Cass. Civ, Sez. II, 4 dicembre 2024, n. 31071
Avv. Giangiacomo Ciceri
Con la sentenza in commento – già oggetto di una nostra pubblicazione in “i-lights mini” del 13 dicembre scorso – la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla possibilità che il Giudice possa o meno rilevare d’ufficio il difetto di titolarità (attiva o passiva) delle parti in un giudizio. Sebbene il principio (che illustreremo infra) sia stato sollevato in una causa concernente l’accertamento di un acquisto originario per usucapione, lo stesso risulta, a parere di chi scrive, certamente adattabile ad altre fattispecie quali ad esempio, per quanto qui di interesse, nell’ambito dell’accertamento della titolarità di un credito oggetto di cessione.
1. I fatti di causa
La fattispecie sottoposta al giudizio della S.C. trae origine da una domanda giudiziale molto articolata e che si ritiene di ripercorrere, sinteticamente, per migliore completezza espositiva.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 404/2019, ha rigettato la domanda con la quale è stato chiesto di accertare l’efficacia di giudicato della sentenza n. 577/2005, emessa dal medesimo Tribunale tra le stesse parti, in forza della quale è stato escluso l’acquisto per usucapione – da parte di un terzo – della proprietà esclusiva di beni immobili siti in Augusta. Avverso tale provvedimento, le originarie attrici interponevano appello e la CdA di Catania, in accoglimento del gravame, ha stabilito che la convenuta (parimenti persona fisica) non fosse divenuta titolare del diritto di proprietà esclusiva per usucapione dei beni oggetto di causa. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato come il Giudice di prime cure avesse errato nel reputare coperta da efficacia di giudicato la precedente sentenza n. 379/2013 dalla CdA di Catania la quale, riformando la richiamata sentenza n. 577/2005, aveva accolto la domanda di usucapione proposta dal terzo. Ciò in quanto, occorre premettere, la sentenza d’appello era stata a sua volta cassata con rinvio dalla Suprema Corte e non vi era quindi – a detta della Corte territoriale di Catania – alcun accertamento con efficacia di giudicato tra le parti. Hanno, quindi, proposto ricorso per Cassazione gli eredi del soggetto terzo (nelle more deceduto) e resistito con controricorso le originarie attrici.
2. Le questioni giuridiche sottese
I ricorrenti affidavano la censura a cinque motivi dei quali, per quanto ci di interesse, ne enucleiamo i tre principali, così come analizzati in via assorbente dal Corte di Cassazione, ovvero:
a) La dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe “mancato di accertare la carenza di legittimazione attiva e ad agire da parte delle attrici successivamente appellanti, che non avrebbero vantato alcun diritto sul bene di causa”;
b) La violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. per “omesso e assoluto difetto di motivazione sulla qualità di eredi in capo alle controparti e sulla conseguente legittimazione ad agire degli stessi”. A tale ultimo riguardo, la difesa dei ricorrenti pone l’accento sulla circostanza che la “suddetta questione, non risolvendosi in un’eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere sollevata d’ufficio dal Giudice”;
c) A supporto dei pregressi motivi, si eccepisce la violazione degli artt. 100,112 e 184 cpc oltre all’erroneità ed al difetto di motivazione. I ricorrenti ribadiscono quindi a gran voce la carenza della legitimatio ad causam attiva e passiva di controparte, deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di dare adeguata risposta/motivazione sul punto. Il Supremo Collegio, vagliando la fondatezza giuridica delle tre questioni in evidenza, rammenta preliminarmente come la legitimatio ad causam attiva e passiva, consiste “nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice ma dev’essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”[1]. In parte motiva la Corte evidenzia che già le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”[2]. Come correttamente ripercorre in fatto, la Corte per un verso rileva che, nei pregressi giudizi di merito, non fosse stata posta in dubbio la qualità di eredi delle attrici rispetto agli originari comproprietari, e quindi, per l’altro, deduce in parte motiva che “il thema decidendum è dunque ricompreso nella titolarità di un rapporto sostanziale controverso (la comproprietà degli immobili) piuttosto che in una questione di legittimazione” e da ciò ne consegue che, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, “il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello”[3]. In forza del ragionamento di cui sopra, appare di tutta evidenza come l’accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo che passivo, attiene al merito della causa, “investendo i concreti requisiti di accoglibilità dell domanda e, quindi, la sua fondatezza”. D’altronde, prosegue la Corte, anche volendo cambiare la prospettiva, ossia ove mai si disquisisse in punto di legitimatio ad causam, varrebbe il principio secondo cui “la qualità di parte legittimata a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio”[4]. Per quanto sopra, rigettando come infondati i tre motivi di doglianza, la Suprema Corte deduce che gli originari attori, soccombenti in primo grado, erano sicuramente legittimati ad impugnare la sentenza del Tribunale di Siracusa.
4. Conclusioni
Il convincente iter logico-argomentativo sopra menzionato conduce, quindi, il Supremo Collegio ha sancire che il difetto di titolarità non può essere rilevato d’ufficio, con ciò cambiando rotta per la prima volta rispetto alla pronuncia a Sezioni Unite del 2016, secondo la quale l’anzidetta carenza “può essere proposta in ogni fase del giudizio (…) e che il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio”. A mente del principio dedotto nella sentenza in commento, infatti, “la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d’ufficio dal giudice ma dev’essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”. Come già accennato nell’incipit del presente commento, il principio de quo può ben essere mutuato in altre fattispecie simili, come ad esempio nell’ambito delle sempre attuali questioni in punto legittimazione del cessionario del credito nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
[1] Così peraltro già Cass. Sez. L., n. 17092 del 12 agosto 2016; Cass. Civ., n. 8384 del 5 aprile 2013.
[2] Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951.
[3] Cass. Civ., Sez. II, n. 20694 del 9 agosto 2018.
[4] Cass. Civ., Sez. VI, n. 17234 del 29 luglio 2014