Fideiussioni omnibus e specifiche: nullità parziale, indagine temporale e deroga all’art. 1957 c.c.: l’indagine definitiva sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione

Fideiussioni omnibus e specifiche: nullità parziale, indagine temporale e deroga all’art. 1957 c.c.: l’indagine definitiva sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione

Tribunale di Siracusa, Ordinanza del 1.8.2025

L’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 1° agosto 2025, resa ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., potrebbe assumere un ruolo dirimente per l’assestamento definitivo di una materia che, da oltre un ventennio, agita giurisprudenza e dottrina: la validità delle fideiussioni che riproducono le clausole contenute nello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana[1], censurate dalla Banca d’Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2005. Si tratta, come altrettanto noto, delle clausole di reviviscenza[2], di sopravvivenza[3] e di deroga all’art. 1957 c.c.[4], ritenute lesive della concorrenza perché idonee a standardizzare le condizioni contrattuali a danno dei fideiussori.

Il giudice siracusano ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di Cassazione tre quesiti distinti, tutti effettivamente caratterizzati da forti contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza cardine Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994.

Le tre questioni di diritto riguardano, rispettivamente:

a) la possibilità di dichiarare la nullità parziale per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, stipulate al di fuori del periodo oggetto di istruttoria da parte di Banca d’Italia (2002 – 2005) e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente o meno che i testi delle fideiussioni omnibus riproducano le clausole censurate da Banca d’Italia con il Provvedimento n. 55 del 2025;

b) la possibilità di estendere la nullità parziale per violazione della normativa antitrust anche alle fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI, sebbene non oggetto del provvedimento di Banca d’Italia; in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente o meno che i testi delle fideiussioni specifiche riproducano le clausole censurate da Banca d’Italia con il Provvedimento n. 55 del 2025;

c) se, una volta che venga accerta la nullità parziale delle fideiussioni omnibus o specifiche conformi allo Schema ABI per violazione della normativa antitrust e, conseguentemente, trovasse nuovamente applicazione la disciplina suppletiva del codice civile, la clausola “a semplice richiesta scritta” valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante una mera istanza stragiudiziale. 

Il quadro normativo e la giurisprudenza di riferimento

Il punto di partenza è costituito, come sopra anticipato, dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, adottato all’esito di un’istruttoria sulle condizioni generali di contratto elaborate dall’ABI per le fideiussioni omnibus. L’Autorità di vigilanza ritenne che le clausole 2, 6 e 8 dello schema[5] costituissero una restrizione della concorrenza, con conseguente nullità dell’intesa perché “contente disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.

Nel 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i contrasti giurisprudenziali sorti in merito alla validità, totale o parziale, delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, a seguito del richiamato provvedimento della Banca d’Italia. La Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione ‘a valle’ di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti“.

La Cassazione, con le Sezioni Unite del 2021, ha dunque affermato che la nullità dell’intesa a monte determina la nullità derivata e parziale (ossia circoscritta alle sole tre clausole censurate dal provvedimento di Banca d’Italia) dei contratti a valle che ne riproducono le clausole, qualificandosi tale invalidità come “nullità speciale” a tutela dell’ordine pubblico economico. La sentenza del 2021 ha inoltre escluso che la sola tutela risarcitoria sia sufficiente, individuando nella nullità parziale lo strumento più idoneo a garantire l’equilibrio tra esigenze di concorrenza e tutela del credito bancario.

Su tali basi, si è progressivamente formato un corpo di giurisprudenza oscillante, sia di legittimità e sia di merito, che l’ordinanza in commento ha ben ricostruito, mettendo in luce l’esistenza di contrasti insanabili che hanno concorso all’insorgere del contenzioso tra banche e garanti.

L’ordinanza in oggetto è ora sottoposta al vaglio del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Tuttavia, data la divergenza di orientamenti emersa nelle pronunce delle diverse sezioni, sarebbe opportuno e auspicabile che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite, affinché si possa giungere a una composizione del contrasto giurisprudenziale. 

