Cassazione Civile, Sez. I, 9 ottobre 2025, n. 27077
Avv. Rebecca Carrillo
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione civile esamina nuovamente il tema del c.d. “mutuo solutorio”, analizzandone le caratteristiche principali e la sua validità quale figura giuridica e contrattuale utilizzata per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria.
La Corte, richiamando i precedenti giurisprudenziali più noti – da ultimo la sentenza del 5 marzo 2025, n. 5841, resa a Sezioni Unite – ha chiarito e affermato che il sintagma “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma, piuttosto, assume una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
Fatti di causa
La vicenda trae origine da una domanda di accertamento di simulazione e, in subordine, di nullità per carenza di causa, di un contratto di mutuo fondiario stipulato tra una Società (quale parte mutuataria) e una Banca creditrice mutuante. La domanda, così come proposta dalla Società, veniva rigettata sia dal Tribunale di prime cure che in appello. La doglianza si basava, invero, sul fatto che le somme mutuate non sarebbero mai entrate nella disponibilità della mutuataria in quanto, viceversa, funzionali alla mera estinzione di un debito di un terzo e, quindi, alla costituzione in favore della Banca di ulteriori garanzie del proprio credito. Il Giudice di Appello, confermando la decisione del Tribunale di primo grado, osservava e ribadiva che, in realtà, l’importo mutuato era da considerarsi correttamente confluito nella disponibilità giuridica della parte mutuataria e che peraltro, il mutuo in argomento non risultava avere, quale unico fine, quello di costituire in favore della Banca ulteriori garanzie reali e personali. Da qui, la conferma del mutuo quale “mutuo solutorio”, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o, comunque, immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi.
Ricorreva così innanzi alla Corte di Cassazione la Società, deducendo, inter alia, un “Vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 1414, 1417 c.c. per avere la Corte di Appello escluso la ricorrenza, nel caso di specie, di un accordo simulatorio”.
Gli orientamenti della Giurisprudenza e le questioni giuridiche sottese
La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza in esame, ha esaminato il tema legato alla figura giuridica del mutuo solutorio, interrogandosi sulla liceità dello stesso laddove le somme mutuate, confluite nella disponibilità del cliente, fossero poi utilizzate per estinguere passività antecedenti.
Come noto, il mutuo è un contratto di natura reale e che, come tale, si perfeziona con la consegna del bene[1] tuttavia, nel caso di specie, perché tale consegna sia valida, il bene deve essere idoneo a garantire al mutuatario la cosiddetta “disponibilità giuridica”, ottenuta attraverso la creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo che gli consenta di disporne. Difatti, sostiene la Corte che “l’accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”. Sottolinea la Corte, quindi, che non è possibile sostenere la mancanza di un effettivo spostamento di denaro, proprio perché tale spostamento, al contrario, sussiste ed è, anzi, presupposto dell’intera operazione.
L’effettività della traditio è in tal caso dimostrata dal fatto che l’impiego per l’estinzione del debito già esistente produce l’effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. Di conseguenza, si modifica la situazione patrimoniale del mutuatario proprio in conseguenza dell’utilizzo del denaro ricevuto per il ripianamento delle passività pregresse con ciò, in ultima istanza, confermando che il mutuatario abbia potuto disporre dell’importo stesso[2].
Difatti, se è pur vero che l’accredito sul conto di per sé non è altro che una operazione contabile, è altrettanto vero che, con l’accredito delle somme sul conto corrente, la disponibilità giuridica del denaro possa considerarsi acquisita dal mutuatario ed il contratto di mutuo possa intendersi quindi perfezionato, indipendentemente dall’uso successivo delle somme. Nonostante si tratti di una mera “operazione contabile”, ciò non è sufficiente ad indurre a degradarla al rango di operazione fittizia o apparente.
Come è stato efficacemente già rimarcato dalla Corte, «sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo, riducendosi ad una “partita contabile”, è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una “partita contabile”, come ad es., il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal».[3]
In definitiva, proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l’imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi, da cui deriva sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario.
L’utilizzo delle somme costituisce, quindi, un atto dispositivo logicamente, anche se non cronologicamente, successivo ed è da considerarsi elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo e, come tale, inidoneo a condizionandone il perfezionamento.
È proprio in ragione di tale aspetto che il mutuo solutorio si differenzia dal mutuo di scopo. La giurisprudenza, infatti, ha già avuto modo di illustrare le profonde divergenze tra le due categorie: il mutuo di scopo si differenzia dal mutuo tipico per il fatto che il perseguimento dello scopo per cui le somme vengono concesse entra nello schema causale del contratto; la finalità entra nel contratto, inserendosi nel sinallagma e rilevando causalmente. Viceversa con il mutuo solutorio, come innanzi ricordato, l’utilizzo del denaro costituisce elemento esterno al contratto, collocandosi su di un piano assolutamente distinto e non rientrando nel perimetro causale del negozio reale[4].
Le Sezioni Unite hanno, infatti, confutato quell’orientamento che qualificava il mutuo solutorio come un mutuo di scopo in ragione della specifica finalità di estinzione del debito pregresso che perseguirebbe il primo. Il Collegio ha chiarito che la vicenda in cui si sostanzia il mutuo di scopo non si verifica nel mutuo solutorio in quanto la destinazione e il successivo utilizzo della somma di danaro, ossia il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario, non entrano nella causa del contratto; per l’effetto, la destinazione non rileva nel momento genetico del contratto, ma solo al momento dell’esecuzione dello stesso.
