L’estensione Della Procedura Di Liquidazione Giudiziale Del Socio Illimitatamente Responsabile Alla “Super-Societa’” Di Fatto

L’estensione Della Procedura Di Liquidazione Giudiziale Del Socio Illimitatamente Responsabile  Alla “Super-Societa’” Di Fatto

Tribunale di Patti, Ordinanza del 18.12.2025

Premesse

Nel panorama giuridico italiano, la figura della “super società di fatto” ha acquisito rilevanza a seguito della crescente attenzione riservata alle pratiche economiche e societarie non formalmente riconosciute. Questo concetto fa riferimento ad una situazione giuridica irregolare in cui più soggetti, tra cui persone fisiche e giuridiche (società di capitali e di persone), operano come un unico ente economico, pur non presentando una struttura societaria prima facie unitaria. In tale contesto, l’estensione delle procedure concorsuali, nel caso di specie liquidatorie, ai soggetti coinvolti in una super società di fatto è diventato oggetto di attenzione giurisprudenziale.Una super società di fatto, come definita dalla giurisprudenza, è una “società irregolare” composta da più entità giuridiche (sia persone fisiche che giuridiche) che collaborano in modo tale da poter essere ricondotte ad un unico soggetto giuridico, malgrado l’assenza di una formalizzazione contrattuale della società. L’esistenza dei presupposti che caratterizzano una super società di fatto passa attraverso l’accertamento di diversi elementi sintomatici, alcuni dei quali possono anche essere provati in modo indiziario o presuntivo.

I fatti di causa

La sentenza da cui trae origine il presente commento è n. 12/2024 del Tribunale di Patti, avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una cosiddetta “super-società di fatto”, composta da più società di capitali e una persona fisica, operanti nel settore nautico. Il procedimento veniva promosso dalla curatela fallimentare di una delle società coinvolte, con l’obiettivo di estendere la procedura concorsuale a tutti i soggetti che, pur formalmente distinti, agivano come un unico centro di interessi economici.

Il Tribunale, a seguito di rigoroso approfondimento di cui si dirà, ha riconosciuto l’esistenza di una struttura imprenditoriale unitaria, fondata su elementi concreti quali i) la coincidenza della sede operativa, ii) la commistione patrimoniale tra le società, iii) l’interferenza sistematica della persona fisica (madre del socio unico di una delle società) nella gestione aziendale e nei rapporti commerciali, nonché iv) la condivisione dell’attività economica (costruzione, manutenzione e vendita di imbarcazioni da diporto). 

L’estensione della liquidazione giudiziale a cui è sottoposto il socio illimitatamente responsabile alla “Super-società” di fatto.

Il ragionamento del Tribunale prende le mosse dall’art. 256, co. 4 c.c.i.i. che recita espressamente: “Se dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L’istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali”.

La norma stabilisce quindi che, in caso di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di una società, laddove emerga l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, è possibile estendere l’apertura della procedura anche nei confronti di quest’ultimi.

Sono legittimati attivamente a proporre ricorso per l’estensione (rectius: per l’apertura in estensione) della liquidazione giudiziale, il curatore, uno dei creditori, il Pubblico Ministero, nonché i soci e i loro creditori personali.

È dall’interpretazione estensiva di suddetta norma, contenuta precedentemente dall’art. 147 della Legge Fallimentare, che la Giurisprudenza di Legittimità, partendo dalla configurabilità in astratto del fallimento della super-società[1] in base al combinato disposto degli artt. 2361 c.c., 111 disp. Att. cod. civ. e 2297 c.c., è approdata all’orientamento secondo cui l’estensione della liquidazione giudiziale può avvenire anche nel caso in cui il socio già fallito sia una società di capitali (e non solo un imprenditore individuale)[2], che partecipi con altre società o persone fisiche, ad una “superiore” società di persone[3], operando come soci illimitatamente responsabili di quest’ultima.

La sentenza in esame, nel solco delle argomentazioni interpretative della Suprema Corte, ha quindi individuato i requisiti integranti i presupposti per l’estensione.

I requisiti, nello specifico, sono due: il rapporto di fatto tra la società già fallita e gli altri soggetti (società e/o persone fisiche) e lo stato d’insolvenza.

