Leasing e violazione dell’art. 117 TUB

Leasing e violazione dell’art. 117 TUB

Cass. civ., Sez. I, ord. 17 febbraio 2026, n. 3559/2026

Avv. Andrea Ilaria Dini

Con l’ordinanza n. 3559 del 17 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione è tornata a pronunciarsi su alcune delle questioni più controverse in materia di leasing immobiliare: la verifica dell’usurarietà degli interessi di mora e i requisiti di trasparenza bancaria imposti dall’art. 117 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993, di seguito “T.U.B.”) con riguardo alla determinabilità del tasso nei contratti di locazione finanziaria.

Il provvedimento, reso a definizione di un giudizio in cui la società utilizzatrice aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva confermato la risoluzione del contratto di leasing immobiliare e la condanna al rilascio dell’immobile, non si limita a risolvere la controversia concreta, ma ribadisce e affina principi di diritto destinati ad avere ricadute sistematiche sull’intera materia del credito.

Il presente contributo si propone di analizzare criticamente i motivi più rilevanti sul piano giuridico-sostanziale— il terzo e il quarto del ricorso — mettendo in luce le implicazioni della decisione tanto per i contratti di leasing quanto, più in generale, per l’intera categoria dei contratti bancari di finanziamento, nell’ottica degli istituti di credito chiamati ad adeguare la propria prassi contrattuale. 

I fatti di causa

La vicenda processuale origina dalla risoluzione di un contratto di leasing immobiliare stipulato tra una società a responsabilità limitata e l’istituto finanziatore. Il Tribunale di Milano, accertata la risoluzione per inadempimento della società utilizzatrice, aveva ordinato il rilascio immediato dell’immobile. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado con sentenza del 29 dicembre 2020.

Avverso tale pronuncia la società utilizzatrice proponeva ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi di impugnazione..

Soprassedendo sui primi due motivi di impugnazione (il primo sul potere di rappresentanza del procuratore, dichiarato inammissibile, ed il secondo sulla idoneità della formulazione della clausola di deroga alla competenza territoriale quale clausola vessatoria, giudicato infondato), interessa in questa sede porre l’attenzione sugli ulteriori motivi di censura. 

Con il terzo motivo, la ricorrente denunciava la violazione della l. n. 108/1996 e dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394/2000 in relazione alla verifica dell’usurarietà degli interessi di mora, nonché la violazione degli artt. 1815, comma 2, e 1419 c.c. per non essere stata riconosciuta la non debenza degli interessi moratori, in ragione dell’operatività della clausola di salvaguardia. La ricorrente sosteneva che il tasso di mora contrattuale (10,66%) eccedesse il tasso soglia del periodo di riferimento (10,23%) e che l’incremento di 2,1 punti percentuali, applicato al TEGM per la valutazione dei moratori, fosse privo di fondamento normativo. La ricorrente, inoltre, contestava che la clausola inserita nel contratto potesse qualificarsi come vera e propria clausola di salvaguardia, anche perché limitata al solo tasso di mora e non estesa a tutti gli oneri contrattuali. La Corte ha rigettato il motivo come infondato, confermando il criterio del calcolo separato e l’utilizzo della maggiorazione del 2,1% del TEGM, e dichiarando inammissibile la censura sulla qualificazione della clausola di salvaguardia in quanto afferente un’indagine, di fatto, riservata al giudice di merito.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 117 T.U.B. e dell’art. 1346 c.c., deducendo la violazione del principio di trasparenza bancaria sotto due distinti profili: da un lato, il testo contrattuale sarebbe stato scritto in caratteri sostanzialmente illeggibili; dall’altro, la determinazione degli interessi corrispettivi avrebbe richiesto calcoli estremamente complessi fondati su variabili non comprensibili per l’utilizzatore, con conseguente nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto. Anche questo motivo è stato dichiarato infondato dalla Corte, la quale ha confermato che la leggibilità del contratto costituiva accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito e che, in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione espressa del tasso non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. qualora il tasso sia determinabile per relationem sulla base di criteri prestabiliti e oggettivamente individuabili.

La Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso in tutte le sue parti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

2. Le questioni giuridiche e la decisione della Corte

2.1 La verifica dell’usurarietà degli interessi moratori nel leasing: il problema del cumulo e la maggiorazione del 2,1%

La questione dell’usurarietà degli interessi di mora nei contratti bancari costituisce uno dei nodi più dibattuti della giurisprudenza degli ultimi anni. Il punto centrale attiene alla metodologia di calcolo e tende a voler rispondere a due quesiti ricorrenti nel contenzioso del settore: è corretto sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini del confronto con il tasso soglia? In caso di valutazione separata degli interessi moratori, con quale soglia va operato il raffronto?

Quanto al primo profilo, l’orientamento consolidato – ora ribadito dall’ordinanza in commento – depone per la netta separazione tra le due tipologie di interessi: mentre gli interessi corrispettivi remunerano il godimento del capitale nel corso del normale svolgimento del rapporto, gli interessi moratori assolvono una funzione di penale per l’inadempimento. Tale diversità funzionale impedisce il cumulo materiale delle somme ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia[1].

Quanto al secondo profilo — la maggiorazione del 2,1% del TEGM per la valutazione degli interessi di mora — la ricorrente sosteneva l’arbitrarietà della percentuale applicata, non espressamente indicata dalla legge. La Corte, sul punto ha statuito richiamando precedenti pronunce[2] nelle quali  è stato chiarito il meccanismo di calcolo: quando i decreti ministeriali attuativi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996 rechino la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori per gli interessi di mora, il tasso soglia per questi ultimi è dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (appunto 2,1%) moltiplicato per il coefficiente in aumento, oltre l’aggiunta dei punti percentuali previsti ai sensi di legge[3].

In assenza di tale rilevazione ministeriale, invece, il confronto va effettuato tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM rilevato nei decreti.

Solo all’esito di tale calcolo, precisa la Corte, è possibile determinare l’eventuale usurarietà, trovando così applicazione l’art. 1815, comma 2, c.c. – in combinato disposto con l’art. 1224, comma 1, c.c – per cui gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti. Questa è la c.d. “nullificazione parziale” degli interessi moratori usurari, che non travolge l’intero contratto ma solo la clausola viziata, con sostituzione automatica del tasso pattuito con quello legale. 

2.2 La clausola di salvaguardia: natura giuridica e regime probatorio

Un ulteriore e autonomo profilo riguardava la c.d. clausola di salvaguardia, con la quale la banca si obbliga contrattualmente a non applicare mai tassi superiori alla soglia di legge per tutta la durata del rapporto. La ricorrente contestava sia la qualificazione di tale clausola, come operata dalla Corte d’appello territoriale, sia la sua idoneità a escludere l’usurarietà.

La Suprema Corte richiama sul punto il consolidato insegnamento secondo cui la clausola di salvaguardia trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi superiori alla misura massima consentita dalla legge. Con una conseguenza di fondamentale rilevanza pratica: in caso di contestazione, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto[1] sarebbe gravato unicamente sull’istituto finanziatore. Il regime probatorio così delineato è particolarmente oneroso per gli istituti bancari, ai quali non basterà più la mera previsione contrattuale della clausola di salvaguardia, ma sarà necessario che la banca sia in grado di dimostrare, in caso di controversia, il concreto rispetto del limite massimo per tutta la durata del rapporto. Ne deriva un preciso dovere di documentazione e monitoraggio continuo dei tassi applicati.

La Corte ha tenuto a chiarire la propria posizione rispetto al suesposto tema, nonostante, nel caso di specie, la censura fosse inammissibile sotto il profilo procedurale[2].