Prima questione: il limite temporale della nullità parziale e la prova del nesso funzionale

La prima questione riguarda l’ambito temporale di applicazione della nullità parziale. Ci si chiede, in particolare, se la fideiussione omnibus stipulata dopo il 2005, che riproduca le clausole ABI, possa dirsi nulla per violazione della normativa antitrust e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente o meno che i testi delle fideiussioni omnibus riproducano le clausole censurate da Banca d’Italia con il Provvedimento n. 55 del 2025. In altre parole, la questione si incentra sulla determinazione del valore probatorio del provvedimento della Banca d’Italia. Si dibatte, in sostanza, se tale atto costituisca di per sé una prova vincolante e autosufficiente (prova privilegiata) dell’intesa anticoncorrenziale, con la conseguente automatica nullità parziale del contratto. In alternativa, si sostiene che per i contratti stipulati al di fuori del periodo 2002-2005, l’onere della prova sia a carico dell’attore che invochi la nullità per violazione delle norme antitrust. In tale scenario, l’attore sarebbe tenuto a dimostrare autonomamente l’esistenza dell’intesa illecita, affrontando le notevoli difficoltà istruttorie che tale onere comporta.

Secondo un primo orientamento,[6] ripreso da successive pronunce del 2025, la nullità parziale non potrebbe discendere automaticamente dalla sola riproduzione delle clausole censurate se la fideiussione è stata stipulata dopo il 2005. Il provvedimento della Banca d’Italia avrebbe infatti valore probatorio solo per il periodo oggetto dell’istruttoria, ossia il noto periodo di indagine 2002-2005. Per i contratti successivi, sarebbe dunque necessario dimostrare in concreto la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale, non essendo sufficiente il mero richiamo letterale allo schema ABI. In questa prospettiva, il provvedimento amministrativo non potrebbe costituire una prova “a tempo indeterminato” di un’intesa che si presume cessata: “In caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005 l’interessato potrà ben dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Di conseguenza, per le fideiussioni omnibus successive al 2005, la nullità non può essere considerata “di default“, ma l’onere di provare il nesso funzionale con l’intesa anticoncorrenziale ricade sulla parte interessata.

Ebbene, nella già menzionata pronuncia, la Sezione Prima della Corte ha dichiarato di porsi nel solco della sentenza n. 41994 del 2021 delle Sezioni Unite ed ha concluso che, ove la fideiussione oggetto di esame risalga ad un periodo successivo al 2005, la sua nullità non possa reputarsi ex se dimostrata attraverso la mera corrispondenza tra le clausole contenute nel testo fideiussorio e quelle dello schema A.B.I. censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005. 

Medesime affermazioni, come sopra accennato, sono state rese nel corso del corrente anno ed, più precisamente, nell’ordinanza del Supremo Collegio del 17.01.2025 n. 1170 (Sez. I) e del 01.04.2025, n. 8669.

Di segno opposto è l’orientamento espresso da altre pronunce – tra cui Cass., Sezione Terza, 24 luglio 2024, n. 20648 (con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2011), e Cass., Sezione Terza, 21 ottobre 2024, n. 27243 (con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2006) – in forza del quale sarebbe sufficiente la riproduzione delle clausole ABI, anche in contratti stipulati dopo il 2005, ed esattamente fuori dal periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, per determinare la nullità parziale della fideiussione. La ratio è che ciò che rileva è la funzionalità concreta dell’atto a valle a perpetuare gli effetti distorsivi dell’intesa, indipendentemente dal periodo temporale. La nullità, in quanto speciale, è posta a tutela dell’ordine pubblico economico e non si esaurirebbe con il provvedimento di Banca d’Italia, ma si estenderebbe a tutti i contratti che, anche successivamente, riproducano lo schema censurato.

Il contrasto è ben evidente.