Per quanto concerne il rapporto di fatto, laddove non si rinvenga prova scritta della costituzione della super-società, l’esistenza di quest’ultima può essere dimostrata anche per facta concludentia, attraverso ogni mezzo di prova, non solo documentale, ma anche testimoniale, finanche attraverso presunzioni semplici, sempre che si fondino su fatti gravi ed univoci. 

In sostanza, secondo il Tribunale di Patti, ciò che deve essere accertato è – come già individuato dalla Suprema Corte – la presenza del vincolo sociale[4], che si estrinseca in due elementi chiave:

  •  l’elemento oggettivo, ovvero “il conferimento di beni e servizi idonei alla formazione di un fondo comune” ovvero l’assunzione del rischio d’impresa dell’alea afferente guadagni e perdite[5], e 
  • quello soggettivol’affectio societatis “da intendersi come intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniale comuni[6].

Per quanto concerne il requisito dell’insolvenza, è necessario che sia accertato lo stato di insolvenza dei soci della super-società di fatto, che può essere desunta “dalla rilevazione dell’insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l’attività economica[7], posto che, in realtà, l’insolvenza della società occulta è a ben vedere la medesima “dell’imprenditore apparentemente individuale o della società già oggetto della dichiarazione di fallimento”.

Il percorso argomentativo del Tribunale di Patti prende le mosse da una pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale l’assunzione personale dei debiti da parte della società-socio già fallita, avviene in realtà solo a livello formale, in quanto nella sostanza, tali debiti sono da imputare giuridicamente alla società occulta, ovvero alla super-società di fatto[8].

Sostanzialmente, quindi, secondo il Tribunale di Patti, va analizzata “l’inscindibilità della situazione debitore gravante su ciascuno dei soci rispetto all’impresa esercitata in comune”.

Muovendo da tali premesse, sotto il profilo probatorio, risulterà onere della società e/o dei suoi soci illimitatamente responsabili, fornire la prova – nell’alveo del giudizio volto all’estensione ai sensi dell’art. 147, comma 5, Legge Fall. – dell’insussistenza dello stato d’insolvenza allegando che, viceversa, siano in grado di far fronte, con normali mezzi, alle obbligazioni di cui debbano rispondere quale naturale conseguenza dell’accertata sussistenza del “rapporto di fatto” con la società fallita.

Un’interpretazione di tale portata risulta assai rilevante, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche dal punto di vista processuale, atteso che, come pocanzi ricordato, in tal senso l’onere della prova di dimostrare l’insussistenza dello stato di insolvenza, in ossequio ai principi propri del diritto fallimentare, spetterebbe al socio illimitatamente responsabile, e non ai creditori.

In definitiva, con la presente pronuncia, il Tribunale di Patti, recuperando le pronunce della Suprema Corte, ha voluto sostanzialmente riassumere i requisiti che devono sussistere al fine di procedere con l’estensione della procedura di liquidazione giudiziale già dichiarata per il socio (società di capitali e/o persona fisica) alla super-società di fatto, ovvero la presenza nel rapporto di fatto tra le varie società-socio (e/o persone fisiche), e quindi la sussistenza del vincolo sociale intercorrente tra loro, e lo stato di insolvenza della società-socio, alla quale spetta, tra l’altro, l’onere di provarne l’insussistenza secondo i principi propri del diritto fallimentare.


[1] Cass. 21/01/2016, nn. 1095.

[2] Ex multis: Cass. Ordinanza 22/02/2023, nn. 5458; Cass. Sez. I, 13 gennaio 2021, nn. 366.

[3] Sent. 18 dicembre 2024, n. 12, Trib. Patti: “Il superiore approdo, ormai consolidato in giurisprudenza, consente l’astratta configurabilità della c.d. “super-società di fatto” e l’assoggettamento di questa alla liquidazione giudiziale, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone…con conseguente possibilità di estendere la liquidazione giudiziale – già dichiarata per una delle società di capitali – alla c.d. “super-società “ di fatto costituita da tutte  le persone fisiche e/o società di capitali  che abbiano operato  come soci illimitatamente responsabili della super-società di fatto”.

[4] Cass., Sez. I, 28/10/2019, n. 27541.

[5] Cass., Sez. I, 29/12/2023, n. 36378.

[6] ancora Sent. 18/12/2024, n. 12, Trib. Patti.

[7] Cass., 04/03/2021, n. 6030.

[8] Cass., Sez. I, 04/10/2024, n. 204;