2.3 La trasparenza bancaria e la determinabilità del tasso leasing

Rileva, infine, in tema della trasparenza bancaria, il profilo di leggibilità materiale del testo contrattuale e quello della determinabilità del tasso leasing attraverso formule matematiche complesse.

Quanto al primo aspetto, la Corte rileva che già il secondo grado di giudizio aveva espressamente accertato che, sebbene i caratteri fossero di piccole dimensioni, il testo contrattuale era comunque passibile di lettura. Si tratta di un accertamento in fatto che esula dal sindacato di legittimità.

Più rilevante, sul piano sostanziale, è il secondo profilo. La ricorrente lamentava che le clausole relative agli interessi corrispettivi richiedessero calcoli estremamente complessi basati su “variabili che il cliente non era in grado di comprendere”, configurando così una violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 117 T.U.B.

La Corte, conformandosi al principio già enunciato in Cass. n. 28824/2023 (nonché nella pronuncia del 2024, n. 29530), afferma che la mancata indicazione espressa del tasso leasing nel contratto non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B., qualora il tasso sia determinabile per relationem mediante rinvio a criteri prestabiliti e oggettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing.

Il principio è coerente con la funzione della trasparenza, così come intesa in senso evolutivo dalla giurisprudenza: non mera formalità burocratica (indicazione numerica del tasso), bensì strumento per mettere il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare i termini economici dell’operazione. L’obiettivo può essere raggiunto anche mediante la determinazione di rinvio, purché i criteri di calcolo siano oggettivi e non rimessi alla discrezionalità della banca.

3. Conclusioni

    L’ordinanza in esame rappresenta un importante tassello nel tessuto giurisprudenziale in materia di leasing immobiliare, e più in generale di contratti bancari. Sul piano della verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, il principio del calcolo separato e della maggiorazione del 2,1% del TEGM non si limita allo specifico contesto della locazione finanziaria ma si applica, per identità di ratio, a tutti i contratti di finanziamento bancario: mutui, aperture di credito, contratti di factoring, contratti di finanziamento in genere. Per gli istituti bancari ciò implica la necessità di monitorare costantemente, contratto per contratto, il rispetto dei limiti di legge con riguardo alle due componenti (corrispettiva e moratoria), attraverso sistemi informatici e procedure interne idonee, nonché di adeguare le relative clausole contrattuali ai propri prodotti.

    Il regime probatorio connesso alla clausola di salvaguardia è parimenti rilevante in senso trasversale: la banca che abbia inserito nel contratto una clausola che la obbliga a contenere i tassi entro la soglia legale sarà tenuta, in caso di contenzioso, a fornire la prova documentale di avervi dato esecuzione nel corso dell’intero rapporto. Gli istituti sono, dunque, chiamati a conservare e organizzare la documentazione relativa ai tassi applicati nel tempo, anche oltre i normali termini di conservazione documentale.

    Con riguardo alla trasparenza bancaria e alla determinabilità per relationem del tasso, le indicazioni della Corte consentono agli istituti di leasing di continuare a strutturare i contratti senza l’indicazione numerica espressa del tasso implicito, a condizione però che i criteri di calcolo siano davvero oggettivi, predeterminati e verificabili dal cliente con l’ordinaria diligenza, senza necessità di appoggiarsi a informazioni esterne o alla collaborazione della società di leasing. Un test pratico di conformità è quello suggerito dalla precedente pronuncia Cass. n. 28824/2023: un consulente tecnico d’ufficio deve poter calcolare il tasso leasing sulla base dei soli dati contrattuali.

    Un profilo di centrale importanza pratica, che l’ordinanza consolida con decisione, è quello delle conseguenze sanzionatorie dell’eventuale accertamento di usurarietà degli interessi moratori. Occorre sgombrare il campo da un equivoco ricorrente nel contenzioso bancario: l’accertamento che il tasso moratorio pattuito superi la soglia antiusura non determina la nullità dell’intero contratto di leasing (o di finanziamento), né comporta la gratuità del rapporto. 