Il Tribunale di Siracusa, nell’ordinanza in commento, osserva che le recenti pronunce della Suprema Corte a sostegno dell’orientamento restrittivo, che limita la nullità parziale al periodo 2002-2005[7], hanno inteso conformarsi al principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021. Tuttavia, il Tribunale rileva che, nella citata decisione a Sezioni Unite, la limitazione temporale non risulta chiaramente enunciata e parrebbe contraddetta dal dispositivo finale, che ha ricondotto la nullità parziale alla mera riproduzione delle clausole dello schema ABI, anche in relazione a una fideiussione stipulata al di fuori del predetto arco temporale (nel caso di specie si trattava di due fideiussioni -peraltro specifiche- una delle quali prestata nel 2006).

Nel suo argomentare, il giudice di merito ribadisce la coerenza di tale impostazione con il principio secondo cui la nullità di protezione trova applicazione lungo l’intera catena causale degli atti negoziali che contribuiscono a perpetuare gli effetti lesivi della concorrenza. Questo ragionamento sembrerebbe sostenere un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della nullità, ricomprendendovi anche le fideiussioni stipulate al di fuori dell’arco temporale 2002-2005.

Tuttavia, tale orientamento non può prescindere dalla necessità di garantire la certezza dei traffici giuridici e la prevedibilità delle conseguenze che ne deriverebbero per l’intero sistema bancario.

In definitiva, la Corte Suprema di Cassazione sarà chiamata a chiarire se la nullità derivi automaticamente dalla mera riproduzione delle clausole ABI, anche dopo il 2005, o se occorra una prova ulteriore della perdurante intesa anticoncorrenziale.

Seconda questione: fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI

La seconda questione sottoposta al vaglio del Supremo Collegio riguarda l’ambito oggettivo della nullità parziale. Ci si interroga se essa investa esclusivamente le fideiussioni omnibus, per loro natura standardizzate e destinate a garantire una pluralità indeterminata di rapporti, oppure se si estenda anche alle fideiussioni specifiche, prestate per una singola operazione. 

Un orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità[8] ritiene che il provvedimento della Banca d’Italia sia applicabile esclusivamente alle fideiussioni omnibus, in quanto uniche tipologie contrattuali idonee a produrre effetti anticoncorrenziali su vasta scala. In tale prospettiva, la fideiussione specifica, in virtù della sua natura circoscritta a un rapporto determinato, non sarebbe suscettibile di produrre analoghi effetti distorsivi della concorrenza e, pertanto, non potrebbe essere colpita da nullità in via automatica. Tale interpretazione valorizza il punto 78 del provvedimento del 2005, il quale sottolinea la diversa efficienza economica e i minori rischi anticoncorrenziali connessi alla fideiussione specifica.Al contrario, altre pronunce, tra cui la stessa sentenza delle Sezioni Unite del 2021, hanno riconosciuto la nullità anche di fideiussioni specifiche che riproducessero le clausole censurate. È il caso, in particolare, di Cass. n. 27243/2024, che ha espressamente affermato che le Sezioni Unite non hanno limitato la nullità parziale alle sole fideiussioni omnibus, ma si sono riferite in modo generico ai “contratti di fideiussione a valle” dell’intesa vietata. In questa prospettiva, ciò che rileva ai fini della nullità non è la tipologia della garanzia (omnibus o specifica), ma la presenza delle clausole anticoncorrenziali. 

Dal punto di vista sistematico, il secondo orientamento appare più coerente con la ratio della normativa antitrust, poiché l’elemento determinante non è la tipologia della garanzia (omnibus o specifica), ma l’effetto anticoncorrenziale della clausola. Tuttavia, è innegabile che la standardizzazione e la diffusione delle fideiussioni omnibus conferiscano un impatto distorsivo più incisivo sul mercato rispetto alle fideiussioni specifiche, il cui raggio d’azione è più circoscritto.

Resta dunque da stabilire quale sarà la soluzione interpretativa che la Corte Suprema di Cassazione adotterà per la declaratoria di nullità parziale: se un’estensione generalizzata o una distinzione basata sulla tipologia di garanzia.

Terza questione: la decadenza ex art. 1957 c.c. e la clausola “a semplice richiesta scritta”.

