Corte di Cassazione, S.S.U.U. n. 19750 /2025 del 16/07/2025
Avv. Andrea Gurreri
La Corte di Cassazione, investita a Sezioni Unite, ha fornito una significativa risoluzione in merito al tema controverso della rinuncia implicita del credito azionato da una società, derivante dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.
Il dibattito giurisprudenziale ha opposto due orientamenti: il primo, più risalente, riteneva che la cancellazione potesse comportare anche l’estinzione dei crediti non indicati nel bilancio finale, qualificati come “mere pretese”; il secondo più recente, invece, affermava che tutti i crediti sopravvivono e si trasferiscono ai soci, salvo che vi sia una rinuncia espressa e inequivoca.
Le Sezioni Unite hanno risolto la diatriba giurisprudenziale in favore della tesi più conservativa, che esclude l’estinzione dei crediti in caso di estinzione della società, enunciando il seguente principio di diritto: “L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito”.
Fatti di causa
La fattispecie che ha portato la Corte a pronunciarsi sul tema che ci occupa può riassumersi nei seguenti termini: una società a responsabilità limitata, intestataria di un conto corrente, nonché i suoi fideiussori, hanno convenuto in giudizio un istituto di credito per far accertare la presenza di alcune irregolarità nella gestione del rapporto, richiedendo la condanna della banca stessa alla ripetizione delle somme illegittimamente incassate.
ll Tribunale investito in primo grado ha rigettato le domande avanzate dalla società correntista, sulla scorta del fatto che la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese, e tale circostanza aveva determinato, secondo l’interpretazione del Tribunale, una rinuncia implicita alla pretesa azionata.
Successivamente, e nel giudizio promosso dal socio unico davanti la competente Corte d’Appello, il Collegio ribaltava la pronuncia del giudice di primo grado, riconoscendo la legittimazione dell’appellante a proseguire il giudizio per il recupero del credito sociale e condannando la banca al pagamento di quanto dovuto. A parere della Corte, infatti, la cancellazione dal registro delle imprese non avrebbe comportato automaticamente l’estinzione dei diritti ma, al contrario, determinava un fenomeno successorio in capo ai soci di tutti i rapporti giuridici attivi non definiti. Promosso ricorso per Cassazione da parte della Banca, la Prima Sezione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente la quale, a propria volta, ha assegnato la questione alle Sezioni Unite in ragione del contrasto giurisprudenziale sorto in merito agli effetti della cancellazione dal registro dell’imprese di una società e, nello specifico, alla circostanza se questa formalità determini, o meno, una rinuncia tacita ai crediti non compresi nel bilancio finale di liquidazione.
In particolare, con il primo motivo (che ha, poi, assorbito gli altri), il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo ritenuto che l’atto di compravendita fosse anteriore al sorgere del credito, ha considerato sufficiente, per la sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria, la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, anziché la dolosa preordinazione dell’atto a tale scopo.
Con ordinanza interlocutoria del 27 novembre 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente, la quale ne ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione della questione.
Il contesto normativo e il contrasto giurisprudenziale pendente
La disciplina del trasferimento dei crediti ai soci dopo la cancellazione societaria si fonda su una complessa interazione tra diverse disposizioni normative che le Sezioni Unite hanno interpretato in modo sistematico, giungendo alla soluzione del contrasto.
Nel caso specifico, il processo argomentativo parte dal dettato dell’articolo 2495 c.c., che regola gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, in combinato disposto con l’art. 1236 c.c., che disciplina la remissione del debito.
A fronte di quanto previsto dai citati articoli, in caso di cancellazione di una società di capitali, i crediti societari si trasferiscono, in maniera simile ad una successione, in capo ai singoli soci, quanto meno facendo prevalere (a livello interpretativo) il principio generale della conservazione dei diritti.
Fattispecie particolare, e che riguarda anche il contrasto giurisprudenziale che ci occupa, riveste il caso in cui i crediti non risultino iscritti nel bilancio finale di liquidazione.
