Avv. Andrea Siena
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in commento ha, per ora, messo il punto sulla complicata questione relativa al superamento del limite di finanziabilità dei mutui fondiari. Come noto, da tempo, si contrappongono due distinti orientamenti di legittimità: (i) il primo, più recente[1], secondo il quale il mutuo “esondante”, pur potendosi convertire in un contratto di mutuo ipotecario ordinario, sarebbe affetto da una nullità virtuale; (ii) il secondo, più risalente[2], per il quale il rapporto fondiario conserva validità ed efficacia. La tesi più conservativa, secondo la quale la violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario non comporterebbe alcuna ipotesi di nullità, sia essa di carattere virtuale o testuale, si fonda sul presupposto che l’art. 38, II, T.U.B., non costituirebbe una norma imperativa né, tanto meno, l’illegittimità potrebbe ricondursi nell’alveo delle nullità disciplinate dall’art. 117, VIII, T.U.B. che, come noto, sanziona i contratti non conformi al modello tipico. L’orientamento opposto, di più recente emersione, presuppone, invece, che la previsione di un limite massimo di finanziabilità costituisca un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, come tale inderogabile dall’autonomia privata e, perciò, sanzionabile con la nullità negoziale ex art. 1418 c.c..; si afferma così che l’interesse tutelato dalla normativa coincida con l’interesse pubblico di stabilità economica nazionale e non già quello privatistico degli Istituti di credito.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 – Pres. Raimondi, Rel. Lamorgese
Massima
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, secondo comma T.U.B., non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della “vigilanza prudenziale” – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”
[1] Corte di Cassazione sentenza n. 17352/2017; successivamente anche Cass. 11201/2018, Cass. 6586/2018, Cass. 9079/2018,
Cass. 11201/2018, Cass. 11543/2018, Cass., 13285/2018, Cass. 13286/2018, Cass. 22459/2018, Cass. 1193/2020, Cass. 16776/2021, Trib.
Bologna 2/08/2021, n. 1826
[2] Corte di Cassazione sentenza n. 26672/2013; successivamente anche Cass. 27380/2013, Cass. 22446/2015, Cass. 4471/2016,
Cass. 13164/2016, Trib. Cosenza, n. 2492 del 22/11/2018