    La Corte, sul punto, ribadisce con fermezza che il rimedio applicabile è quello della c.d. nullificazione parziale: il tasso sostitutivo automaticamente applicabile si ravvisa negli interessi legali (ovvero, secondo l’orientamento prevalente, negli interessi corrispettivi lecitamente convenuti). Il contratto rimane, dunque, valido nella sua interezza. La sola clausola che fissa il tasso moratorio risulterà essere privata di effetti nella parte eccedente il limite di legge, con sostituzione di diritto del tasso pattuito con quello dei corrispettivi. 

    Questa impostazione, coerente con il principio di conservazione del contratto e con la logica sanzionatoria della normativa antiusura — che mira a neutralizzare il vantaggio illecito senza travolgere l’operazione economica sottostante — ha conseguenze rilevanti per la prassi contenziosa: chi agisce in giudizio lamentando l’usurarietà degli interessi moratori non può attendersi la caducazione del contratto, né la restituzione dei canoni già pagati, ma soltanto la rideterminazione degli interessi dovuti in misura legale o corrispettiva per il periodo in cui il tasso pattuito avrebbe operato. 

    Ciò incide anche sull’interesse ad agire del ricorrente e sulla valutazione di convenienza processuale: in molti casi l’effettivo vantaggio economico conseguibile mediante l’azione giudiziale risulterà assai più contenuto rispetto alle aspettative alimentate da una lettura semplificata della disciplina antiusura.

    La questione ha sollevato la necessità, sebbene già affrontata[1], di stabilire con maggior chiarezza la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori circa le modalità operative del confronto con il tasso soglia. La pronuncia in esame si inserisce in questo percorso di affinamento, ribadendo le coordinate essenziali e aggiungendo la precisazione sul regime della clausola di salvaguardia, anche nei contratti di leasing.

    Quanto alla trasparenza bancaria, la pronuncia dimostra che l’orientamento favorevole alla determinabilità per relationemdel tasso non è circoscritto a una singola sezione, ma è condiviso trasversalmente dalla Corte, con ciò riducendo il rischio di contrasti interni ed aumentando la certezza del diritto per gli operatori.

    In questo contesto, vi è però un aspetto che la riflessione critica non può esimersi dall’affrontare. La formula della determinabilità per relationem “senza margini di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing” presuppone che i criteri di calcolo siano effettivamente comprensibili per il cliente medio. Il rischio, nella prassi, è che la complessità tecnica delle formule utilizzate — che pure hanno consentito al c.t.u. di ricostruire il tasso in sede giudiziaria — rimanga opaca, per il soggetto non esperto al momento della sottoscrizione. La tutela del cliente non deve arrestarsi alla mera verificabilità tecnica ex post, ma deve garantire la comprensibilità economica ex ante: è questa la sfida che la giurisprudenza futura dovrà continuare ad affrontare, in coerenza con il principio di trasparenza economica elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15) e recepito dalla stessa Cass. n. 28824/2023.

    In definitiva, l’ordinanza esaminata è un provvedimento che merita attenzione, non solo per il caso concreto che risolve, ma per il contributo che reca alla sistematizzazione di un settore, in cui la certezza del diritto è condizione essenziale tanto per la tutela del cliente quanto per la sana e prudente gestione degli istituti di credito.


    [1] Cass. Civ., Sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31615; Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022 n. 14214/2022.

    [2] Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597 (https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2687/19597_09_2020_s-u-interessi-usurari-e-moratori.pdf); Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 giugno 2024, n. 16526.

    [3] Ai sensi del comma IV, art 2, l. n. 108/1996

    [4]  Cass. Civ., Sez. 1 Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023; Cass. civ. Sez. III, sent. 26286/2019

    [5]  l’interpretazione del contratto costituisce un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. Doglianze che, nel caso di specie, non erano state sollevate dalla ricorrente.

    [6]  Cfr nota 3: Cassazione Civile, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597