Secondo un primo orientamento, più risalente, (Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071) l’estinzione della società determinerebbe sì un fenomeno di tipo successorio, ma in tale contesto era stata introdotta una distinzione tra diritti “veri e propri” e “mere pretese[1]”, in
forza del quale solo i primi sarebbero stati oggetto di trasferimento in capo ai soci. A fronte di tale distinguo, tuttavia, erano sorti alcuni contrasti logico interpretativi. In particolare, risultava problematica l’individuazione dei diritti suscettibili di estinzione, data l’incertezza circa la classificazione dei crediti tra “diritti veri e propri” e le altre e diverse categorie enucleate dalla richiamata sentenza (“mere pretese“, “diritti litigiosi“, “ragioni di credito“).
In aggiunta a ciò, si poneva la difficoltà di ricondurre un comportamento meramente omissivo – quale la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione – alla disciplina civilistica della rinuncia, che richiede una manifestazione di volontà specificamente portata a conoscenza del debitore.
La giurisprudenza successiva si era quindi divisa sul punto: alcune pronunce avevano applicato rigidamente il principio dell’estinzione automatica delle “mere pretese” e, altre, avevano statuito che ogni credito, indipendentemente dal grado di certezza, dovesse considerarsi trasferibile ai soci salvo prova contraria in merito ad una specifica rinuncia.
Da ultimo, la Giurisprudenza più recente (Cass. Civile sez. 1, 28/04/2022, n.13418) ha ritenuto di ricomprendere anche questi crediti tra quelli che si trasferiscono in capo ai soci, facendo leva sul principio in base al quale l’estinzione della società e il mancato inserimento dei crediti dal bilancio finale di liquidazione non determinerebbero l’estinzione della pretesa, “non potendosi ritenere integrato […] un negozio di remissione di debito, nemmeno tacita” salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore.
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, hanno introdotto un nuovo approccio alla tematica che ci occupa, stabilendo con chiarezza che tutti i crediti delle società cancellate non si estinguono mai automaticamente ma si trasferiscono sempre ai soci, salvo prova specifica di una rinuncia esplicita. Questa decisione rappresenta un vero e proprio punto di svolta rispetto agli orientamenti precedenti che ammettevano forme di estinzione automatica.
Il ragionamento muove dalla considerazione che il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione societaria deve essere interpretato nel senso più favorevole alla conservazione dei diritti. Inoltre, Le Sezioni Unite hanno avuto modo di approfondire le
problematiche connesse all’automatismo precedentemente teorizzato, che rendeva difficoltosa (e incerta) l’individuazione dei diritti suscettibili di estinzione, e ciò in ragione della aleatorietà della distinzione tra “diritti veri e propri” e le altre categorie introdotte dalla Giurisprudenza (“mere pretese“, “diritti litigiosi“, “ragioni di credito“).
L’esperienza applicativa ha dimostrato come fosse difficile stabilire le modalità di iscrizione in bilancio delle “mere pretese” per evitarne l’estinzione. Si poneva inoltre la difficoltà di ricondurre un comportamento meramente omissivo – quale la mancata inclusione nel bilancio – alla disciplina civilistica della rinuncia, che richiede una manifestazione di volontà specificamente portata a conoscenza del creditore.
Dal punto di vista dell’onere della prova, le Sezioni Unite hanno stabilito un principio di fondamentale importanza: spetta sempre al soggetto che contesta la legittimazione dell’ex socio dimostrare che è intervenuta una specifica rinuncia al credito. Non è quindi l’ex socio a dover dimostrare il proprio diritto, ma il debitore a dover provare l’estinzione del credito per rinuncia.
