Corte di Cassazione, Ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026
Avv. Corrado Ricupero
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 251, depositata il 5 gennaio 2026, si inserisce nel solco di un vivace dibattito giurisprudenziale relativo ai confini degli obblighi informativi e di consegna documentale gravanti sugli istituti di credito. Il cuore del provvedimento risiede nel delicato coordinamento tra le disposizioni contenute negli articoli 117 e 119 del Testo Unico Bancario, norme che, pur condividendo la medesima finalità di tutela della trasparenza, operano su piani temporali e contenutistici profondamente distinti.
La pronuncia in esame offre agli interpreti una bussola fondamentale per delimitare il diritto del correntista ad ottenere la documentazione contrattuale, cristallizzando il seguente principio di diritto.
“Il diritto del cliente di ottenere copia del contratto bancario deve essere esercitato in occasione della stipula del contratto stesso, ai sensi dell’art. 117, comma 1, t.u.b. Una volta che la banca abbia provveduto alla consegna, non sussiste un obbligo di rilasciare ulteriori copie del contratto, salvo specifici regimi di tutela del consumatore previsti da norme speciali”.
Il percorso processuale e i motivi del ricorso.
La controversia trae origine da un’ingiunzione di consegna emessa dal Tribunale Ordinario di Catania, con la quale si intimava a un istituto di credito di mettere a disposizione del ricorrente la documentazione contrattuale relativa al rapporto bancario tra di essi sussistente.
All’esito del giudizio di opposizione promosso dalla banca, il Tribunale etneo confermava il provvedimento monitorio, statuizione che troverà ulteriore avallo nel successivo grado di appello.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale, la banca ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due articolate doglianze.
Con il primo motivo di ricorso, la banca denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 e 119 T.U.B., in relazione agli artt. 2033 e 2946 c.c., censurando l’interpretazione adottata dai giudici di merito, secondo cui il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell’obbligo di consegna in parola coinciderebbe con la chiusura del rapporto contrattuale, in analogia con il termine prescrizionale previsto per l’azione di ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. L’istituto ricorrente deduceva, inoltre, l’estraneità di tale obbligo al perimetro applicativo dell’art. 119 T.U.B., invocando, di conseguenza, una più rigorosa perimetrazione dei presupposti normativi posti a fondamento del diritto del correntista..
Con il secondo motivo, l’istituto di credito denunciava l’omesso esame o l’incongruità della motivazione rispetto a un fatto decisivo per il giudizio, già discusso dalle parti: Nello specifico, il giudicante avrebbe omesso di valutare che il contratto oggetto di istanza risaliva al 1998, risultando peraltro ampiamente superato dalla successiva stipulazione di due ulteriori accordi (intervenuti, rispettivamente, nel 2006 e nel 2007), le cui copie erano state regolarmente consegnate al cliente all’atto del perfezionamento.
La dialettica tra trasparenza genetica e informativa periodica: il coordinamento sistematico tra gli artt. 117 e 119 T.U.B.
Il passaggio all’esame della decisione dei Giudici di legittimità non può prescindere da un preliminare inquadramento del principio di trasparenza, al quale ogni relazione negoziale in ambito bancario deve conformarsi acriticamente.
Orbene, tale principio non si esaurisce in un mero dovere di correttezza formale, ma si configura come un essenziale strumento di riequilibrio di un sinallagma caratterizzato da un’asimmetria strutturale e genetica. La trasparenza assolve, in quest’ottica, a una funzione rimediale rispetto al deficit informativo e tecnico che tipicamente affligge il cliente, il quale si trova molto spesso sprovvisto delle cognizioni necessarie per ricostruire l’andamento del rapporto o verificare la correttezza delle singole operazioni.
Il Testo Unico Bancario declina il principio della trasparenza attraverso un apparato normativo volto a presidiare tanto la fase genetica del vincolo contrattuale quanto l’intero sviluppo del rapporto nel tempo, assicurando così un flusso informativo costante e accessibile. In questo quadro sistematico, l’articolo 119 T.U.B. assurge a norma cardine per il contemperamento degli squilibri negoziali: mentre i suoi primi commi impongono all’istituto l’invio periodico di comunicazioni sintetiche sull’andamento del rapporto, come l’estratto conto, il quarto comma attribuisce al cliente un diritto sostanziale e autonomo di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere nell’ultimo decennio.
Tuttavia, il perimetro applicativo di tale ultima disposizione appare circoscritto esclusivamente alla documentazione necessaria alla ricostruzione di specifiche movimentazioni già contabilizzate, tra cui si annoverano contabili, estratti scalari e riepiloghi degli interessi, restandone invece esclusi gli atti che definiscono la struttura regolamentare e generale del rapporto. Per questi ultimi interviene invece la disciplina dettata dall’articolo 117 T.U.B., il quale sancisce espressamente l’obbligo della banca di consegnare un esemplare del contratto esclusivamente al momento della sua stipulazione. Ne deriva che, nel disegno del legislatore speciale, l’obbligo di fornitura del testo negoziale si esaurisce con l’atto della sottoscrizione, non gravando sull’intermediario un dovere di riproduzione di ulteriori copie del contratto.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza oggetto della presente disamina ha infatti chiarito che il diritto di accesso previsto dall’art. 119, comma 4, non può essere esteso al contratto originario, già consegnato ai sensi dell’art. 117, poiché quest’ultimo non costituisce documentazione relativa a singole operazioni di carattere strettamente bancario, bensì l’atto costitutivo del rapporto.
