggiato con quelle dei terzi titolari di diritti sui beni del reo, e non appare precluso un ragionevole bilanciamento dando valore alla conoscenza o conoscibilità dei pesi gravanti sul patrimonio del debitore in relazione agli adempimenti di pubblicità costitutiva.
Principio di diritto e conclusioni
Le Sezioni Unite hanno quindi respinto il ricorso, ritenendo inammissibili i primi due motivi ed assorbito il terzo, confermando la pronuncia impugnata che aveva dato preferenza al credito ipotecario rispetto al credito da reato della ricorrente, stante l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione del sequestro conservativo penale pronunciando il seguente principio di diritto: “Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro”.
La sentenza in commento rappresenta dunque un punto di approdo di fondamentale importanza, poiché risolve definitivamente i contrasti giurisprudenziali applicando in modo coerente il principio di priorità temporale ai privilegi a costituzione trascrizionale, in linea con quanto già affermato nella precedente pronuncia resa in relazione al privilegio del promissario acquirente. A parere di chi scrive, la soluzione adottata garantisce certezza dei rapporti giuridici e tutela l’affidamento dei terzi che abbiano costituito garanzie reali, potendo fare legittimamente affidamento sulla pubblicità immobiliare.
In definitiva, con tale pronuncia si attribuisce maggiore chiarezza e prevedibilità al sistema delle cause di prelazione, confermando che, anche in presenza di interessi rilevanti dal punto di vista pubblicistico o costituzionale, la scelta del legislatore di subordinare il privilegio al criterio temporale costituisce una legittima espressione della discrezionalità normativa in materia, non sindacabile in assenza di vincoli costituzionali espressi.
[1] Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno chiarito che il privilegio ex art. 2775 bis c.c., quale privilegio “iscrizionale” subordinato alla trascrizione del preliminare, è sottratto alla regola di cui all’art. 2748, comma 2, c.c. e soggiace ai principi ordinari della pubblicità immobiliare, con conseguente prevalenza dell’ipoteca anteriormente iscritta.
[2] https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/19314_07_2024_civ_noindex.pdf
[3] Cfr. art. 12, par. 2, Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, che impone agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzo “equo ed adeguato” per i crediti da reato, integrando la protezione ex art. 316 co. 4 c.p.p.
[4] Cfr. art. 41 TUB: “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”
[5] Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 51660/2014.
[6] Cfr. sul tema: Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014.