La terza questione sollevata attiene ad un profilo di diritto sostanziale e processuale di particolare complessità. Si tratta di stabilire se, a seguito della declaratoria di nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., il creditore possa comunque impedire la decadenza dalla garanzia avvalendosi della clausola che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”. In altri termini, si pone il quesito se un’istanza stragiudiziale di pagamento, come una semplice diffida, sia idonea ad interrompere il termine semestrale di decadenza stabilito dall’art. 1957 c.c., qualora il contratto di fideiussione conforme allo schema ABI contenga tale clausola. La previsione di pagamento a semplice richiesta scritta assumerebbe, pertanto, un’efficacia derogatoria rispetto al requisito dell’azione giudiziale, ordinariamente richiesto in caso di piena applicazione del citato articolo del codice.

Secondo un primo orientamento, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” contenuta nello schema ABI equivale a una deroga all’art. 1957 c.c., già oggetto di censura da parte della Banca d’Italia. In tale contesto, il creditore è gravato dall’onere di proporre azione giudiziale entro il termine semestrale di decadenza, non potendo ritenersi sufficiente un’istanza stragiudiziale per interrompere il suddetto termine. A sostegno di tale tesi, si evidenzia la natura imperativa e protettiva dell’art. 1957 c.c., la cui tutela non può essere elusa mediante pattuizioni che attribuiscano al creditore un mero potere di escussione documentale. La clausola in esame sarebbe pertanto affetta da nullità, in quanto la sua applicazione finirebbe per neutralizzare la tutela accordata al fideiussore. Tale impostazione, avvalorata anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione[9], comporta che la semplice richiesta scritta non sia idonea a prevenire la decadenza, rendendo indispensabile l’esercizio dell’azione giudiziale.

Altri orientamenti, invece, hanno approfondito il merito della questione in maniera più puntuale. La clausola “a semplice richiesta scritta” può assumere valenza autonoma, assimilabile a una garanzia indipendente, diversa dalla fideiussione e non soggetta all’art. 1957 c.c. In tal caso, il creditore potrebbe effettivamente conservare la garanzia con la sola richiesta stragiudiziale ad esempio una semplice diffida. Tuttavia, nel caso delle fideiussioni ABI oggetto dell’ordinanza in esame, la clausola a semplice richiesta scritta si riferisce ad un rapporto qualificato come fideiussione e non come garanzia autonoma, sicché la sua validità va valutata alla luce della disciplina codicistica. Inoltre, come specifica il giudice del Tribunale di Siracusa, la qualificazione delle fideiussioni in termini di garanzie autonome non è stata prospettata da alcuna delle parti in causa.

Alla luce delle argomentazioni espresse, l’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione si rivelerà decisivo per stabilire se la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” possa sopravvivere alla nullità delle altre pattuizioni e se sia idonea a derogare alla disciplina codicistica in materia di decadenza, oppure se debba essere considerata a sua volta nulla per incompatibilità con la ratio protettiva dell’art. 1957 c.c.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza del Tribunale di Siracusa sottolinea come, a distanza di vent’anni dal provvedimento della Banca d’Italia, la questione relativa alle fideiussioni omnibus e specifiche conformi allo schema ABI sia ancora priva di un assetto giurisprudenziale definitivo. Le questioni rimesse al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riflettono, infatti, i profondi contrasti interpretativi che si registrano non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di legittimità. Tale situazione determina, all’evidenza, una persistente incertezza del diritto circa l’esito di un vasto numero di procedimenti civili ancora pendenti.

Dalla decisione della Suprema Corte si potrà delineare il rischio di contenzioso per gli istituti di credito in materia di fideiussioni: le questioni in esame, infatti, non sono meramente teoriche ma sempre ricorrenti nei giudizi che contrappongono banche (od i cessionari dei relativi crediti) ai fideiussori, quando i contratti di garanzia, siano essi omnibus o specifici, riproducono lo schema ABI. 

La risoluzione delle tre questioni in esame influenzerà, quindi, l’esito di un vasto numero di contenziosi pendenti ed in particolare si ritiene che i profili toccati saranno dirimenti:

  • Impatto sull’onere della prova.