In questo scenario, assume una centralità dirimente la definizione del limite temporale entro il quale il cliente è legittimato a esigere la consegna della documentazione, sia essa di natura contrattuale o contabile. Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza in commento pone l’accento sulla stretta correlazione esistente tra il termine decennale di cui all’ultimo comma dell’art. 119 T.U.B. e l’obbligo di conservazione delle scritture contabili sancito dall’art. 2220 c.c.
Tale parallelismo normativo chiarisce che il diritto del correntista a ottenere copia degli atti relativi alle operazioni compiute nell’ultimo decennio non è assoluto, ma trova il proprio confine invalicabile proprio nel dovere di conservazione gravante sull’istituto, finalizzato esclusivamente alla documentazione delle movimentazioni economiche.
Va da sé l’impossibilità di sussumere il contratto nell’ambito applicativo dell’art. 119, comma 4, T.U.B. Il contratto, infatti, si pone come un documento estraneo alla contabilità operativa, ragion per cui il cliente non può vantare un diritto autonomo e reiterabile al rilascio della scrittura privata una volta che l’obbligo di consegna sia stato assolto al momento della stipulazione, conformemente al dettato dell’art. 117 T.U.B.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte precisa che qualora la consegna sia avvenuta alla firma, il diritto deve intendersi pienamente soddisfatto, residuando esclusivamente la facoltà di richiederne l’esibizione in sede processuale ex art. 210 c.p.c., laddove lo smarrimento del documento ne renda necessaria l’acquisizione ai fini del giudizio.
Al contrario, nell’ipotesi in cui l’esemplare del contratto non sia mai stato consegnato, il correntista potrà senz’altro agire per l’adempimento ex art. 117, comma 1, T.U.B. – anche in via monitoria – purché nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria decennale. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dalla data stessa di perfezionamento del negozio, e non, come erroneamente ipotizzato dalla Corte Territoriale, dalla data di chiusura del rapporto.
In tal modo, i Giudici di legittimità segnano un definitivo superamento di quegli orientamenti – diffusi soprattutto nella giurisprudenza di merito – che avevano riconosciuto in capo al cliente il diritto di ottenere copia del contratto anche successivamente alla sua stipulazione. Tali impostazioni individuavano il fondamento di tale diritto nei principi generali di correttezza e buona fede contrattuale, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., sovrapponendo impropriamente la portata semantica delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 119 TUB e addirittura svincolando il diritto in parola da qualsiasi termine prescrizionale.
Ciononostante, l’apparente rigore dell’architettura normativa sinora esaminata trova un temperamento nel necessario coordinamento con alcune previsioni di settore, alle quali la Suprema Corte riserva un accenno circoscritto, senza tuttavia procedere a un esame analitico della loro portata. L’ordinanza richiama infatti l’art. 126-quinquies, comma 2, T.U.B., il quale garantisce al consumatore il diritto di accedere, in qualsiasi momento del rapporto, alle condizioni previste nel contratto quadro dei servizi di pagamento.
Analogamente, un presidio speculare si rinviene nella disciplina della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, laddove l’art. 67-undecies, comma 3, del Codice del Consumo sancisce il diritto di ricevere, in ogni fase della relazione contrattuale, una copia cartacea delle pattuizioni. Tale prerogativa appare strettamente correlata alle peculiari tecniche di conclusione del contratto a distanza, che non esigendo la presenza fisica simultanea delle parti (ex art. 50, lett. b, C. Cons.), giustificano la facoltà del consumatore di esigere il supporto cartaceo anche in un momento successivo alla comunicazione su supporto durevole.
Orbene, come evidenziato dai Giudici di legittimità, si tratta di precetti particolari che non inficiano la portata interpretativa dell’art. 119, comma 4, T.U.B., ma ne costituiscono piuttosto un fondamentale “complemento prescrittivo”. In altri termini, la disciplina consumeristica integra il sistema della trasparenza bancaria al fine di riequilibrare la posizione del consumatore o per sopperire alle peculiarità di determinati modelli negoziali.
Riflessioni conclusive: verso un principio di auto-responsabilità del correntista.
In definitiva, l’ordinanza n. 251/2026 segna un punto di svolta verso un principio di auto-responsabilità del cliente. La decisione impedisce che la trasparenza bancaria si trasformi in un onere di conservazione documentale perpetuo a carico degli istituti di credito, imponendo al cliente un dovere di diligenza nella custodia dei titoli regolatori.
Tuttavia, il “doppio binario” tracciato dalla Corte – che accenna alla tutela del consumatore – apre scenari interessanti. Se per il cliente ordinario la prescrizione decennale dalla stipula appare un limite invalicabile, per il consumatore la sopravvivenza dei diritti informativi “in qualsiasi momento del rapporto” (come nel caso dei servizi di pagamento o dei contratti a distanza) conferma che la tutela del contraente debole rimane l’unico vero argomento capace di scardinare la rigidità temporale desumibile dal Testo Unico Bancario.
La trasparenza, dunque, non è un diritto statico, ma una prerogativa dinamica che tiene conto della qualifica soggettiva delle parti.