La prededuzione dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità

La prededuzione dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità

Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10307 del 18 aprile 2025

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10307 del 18 aprile 2025, costituisce una pronuncia di rilievo nel quadro della disciplina della prededuzione nel concordato preventivo in continuità. Con essa la Corte ha affermato un principio chiarificatore: “In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’articolo 181 L. Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità cd «in funzione», di cui all’articolo 111, comma 2, L. Fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021[1]“.” La decisione interviene a precisare la portata applicativa dell’art. 111, comma 2, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42093 del 2021, ridisegnando il perimetro applicativo della prededuzione funzionale, valorizzando il criterio della temporalità unitamente a quello della strumentalità effettiva alla procedura originaria.  

Fatti di causa

La controversia prende origine dall’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un decreto del Tribunale di Modena, il quale ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. contro un provvedimento del giudice delegato. Quest’ultimo aveva ammesso al passivo un credito complessivo di € 808.719,35, relativo a ritenute non versate, IVA e imposta di registro. Il Tribunale ha riconosciuto la prededuzione in relazione ai soli crediti maturati tra la data di deposito della domanda di concordato “con riserva” e l’omologazione del concordato in continuità aziendale. Invece, ha escluso la prededuzione per i crediti maturati durante la fase di esecuzione del concordato omologato, sostenendo che tale riconoscimento avrebbe comportato un illegittimo depauperamento dell’attivo distribuibile e violato il principio della par condicio creditorum. Avverso tale decreto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi:

Violazione dell’art. 2741 c.c. e del principio di par condicio creditorum, nonché dei criteri di ammissione al passivo previsti dagli artt. 93 ss. l.fall., per avere il Tribunale motivato per relationem rinviando a precedenti pronunce emesse nella stessa procedura; erronea applicazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., per avere escluso la prededucibilità dei crediti maturati in fase esecutiva, in contrasto con l’orientamento favorevole di legittimità che li riteneva sorti “in funzione” dell’attuazione del piano di continuità; omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata valutazione della strumentalità, rispetto agli obiettivi del piano concordatario, delle operazioni che avevano dato origine ai crediti fiscali.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, puntualizzando che i precedenti favorevoli alla prededucibilità dei crediti sorti durante l’esecuzione del concordato con continuità omologato devono essere rivisti alla luce dei recenti approdi delle Sezioni Unite sul tema (Cassazione, SU, n, 42093/2021).

In particolare, riguardo alle tre forme di prededuzione contemplate dall’art. 111, comma 2, L. F. (criterio legale, criterio cronologico – soggettivo e criterio teleologico), le Sezioni Unite hanno sottolineato che il comune denominatore dei tre titoli è rappresentato dalla strumentalità degli stessi agli scopi della procedura. 

Il contesto normativo e il contrasto giurisprudenziale pendente

Nella disciplina anteriore alla riforma del 2006, la prededuzione costituiva un istituto di origine pretoria, elaborato dalla giurisprudenza come necessario correttivo alla rigida applicazione della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c[1].

La ratio di fondo era garantire che taluni crediti – in particolare quelli strettamente connessi al funzionamento della procedura concorsuale – venissero soddisfatti in via prioritaria, poiché indispensabili per il buon esito della procedura stessa.Nel vigore della legge fallimentare del 1942, la prededuzione non era tipizzata. Essa veniva riconosciuta ai sensi dell’art. 111, comma 1, n. 1, l.fall. (“spese della procedura”) e interpretata estensivamente per includere anche i crediti sorti in connessione con la gestione del fallimento o del concordato. Successivamente con il D.lgs. 5/2006 il legislatore interviene, per la prima volta, positivizzando la nozione di prededuzione nel secondo comma dell’art. 111, in particolare, rinviando all’art. 6 in ordine all’elencazione di talune categoria di crediti prededucibili. L’obiettivo dichiarato era di “razionalizzare” la categoria, limitando l’ambito dei crediti preferiti e superando l’approccio creativo della giurisprudenza. Tuttavia, la formula adottata – “crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale” – si rivelò ambigua e divenne, paradossalmente, fonte di nuovi contrasti interpretativi. 