Ipotizzando i possibili scenari che potrebbero discendere dall’atteso intervento della Suprema Corte, è verosimile ritenere che, qualora la validità probatoria del provvedimento della Banca d’Italia fosse circoscritta al periodo 2002-2005 o alle sole fideiussioni omnibus, per i fideiussori risulterebbe arduo ottenere la dichiarazione di nullità parziale per violazione della normativa antitrust al di fuori di tale arco temporale.

  • Impatto sulla decadenza.

Qualora la clausola “a semplice richiesta scritta” fosse considerata sufficiente a escludere la decadenza ex art. 1957 c.c. a seguito di una mera istanza stragiudiziale del creditore, risulterebbe complesso per il fideiussore sollevare l’eccezione di decadenza. Questo perché gli Istituti di credito sono soliti inviare un’intimazione di pagamento formale, anche al fideiussore oltre che al debitore, contestualmente alla comunicazione di scadenza dell’obbligazione principale e perdita del beneficio del termine.

  • Principali conseguenze. 

La principale conseguenza discendente dalla decisione della Corte riguarda l’idoneità dell’istanza giudiziale o stragiudiziale ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c. La nullità parziale non determina il venir meno della fideiussione. Nell’ambito del giudizio, il fideiussore, difatti, potrà ritenersi liberato dall’obbligazione solo in caso di positivo accoglimento dell’eccezione da lui sollevata di estinzione del diritto del creditore per decadenza ai sensi del citato art. 1957 c.c.

La decisione della Corte di Cassazione, attesa nei prossimi mesi, avrà quindi un impatto rilevantissimo sia sul contenzioso pendente, sia sulle prassi bancarie perché potrà stabilire se la nullità sia un rimedio automatico e ampiamente applicabile o se la sua operatività sarà limitata a casi specifici e a periodi temporali circoscritti.

Da un lato, è in gioco la tutela della concorrenza e dei fideiussori, spesso soggetti deboli rispetto alla controparte bancaria; dall’altro, vi è l’esigenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la certezza dei traffici giuridici.

L’atteso intervento della Suprema Corte dovrà essere orientato a garantire pertanto una maggiore certezza del diritto, rafforzando la funzione nomofilattica propria della Corte di Cassazione, atteso che l’incertezza attuale crea gravi difficoltà interpretative per i giudici di merito e mette a rischio l’uniformità dell’applicazione del diritto. 

Come sopra anticipato, l’auspicio finale è che la Corte Suprema di Cassazione possa rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere i contrasti giurisprudenziali. Si auspica, inoltre, che la decisione offra un’interpretazione univoca e chiara, che bilanci efficacemente la tutela del fideiussore e le esigenze di ordine pubblico economico, senza compromettere il ruolo fondamentale delle garanzie personali nel sistema creditizio. L’equilibrio tra libertà contrattuale, tutela del fideiussore ed esigenze del mercato del credito è delicato e richiede una risposta chiara, definitiva e coerente.


[1] Nell’ottobre 2002 l’ABI ha emanato uno schema di contratto (c.d. “Schema ABI”) che gli istituti bancari potevano proporre in sede di contrattazione con i prestatori di fideiussioni omnibus. Attesa l’ampia applicazione dello Schema ABI, nel 2005 la Banca d’Italia (allora nella veste di autorità antitrust) ha compiuto un’istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema medesimo rispetto alle regole sulla libera concorrenza dei mercati.

[2] Clausola di cui all’art. 2secondo cui: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca gli importi che dalla stessa fossero stati incassati in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituiti a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.

[3] Clausola di cui all’art. 8, secondo cui: Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire gli importi allo stesso erogati”.

[4] Clausola di cui all’art. 6, secondo cui “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 codice civile, che si intende derogato”).

[5] Reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza.

[6] Cass. Civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383.

[7] Cass. Civ. Sez. I, nn. 30383/2024, 1170/2025 e 8669/2025.

[8] Cass., Sez. I, nn. 30383/2024, 1170/2025 e 8669/2025.

[9] Cass. Civ., Sez. III, n. 20648/2024.