Tribunale di Pescara, Ordinanza del 13 novembre 2025 – dott.ssa Daniela Angelozzi
Avv. Giovanna Cristinzio
In aderenza all’indirizzo di legittimità fornito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21045/2009, il Tribunale di Pescara è tornato ad affrontare il tema del conflitto tra il credito ipotecario e credito privilegiato di natura immobiliare susseguente alla condanna della Corte dei conti ex artt. 216 del D.lgs. 176/2016 e 2750 cc.
Nello specifico, la citata sentenza – emessa dai giudici di legittimità in tema di regole di conflitto tra cause di prelazione – ha il pregio di aver fornito il criterio di interpretazione estensiva dell’art. 2748 c.c. nella parte in cui al secondo comma prevede, come clausola di salvezza, che i creditori muniti di privilegio sui beni immobili siano preferiti ai creditori ipotecari “se la legge non dispone diversamente“.
I fatti di causa
Il provvedimento in commento trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa da un Ente locale e volta al recupero del credito portato dalla sentenza di primo grado, e confermato dalla sentenza di secondo grado della Corte dei Conti, la quale ultima, a sua volta, era stata annotata dall’ente creditore a margine della trascrizione ex art. 679 cpc presso la Conservatoria dei RR II Pescara e poi, quindi, oggetto di conversione del sequestro conservativo in pignoramento con decreto presidenziale.
Instaurata la procedura esecutiva, la creditrice con privilegio ipotecario sui medesimi beni immobili pignorati dall’Ente locale spiegava intervento ex art. 499 cpc per il recupero del credito portato dal contratto di mutuo fondiario.
L’immobile veniva quindi alienato nell’alveo di detta procedura esecutiva e, a seguito del versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario e della conseguente emissione del decreto di trasferimento del compendio, il Professionista Delegato depositava il piano di riparto prevendendo, nella graduazione dei crediti, il soddisfo prioritario del credito vantato dalla creditrice fondiaria, seguito dalla collocazione del credito vantato dall’Ente Locale in qualità di creditore erariale privilegiato ex art. 2750 cc ai sensi dell’art. 216 D. Lgs n. 174/2016.
Il creditore erariale si opponeva all’approvazione del progetto di distribuzione, domandando la rettifica dello stesso e asserendo che avendo il Comune, ai sensi dell’art. 2750 c.c., un privilegio speciale immobiliare, il suo credito, in conformità a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 2748 c.c., nonostante la trascrizione del relativo sequestro conservativo fosse successiva alla iscrizione ipotecaria, dovesse ritenersi prevalente rispetto al credito ipotecario poziore.
Il creditore fondiario controdeduceva alle osservazioni formulate dal creditore erariale, rilevando l’applicabilità – anche alla fattispecie in esame – del principio generale statuito con la sentenza n. 21045/2009 emessa dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite e, dunque, la prevalenza del credito ipotecario sul credito erariale e per l’effetto insisteva per l’approvazione del piano di riparto.
Le questioni giuridiche sottese alla decisione del Tribunale di Pescara
Come sancito dall’art. 2745 c.c., il privilegio non è una concessione arbitraria, ma una preferenza accordata al creditore per superiori ragioni “causa del credito”, sottraendolo di fatto alla libera disponibilità delle parti: ai privati è inibito sia il potere di creare nuove prelazioni, sia quello di derogarvi. Tale impianto tutela il principio della par condicio creditorum(ex art. 2741 c.c.), riflesso dell’eguaglianza sostanziale prevista dall’art. 3 della Costituzione, che resta saldo anche quando la legge subordina la nascita del privilegio all’autonomia negoziale.[1].
Il credito erariale, ex art. 216 del D.Lgs. 26.08.2016 n. 174, “è assistito da privilegio ai sensi dell’art. 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell’ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile”.
L’art. 2750 c.c. intitolato “privilegi marittimi, aeronautici e privilegi da leggi speciali”, al secondo comma, enuncia il principio secondo il quale “ai privilegi previsti dalle legge speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente previsto”; ne consegue, quindi, che debbano applicarsi in analogia le norme del capo II (artt. da 2745 a 2783 ter c.c.).