In primis è necessario menzionare la categoria dei crediti prededucibili ex lege, la quale a differenza delle altre due categorie, non desta dubbi interpretativi: è il caso, ad esempio, dei compensi del curatore, dei commissari giudiziali, dei liquidatori e dei professionisti incaricati dall’autorità giudiziaria. La caratteristica della prededuzione ex lege è la sua assoluta tipicità: il giudice non può estenderla in via analogica, trattandosi di una deroga al principio della parità di trattamento tra creditori. Il criterio attributivo è, dunque, legale e tassativo. Discorso diverso deve essere fatto in riferimento alla seconda categoria di crediti sorti “in occasione” della procedura concorsuale, la giurisprudenza ha inizialmente inteso tale locuzione in senso meramente temporale: prededucibili sarebbero stati tutti i crediti sorti nel corso della procedura, a prescindere dalla loro origine causale o funzionale. Tale impostazione, tuttavia, si rivelò eccessivamente ampia, perché portava a considerare prededucibili anche i crediti estranei alla funzione procedurale, come quelli derivanti da atti di gestione ordinaria del debitore ammesso al concordato, ma non imputabili agli organi della procedura. La dottrina analizzò e segnalò il rischio di una “prededuzione cronologica” priva di fondamento sistematico. Solamente grazie all’intervento delle Sezioni Unite del 2021[1] venne apportato un correttivo, attribuendo alla locuzione “in occasione” una valenza oggettiva e funzionale: “un credito è prededucibile “in occasione” della procedura solo se il titolo da cui esso sorge è imputabile all’attività degli organi della procedura, e non al debitore. È un credito “concorsuale per genesi”, non solo per contingenza temporale.”

Infine, si è rilevato risolutivo l’intervento della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10307 del 18 aprile 2025 in riferimento alla terza categoria, quella dei crediti sorti “in funzione” della procedura, probabilmente la più complessa e controversa in tema interpretativo ed applicativo.  Essa si riferisce ai crediti sorti in vista della procedura, cioè, connessi alla sua preparazione o al suo svolgimento, anche se anteriori al decreto di ammissione. La giurisprudenza, prima dell’intervento innovativo delle S.U. del 2021, aveva interpretato tale concetto in modo estensivo, includendo anche i crediti derivanti da atti dell’imprenditore posti in essere durante l’esecuzione del concordato preventivo.La ratio di tale impostazione, espressa in pronunce come Cass. 380/2018 e Cass. 12044/2018, era che tali atti fossero funzionali al successo del concordato e quindi degni di tutela prededuttiva in caso di fallimento successivo. In questa prospettiva, la “funzionalità” veniva intesa come vantaggio economico per la massa dei creditori, anche se mediato dall’attività del debitore. Anche sulla scorta delle critiche mosse dalla dottrina maggioritaria, con la sentenza n. 42093 del 2021, le Sezioni Unite hanno ridefinito in senso restrittivo la nozione di prededuzione, ponendo fine a un ventennio di oscillazioni interpretative. Il punto centrale è la sostituzione del criterio della funzionalità economica con quello della funzionalità procedurale. La Corte afferma, infatti, che la prededuzione trova fondamento nella “strumentalità agli scopi della procedura”, non nella mera utilità per il debitore o per i creditori. In questa prospettiva, la funzionalità deve essere valutata ex ante, in base al fine perseguito dal rapporto obbligatorio, e non ex post, sulla base del risultato utile conseguito.

Un credito è “in funzione” della procedura solo se la prestazione che lo genera è ragionevolmente destinata, al momento del suo compimento, ad assecondare l’instaurazione o il corretto svolgimento della procedura concorsuale. Le Sezioni Unite precisano altresì che la prededuzione non può sopravvivere alla chiusura della procedura: cessata la procedura, non vi è più un contesto funzionale cui riferire il credito. In tal senso, la pronuncia del 2021 segna il passaggio da una logica oggettiva ed economica a una logica teleologica e sistematica. 

La decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione, nel decidere sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, struttura la motivazione seguendo uno schema lineare: rigetta il primo motivo in quanto infondato, poiché il Tribunale aveva motivato autonomamente senza limitarsi a una motivazione per relationem (richiamando Sez. U, 642/2015); rigetta il secondo motivo, relativo alla prededucibilità dei crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato, considerato il cuore della questione; dichiara assorbito il terzo motivo. L’attenzione della Corte si concentra sulla portata nomofilattica della questione, alla luce della ricostruzione sistematica operata da S.U., 42093/2021. In riferimento all’art. 111, comma 2, l. fall., la Corte ribadisce le tre tipologie di prededuzione (ex lege, in occasione, in funzione), unificate dal requisito della strumentalità alla procedura. I crediti fiscali sorti dopo l’omologazione del concordato non rientrano in nessuna delle tre categorie. Non sono ex lege prededucibili, mancando una norma che lo stabilisca, e l’art. 182-quater l.fall. riconosce la prededucibilità solo ai finanziamenti autorizzati in esecuzione. La prededuzione “in occasione” è esclusa perché, con l’omologazione, la procedura è chiusa e il debitore torna in bonis: manca quindi un’attività riferibile agli organi concorsuali che giustifichi l’imputazione soggettiva del credito alla procedura. La prededuzione “in funzione” è rigettata perché la Corte, in linea con Sez. U, 42093/2021, afferma che la funzionalità deve essere riferita a prestazioni anteriori o coeve alla procedura, non a obbligazioni sorte dopo la sua chiusura. La funzionalità economica o gestionale non rileva: l’attuazione del piano è attività dell’imprenditore in bonis, non della procedura. Ammettere la prededuzione post-omologa allargherebbe indebitamente un’eccezione, mettendo a rischio la par condicio creditorum. Il legislatore, quando ha voluto attribuire la prededuzione, lo ha fatto espressamente solo per i finanziamenti, a conferma della tipicità dell’istituto. I creditori sorti dopo l’omologazione sono estranei alla procedura concorsuale, non possono chiederne la risoluzione ex art. 186 l.fall. nè ottenere una preferenza distributiva rispetto a quelli che hanno subito la falcidia concordataria. Tuttavia, la Corte riconosce una tutela alternativa per i creditori post-omologa: i pagamenti ricevuti in buona fede non sono soggetti a revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. e)[1], l.fall., ma ciò non comporta prededuzione. In questo modo, si tutela la certezza dei rapporti senza alterare la par condicio. Il dato normativo dell’art. 182-quater[2] è letto come “spia sistemica” della volontà legislativa di limitare la prededucibilità ai soli casi previsti. Il principio di diritto enunciato afferma che i crediti sorti dopo la chiusura del concordato non possono beneficiare della prededuzione “in funzione” nella successiva procedura fallimentare. Questa impostazione allinea la giurisprudenza al diritto vivente e guida i giudici di merito nella formazione dello stato passivo nel fallimento consecutivo. Le implicazioni pratiche sono rilevanti: nei fallimenti consecutivi, i crediti post-omologa non sono prededucibili, salvo casi espressamente previsti ex lege; i terzi dovranno cautelarsi con garanzie contrattuali o ricorrere a finanziamenti autorizzati; i crediti fiscali seguiranno l’ordinario regime di graduazione. Pur riferita alla legge fallimentare, la decisione è perfettamente coerente con il Codice della Crisi, che mantiene la logica della prededuzione tipica e finalizzata alla procedura.

Conclusioni

Ad avviso di chi scrive, la sentenza in commento rappresenta uno snodo fondamentale nel percorso evolutivo del diritto concorsuale. 

Ciò che colpisce non è solo la chiarezza argomentativa con cui viene superato un orientamento ormai logorato da anni di applicazioni disomogenee, ma soprattutto la capacità della Corte di restituire alla prededuzione la sua natura originaria e sistematicamente coerente. Dopo anni in cui l’istituto è stato oggetto di interpretazioni espansive, spesso fondate su istanze di utilità economica più che su basi normative solide, questa pronuncia segna, a mio giudizio, un ritorno alla prededuzione intesa come eccezione e alla regola della par condicio creditorum intesa come regola. 