Sulla scorta di quanto ricostruito e delle inequivocabili indicazioni delle Sezioni Unite, in relazione alla doglianza afferente la nullità del contratto per carenza di causa ex art. 1418, secondo comma, c.c., o la risoluzione dello stesso per inadempimento ex art. 1453 c.c., la Corte, ha specificato che una eventuale finalizzazione del c.d. mutuo solutorio non rileva sotto il profilo dell’invalidità, “non verificandosi alcuna violazione di norme imperative, e che, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non configura una causa di nullità del contratto per mancanza di causa, avuto riguardo alla estraneità dello scopo del finanziamento dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall’immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria e dall’obbligo di restituzione della somma erogata”.Di conseguenza, la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni presuppone il pieno perfezionamento del contratto di mutuo (con l’accredito delle somme sul conto corrente): ciò fa sì che, nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo possa essere considerato un titolo esecutivo pienamente valido[5].
Per una più compiuta analisi della vicenda, non può non darsi conto anche dei contrapposti indirizzi giurisprudenziali che, poi, le Sezioni Unite hanno indirettamente censurato.
All’orientamento tradizionale e prevalente, formatosi nei primi anni 90’[6] e recentemente ribadito[7], che dava credito alla validità del mutuo solutorio ponendo l’accento sulla rilevanza dell’accredito in conto corrente delle somme erogate quale legittima datio rei giuridica, si è nel tempo contrapposto quello, emerso in anni più recenti, che afferma, all’opposto, che il mutuo solutorio configura un’operazione meramente contabile, in dare e avere, sul conto corrente avente il solo effetto di dilatare le scadenze dei debiti pregressi e, in ultima istanza, determinando i soli effetti del pactum de non petendo.
Secondo tale più recente orientamento, quindi, sebbene per il perfezionamento del mutuo sia sufficiente la dazione giuridica delle somme, che può avvenire anche mediante accredito in conto corrente, rimane necessario che la traditio sia concreta e determini un effettivo passaggio delle somme nella disponibilità del mutuatario e, quindi, il conseguente trasferimento della proprietà materiale delle somme (art. 1814 c.c.) in assenza della quale, non potrebbe neppure ipotizzarsi, l’insorgere dell’obbligo restitutorio sancito dalla parte finale della disposizione dell’art. 1813 c.c..
Chiamate a dirimere il contrasto tra i contrapposti orientamenti, le Sezioni Unite hanno, in aderenza all’orientamento maggioritario e più risalente, confermato la piena validità del mutuo solutorio quale titolo esecutivo, rilevando viceversa come la corrente giurisprudenziale minoritaria abbia confuso -nella sua analisi- il giudizio di validità dell’operazione con l’abuso che dell’istituto possa concretamente farsi; è stato altresì ribadito il principio secondo il quale non vi siano ragioni per ritenere aprioristicamente illegittima l’immediata destinazione del denaro al ripianamento di preesistenti debiti, essendo ciò chiara espressione di un principio di ordine pubblico già tipizzato dal legislatore con riferimento a determinate forme di finanziamento[8].
Conclusione
Con la sentenza in esame, quindi, la Corte si unisce all’indirizzo maggioritario ed ai principi già sanciti dalle Sezioni Unite.
La pronuncia fornisce, quindi, ulteriore certezza intorno alla figura giuridica del “mutuo solutorio”, eliminando incertezze interpretative e confermando la centralità del concetto di disponibilità giuridica ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo.
La giurisprudenza sembra – ormai – essersi conformata dando vita ad un precedente largamente condiviso. A parere di chi scrive, difatti, l’utilizzo della forma del mutuo solutorio rientra nel novero dell’autonomia negoziale garantita a ciascun privato dall’ordinamento, alla luce dei dettami previsti dalla Costituzione (Art. 41). Il principio di libera iniziativa economica, infatti, permette ai privati di regolare i propri interessi, determinando il contenuto dei negozi giuridici nonché la loro finalità, purché quest’ultima risulti meritevole di tutela. Ebbene, il caso di specie non è altro che una forma di estrinsecazione della libertà contrattuale garantita a ciascun privato: lo scopo di ripianare una pregressa esposizione debitoria risponde a una volontà condivisa tra le parti che non contrasta né con le disposizioni di legge, né con i principi d’ordine pubblico (significativamente, come sopra già riportato, la Corte precisa che “pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico”) e, pertanto, non può che dare vita ad un’attività negoziale perfettamente valida.
[1] Ai sensi dell’art. 1813 cod. civ., infatti, «il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità»
[2] Cass., Sez. I, ordinanza n. 4694/2021
[3] v. Cass., Sez. III, n. 23149/2022
[4] si vedano, tra le tante, Cass. Sez. I, n. 15929/2018 e Cass., Sez. I, n. 24699/2017
[5] Sul punto, merita menzione il principio statuito, in definitiva, dalle Sezioni Unite secondo cui “posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. «di giro», non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l’accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”.
[6] v. Cass. Sez. I, sent. n. 5193/1991, sent. n. 1945/1999
[7] v. Cass. Sez. III, sent. n. 23149/2022
[8] Cass. Civ., SS.UU., n. 5841/2025.