Nelle procedure esecutive su beni immobili, il conflitto tra il credito speciale erariale e creditori ipotecari si risolve a favore della gerarchia ordinaria. Come stabilito dal combinato disposto degli artt. 2750 e 2780 c.c., il privilegio speciale di natura erariale deve infatti sottostare all’ordine di precedenza tipico dei diritti reali sugli immobili. Il principio cardine, sancito dall’art. 2783 c.c., non lascia spazio a dubbi: in assenza di una specifica indicazione legislativa sul grado di preferenza, il credito dello Stato è destinato a occupare l’ultimo gradino della scala gerarchica, prendendo grado solo dopo ogni altro privilegio speciale regolato dal Codice. Infatti, l’art. 2783 c.c. prevede un criterio residuale per la disciplina dell’ordine dei privilegi: in assenza di previsione normativa circa il grado di preferenza di un privilegio speciale, lo stesso, deve essere collocato dopo ogni altro privilegio previsto dal codice civile. L’art. 2783 c.c. si configura, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, quale norma di chiusura del sistema delle prelazioni. La disposizione impone un rigido criterio di postergazione per i privilegi introdotti dalla legislazione speciale che risultino privi di un’espressa determinazione del gradus. In sede di concorso, l’assenza di parametri di graduazione – sia diretti che indiretti – comporta l’automatica collocazione del credito in posizione sussidiaria rispetto ai privilegi codicistici. Ne consegue che, in ambito immobiliare, la prelazione speciale extra-codicistica è sempre posticipata ai privilegi analiticamente graduati dall’art. 2780 c.c. così come, in ambito mobiliare, è postergato alle fattispecie di cui all’art. 2778 c.c., nn. 1-13, conservando tuttavia la propria priorità rispetto alle ipotesi residue di cui ai nn. 14-16 del medesimo articolo[1].
Il privilegio riconosciuto per motivi di solidarietà sociale o di interesse pubblico generale è, quindi, anteposto all’ipoteca, di tal che i creditori privilegiati prevalgono sui creditori assistiti da garanzia reale secondo il principio privilegia non ex tempora estimantur, sed ex causa.
Il quadro ora delineato è stato oggetto di ulteriore integrazione per effetto della sopra richiamata sentenza della S.S.U.U. n. 21045/2009, la quale – nella specifica ipotesi del privilegio speciale sul bene immobile che assiste i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare – ha indubbiamente ampliato la portata derogatoria dell’art. 2748 secondo comma c.c.. Infatti, nel caso specifico affrontato dai giudici di legittimità, il contratto preliminare ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. è subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva[2] per effetto della quale, dalla sua trascrizione nei registri immobiliari, deriva un privilegio speciale immobiliare in favore del promissario acquirente subordinato al fatto, tuttavia, che gli effetti della trascrizione siano attuali nel momento in cui si verificano gli eventi che costituiscono causa del credito. Tale privilegio è collocato al n. 5 dell’ordine stabilito dall’art. 2780 c.c., in particolare dopo quelli che assistono i crediti dello Stato per concessioni di acque (art. 2774 c.c.) e per tributi indiretti (art. 2772). Il comma 2 dell’art. 2775 c.c., prescrive che “non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’art. 2825 bis c.c”. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell’art. 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti” (C. Cass. SS. UU., Sent. n. 21045/2009).
Detto principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte può, quindi, essere esteso ad altri casi analoghi laddove sussista identità di ratio, e cioè nelle ipotesi in cui il privilegio sia connesso, oltre che alla causa del credito, anche alla necessaria e costitutiva forma della pubblicità della trascrizione (ex art. 2745 c.c.), perché in tali casi il rapporto con l’ipoteca è sottoposto agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale di Pescara ed oggetto del provvedimento in commento, concernendo un’ipotesi nella quale non è prevista la forma costitutiva della pubblicità e venendo, quindi, meno uno dei due requisiti, il principio risolutivo espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite non può trovare applicazione analogica.
Secondo il Tribunale di Pescara, quindi, è dalla clausola derogatoria di rinvio di cui all’art. 2748 c.c. “che si trae la regola della risoluzione del conflitto” perché “è vero che, ex art. 2748 secondo comma c.c., i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti rispetto ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente ma è altrettanto vero che, secondo quanto indicato dalla stessa norma dell’art. 216 qui in esame, il privilegio di cui si discute prende grado dopo quelli dell’art. 2780 c.c.”.
La decisione del Tribunale di Pescara
Il Tribunale di Pescara, esclusa la risoluzione del conflitto di prevalenza tra credito ipotecario e credito erariale mediante il ricorso al principio generale in tema di pubblicità degli atti del “prior in tempore, potior in jure”, ha ammesso comunque la prevalenza del credito ipotecario sul credito erariale ritenendo che “la soluzione al conflitto – come si diceva inizialmente – va tratta proprio dalla legge”.