Il superamento di un’interpretazione estensiva in riferimento alla prededuzione in funzione – inaugurata da alcune pronunce del 2016 e progressivamente dilatatasi sino a confondere l’attività d’impresa in bonis con la prosecuzione della procedura – costituisce il vero nodo centrale di questa decisione. La Corte, nel riprendere con coerenza gli approdi delle Sezioni Unite del 2021, afferma un principio pienamente condivisibile: la prededuzione non è un riconoscimento ex post dell’utilità di una prestazione, ma una qualifica ex ante che presuppone la strumentalità del credito agli scopi della procedura, non al generico mantenimento della continuità aziendale. Di particolarmente pregio nella pronuncia delle Sezioni Unite è il passaggio che segna la distinzione tra la fase di procedura vera e propria e la fase post-omologa: qui la Corte ricorda, con nettezza, che il decreto di omologazione non apre una “procedura di esecuzione”, bensì segna la chiusura della fase concorsuale e la ripresa dell’attività dell’imprenditore in bonis. E questo è un punto dirimente: la prededuzione, per sopravvivere oltre l’omologazione, avrebbe bisogno di una norma, non può fondarsi su valutazioni economico-pragmatiche.È altrettanto interessante come la Corte ricostruisca la nozione di “funzionalità” in senso procedurale, ancorandola all’attività degli organi concorsuali e non al generico vantaggio per il piano. La funzionalità, così letta, diventa non solo criterio tecnico, ma garanzia sistemica contro derive arbitrarie. D’altro canto, l’assenza di prededuzione non significa abbandono dei terzi, che restano tutelati dall’esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall., ma che, proprio per questo, non necessitano di un privilegio distributivo ulteriore. Il principio di diritto enunciato offre una linea guida chiara ai giudici di merito nella formazione degli stati passivi nei fallimenti consecutivi e consente di ricondurre a coerenza un’area interpretativa che per troppo tempo è rimasta esposta a soluzioni casistiche. Sul piano operativo, questa sentenza impone una revisione delle prassi: i professionisti coinvolti nell’esecuzione del piano dovranno considerare con maggiore attenzione la struttura delle garanzie, mentre i giudici delegati saranno chiamati a un controllo più selettivo nella qualificazione dei crediti prededucibili. La soluzione così delineata, quindi, risulta perfettamente in linea con l’impostazione del Codice della crisi: il principio della strumentalità procedurale come criterio di legittimazione alla preferenza è ormai un asse portante del sistema. In conclusione, ritengo che questa pronuncia segni un passaggio decisivo nella costruzione di una nuova categoria dogmatica: quella della “prededuzione procedurale”. Non conta più quando nasce il credito, ma perché e da chi è generato. 


[1] Cass., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307, Pres. F. Terrusi – . Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 L.Fall. e durante la fase di esecuzione del piano non possono essere ammessi alla prededuzione «in funzione» di cui all’art. 111, comma 2, L.Fall., in quanto vengono esclusi dal requisito della strumentalità procedurale richiesto dal precedente orientamento delle S.U. n. 42093/2021

[2] Art. 2741 c.c.: sancisce il principio della par condicio creditorum, secondo cui i creditori devono essere trattati in modo paritario nell’ambito della procedura concorsuale; l’istituto della prededuzione costituisce apparente deroga a tale principio, ma la giurisprudenza lo ammette solo se ricorre la strumentalità al risanamento o alla continuità aziendale

[3] Cassazione, SU, n, 42093/2021

[4] Art. 67, comma 3, lett. e), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.Fall.): disciplina la revocatoria fallimentare, e nella recente giurisprudenza sulla prededuzione viene richiamata come elemento ulteriore per evidenziare che i crediti ammessi in prededuzione devono essere effettivamente soddisfatti nell’ambito della procedura originaria, a tutela della posizione dei creditori concordatari

[5] Art. 182-quater, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.Fall.): prevede la possibilità di ammissione dei finanziamenti esterni alla prededuzione nel concordato preventivo; la giurisprudenza recente distingue questa tipologia da quella dei crediti «in funzione» ex art. 111, comma 2, L.Fall. e rafforza il principio che la prededucibilità sia riservata a prestazioni effettivamente strumentali.


[1] Cass. 21/01/2016, nn. 1095.

[2] Ex multis: Cass. Ordinanza 22/02/2023, nn. 5458; Cass. Sez. I, 13 gennaio 2021, nn. 366.

[3] Sent. 18 dicembre 2024, n. 12, Trib. Patti: “Il superiore approdo, ormai consolidato in giurisprudenza, consente l’astratta configurabilità della c.d. “super-società di fatto” e l’assoggettamento di questa alla liquidazione giudiziale, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone…con conseguente possibilità di estendere la liquidazione giudiziale – già dichiarata per una delle società di capitali – alla c.d. “super-società “ di fatto costituita da tutte  le persone fisiche e/o società di capitali  che abbiano operato  come soci illimitatamente responsabili della super-società di fatto”.

[4] Cass., Sez. I, 28/10/2019, n. 27541.

[5] Cass., Sez. I, 29/12/2023, n. 36378.

[6] ancora Sent. 18/12/2024, n. 12, Trib. Patti.

[7] Cass., 04/03/2021, n. 6030.

[8] Cass., Sez. I, 04/10/2024, n. 204;