Sul piano processuale, la sopravvivenza dei crediti comporta che gli ex soci possano proseguire i giudizi già iniziati dalla società estinta o intraprenderne di nuovi per far valere i diritti trasferiti. La cancellazione societaria non determina l’estinzione del processo, ma la necessità di dichiarare la successione processuale come disciplinato dall’articolo 110 c.p.c.. Secondo quanto previsto dall’articolo 2495 comma 2 c.c., il soggetto convenuto dall’ex socio deve allegare e provare l’esistenza di un’inequivoca manifestazione di volontà remissoria per eccepire l’estinzione del credito azionato. Non è sufficiente la mera allegazione della mancata iscrizione nel bilancio finale.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva, quindi, correttamente riconosciuto che il socio unico era subentrato nei diritti della società estinta, potendo quindi legittimamente proseguire l’azione per il recupero del credito bancario.
Conclusioni
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 19750/2025 si colloca come un vero spartiacque nella tormentata vicenda giurisprudenziale relativa agli effetti della cancellazione societaria sui crediti non definiti. La Corte, con un intervento che può definirsi di sistema, ha abbandonato ogni residuo di quell’automatismo estintivo che, sin dal 2013, aveva introdotto l’artificiosa e problematica distinzione tra “diritti veri e propri” e “mere pretese”, generando incertezza applicativa e significative ricadute pratiche.
L’affermazione del principio secondo cui l’estinzione della società non implica l’estinzione dei suoi crediti, ma bensì vengono trasferiti integralmente ai soci salvo rinuncia
manifestata in modo inequivoco, restituisce coerenza al quadro normativo e valorizza un approccio più aderente al principio della conservazione dei diritti. In questo senso, la cancellazione dal registro delle imprese non viene più letta come causa di “morte giuridica” dei rapporti pendenti, bensì come fenomeno successorio che prolunga la vita dei diritti sociali oltre la dissoluzione formale dell’ente.
Sul piano dogmatico, la sentenza segna un ritorno all’essenzialità delle categorie civilistiche: la rinuncia, quale negozio abdicativo, non può essere desunta da un mero comportamento omissivo (come la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione), ma richiede una manifestazione di volontà chiara e portata a conoscenza del debitore. L’operazione ricostruttiva compiuta dalle Sezioni Unite è quindi doppiamente significativa: da un lato riafferma la centralità della volontà negoziale quale fondamento degli atti dispositivi; dall’altro tutela in modo più efficace gli interessi coinvolti, evitando che i creditori sociali subiscano pregiudizi derivanti da scelte o omissioni dei liquidatori.
Sul piano processuale, la decisione produce effetti di particolare rilievo. La possibilità per gli ex soci di proseguire i giudizi già incardinati o di promuoverne di nuovi in forza dei crediti trasferiti, conferisce continuità all’azione giudiziale e consente di preservare l’effettività della tutela giurisdizionale. Viene così superata l’idea di un processo destinato ad estinguersi parallelamente all’ente che lo aveva promosso, in favore di una concezione più sostanzialistica, che segue il destino dei rapporti giuridici sottostanti.
Non possono tuttavia sottovalutarsi alcune criticità residue. La concreta possibilità di esercitare i diritti trasferiti dipende spesso dalla disponibilità di documentazione adeguata e dalla non intervenuta prescrizione dei crediti. Inoltre, la persistenza di categorie “borderline”, come quelle delle pretese illiquide o ancora incerte, rischia di generare contenzioso, imponendo agli interpreti di operare un’accurata valutazione caso per caso.
In definitiva, la sentenza in commento segna un deciso passo avanti nella direzione di una maggiore certezza del diritto e di una tutela più equilibrata degli interessi coinvolti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il principio guida non può essere l’estinzione automatica, bensì la sopravvivenza dei diritti fino a quando non intervenga una volontà inequivoca di rinunciarvi. È un approdo che, oltre a risolvere un contrasto giurisprudenziale annoso, contribuisce a delineare un sistema più coerente e rispettoso delle logiche proprie del diritto civile, in cui la cancellazione societaria non diventa un ostacolo, ma una soglia oltre la quale i rapporti giuridici continuano a vivere nelle mani dei soci, veri eredi delle posizioni soggettive della società estinta.
[1] Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070: “Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in 13 detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.