A norma dell’art. 2748 secondo comma c.c., l’ipoteca prevale rispetto ai crediti con privilegi immobiliari se previso dalla legge; ai sensi l’art. 216 D.lgs. 176/2016, il privilegio per credito erariale sui beni immobili derivante da condanna della Corte dei Conti segue quelli per i crediti indicati nell’articolo 2780 c.c, ponendosi nell’ordine al n. 6). In tema di graduazione dei crediti, quindi, il Tribunale di Pescara ribadisce la natura recessiva del credito erariale rispetto alle iscrizioni ipotecarie antecedenti, qualora concorrano privilegi speciali immobiliari ex artt. 2772 e 2774 c.c. Sebbene l’art. 2748, comma 2, c.c. sancisca la generale prevalenza del privilegio sull’ipoteca, tale regola cede di fronte alle espresse clausole di salvaguardia dei diritti dei terzi previste dagli artt. 2772, comma 4, e 2774, comma 2, c.c. Secondo il Giudice di merito, la postergazione del credito erariale nel sistema dell’art. 2780 c.c. rispetto ai suddetti privilegi impone, per coerenza logica, la sua postergazione anche alle ipoteche anteriori: una diversa esegesi alimenterebbe un insanabile circolo vizioso, rendendo matematicamente impossibile la formazione del piano di riparto in presenza di una pluralità di cause legittime di prelazione tra loro confliggenti. Infatti, secondo il Tribunale di Pescara, “essendo il privilegio in questione collocato all’ultimo posto nell’ordine stabilito dall’art. 2780 c.c. (e quindi dopo quelli ex artt. 2772 e 2774 c.c.), esso necessariamente segue a sua volta le ipoteche anteriormente ascritte: l’accoglimento di una diversa opinione determinerebbe un circolo vizioso, rendendo impossibile stabilire l’ordine delle cause di prelazione in caso di concorso dei privilegi di cui agli artt. 2772 e 2774 c.c., con quello in esame e con ipoteche anteriori”.
Conclusioni
Il Tribunale di Pescara, ha precisato l’inoperatività del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 21045/2009 nella parte in cui si afferma la prevalenza del credito ipotecario sul credito del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare assistito (ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.) da privilegio speciale sul bene immobile, perché la fattispecie in esame – inerente il conflitto tra credito ipotecario e credito erariale derivante da sentenza di condanna della Corte dei conti – non è caratterizzata dalla necessaria forma costitutiva della pubblicità e il privilegio si ricollega unicamente alla causa del credito. Il Giudice dell’esecuzione, però, ha comunque aderito al criterio interpretativo dell’art. 2748 secondo comma c.c. reso dai giudici di legittimità con la richiamata sentenza n. 21045/2009, nella parte in cui prevedono l’ulteriore deroga comunque ispirata al diverso principio generale in tema di pubblicità degli atti del “prior in tempore, potior in jure”: “se la legge non dispone diversamente, fa riferimento ad una deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può o deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema; così da evitare applicazioni ermeneutiche settoriali che, sebbene compatibili con il microsistema nel quale le disposizioni sono inserite, finiscano con lo stridere rispetto al complesso della materia nelle quali le norme stesse esplicano il proprio effetto. Siffatto sforzo interpretativo si impone con ancora maggior impegno quando (come nel caso di specie) le norme esaminate non appartengono all’originaria impostazione codicistica, ma sono frutto di una successiva interpolazione legislativa, mossa da esigenze sociali ed economiche via via emerse nella realtà giuridica dei commerci.”
Il rigore formale delle norme in tema di privilegi speciali deve cedere il passo a un’interpretazione estensiva che privilegi la ratio legis e la natura del credito ex art. 2745 c.c. È dunque legittimo ricondurre, nell’alveo della norma attributiva del privilegio, casi non testualmente previsti ma logicamente sussumibili nella medesima causa giustificativa, assicurando così la coerenza del sistema delle cause legittime di prelazione rispetto alla reale consistenza dell’interesse protetto.
[1] Ciccarello, Privilegio (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986
[2] Ed ancora, a norma dell’art. 2748 secondo comma c.c., “i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti rispetto ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente”
[3] Oltre all’efficacia prenotativa, il D.L. n. 669 del 1996, art. 3, ha attribuito alla trascrizione del contratto preliminare una peculiare efficacia costitutiva, introducendo l’art. 2775 bis c.p.c., ai sensi del quale, al fine di tutelare i crediti del promissario acquirente derivanti dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, “hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi“.