FIDEIUSSIONE SPECIFICA: NULLA PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST? – 240325

Cass. Civ, Sez. I, Ord., 17 gennaio 2025, n. 1170

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte si è espressa in merito alla possibilità di estendere anche alla fideiussione c.d. ‘specifica’[1] le conseguenze della violazione della Legge n. 287/1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

In particolare, il caso che ci occupa ha dato modo alla Cassazione di interrogarsi ancora una volta sulla nullità della fideiussione ‘specifica’ redatta utilizzando il modello elaborato dall’Associazione Bancaria Italiana (in breve, ABI), oggetto di censura da parte di Bankitalia con il Provvedimento n. 55 del 2005[2].

1. Fatti di causa

La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte concerne un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso avanti il Tribunale di Catanzaro – con distinti atti di citazione – da due fideiussori di una società a cui era stato ingiunto di versare alla banca creditrice una consistente somma, in ogni caso contenuta entro i limiti dell’importo garantito, dovuta dalla debitrice principale ad uni Istituto di credito a titolo di scoperto di conto corrente e mutuo.

Dopo l’espletamento della CTU contabile, all’esito della quale l’ausiliario del Giudice ha rideterminato in diminuzione l’importo delle somme dovute, il Tribunale adito ha accolto le domande degli opponenti inerenti l’accertamento dell’entità effettiva del debito e, al contempo, ha condannato gli stessi al versamento della minor somma risultata dovuta all’esito del giudizio.

I due garanti hanno impugnato la sentenza di primo grado e, solo nel corso del giudizio di gravame, eccepito la nullità derivata degli atti di fideiussione sottoscritti per violazione della normativa antitrust sull’assunto che sarebbero state redatte in modo uniforme al modello predisposto dall’ABI. A sostegno di detta eccezione, gli appellanti adducevano l’esistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di intese restrittive della concorrenza.

La Corte distrettuale ha disatteso le tesi degli appellanti, da una parte, sottolineando come in entrambi i gradi di giudizio non fosse stato tempestivamente lamentato “alcuno specifico pregiudizio alle libertà contrattuali dei fideiussori conseguente all’intesa restrittiva” e, dall’altra, che non fosse stata fornita alcuna prova sia in relazione alla partecipazione della creditrice appellata alla specifica intesa restrittiva che della conformità delle fideiussioni contestate allo specifico schema censurato per violazione della normativa antitrust.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, i garanti hanno promosso ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi di diritto.

2. I motivi di impugnazione e la decisione della Cassazione

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno eccepito la contraddittorietà della pronuncia della Corte d’Appello, laddove, da un lato, ha ribadito il principio di diritto della rilevabilità d’ufficio della nullità (per violazione della normativa antitrust) in ogni e stato e grado del giudizio, salvo poi ritenere infondata l’eccezione perché “basata su contestazioni non sollevata prima”.

Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno contestato l’argomentazione addotta della Corte distrettuale in merito alla prova che la creditrice abbia partecipato alle intere anticoncorrenziali. Secondo la loro prospettazione, difatti, l’utilizzo del modello contrattuale stabilito dall’ABI avrebbe comportato in automatico “l’adesione all’intesa con conseguente violazione della concorrenza”, con la conseguente nullità delle pattuizioni contrattuali inserite nel modello contrattuale, aderenti al modello e quindi vietate.

La Suprema Corte, analizzati i motivi di impugnazione, ha ritenuto di trattarli in modo unitario, attesa la loro connessione logico-giuridica.

Il ragionamento seguito dai Giudici della Prima Sezione ha preso le mosse da quanto stabilito, in via definitiva, dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 41994/2021, ovvero che i contratti di fideiussione ‘a valle’ di intese restrittive della concorrenza non sono tout court nulli ma sono nulle solo quelle pattuizioni “che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata … salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.

Cristallizzato il principio della nullità parziale, il Collegio ha stabilito che la nullità è rilevabile d’ufficio ma sempre sul presupposto che la parte abbia “tempestivamente allegato … … le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima[3]. Detta in altri termini, “la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati[4]

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, i ricorrenti avrebbero dovuto quantomeno allegare e/o dedurre in ordine:

  1. il Provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia;
  2. alla natura della fideiussione, considerato che il richiamato provvedimento si riferisce “solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus” e che l’accertamento posto in essere dalla Banca d’Italia era limitato a questa tipologia di garanzia, con la conseguenza che solo rispetto ad essa il provvedimento assume efficacia probatoria privilegiata;
  3. al perdurare dell’intesa restrittiva in epoca successiva a quella già oggetto di accertamento da parte dell’Autorità Garante posto che, come noto, esso risale al biennio 2003-2005 e, quindi, non si può ritenere tout court esistente “in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale”, necessitandosi quindi l’acquisizione della prova, con onere incombente su parte attrice, in ordine alla persistenza dell’intesa restrittiva “non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”;
  4. al contenuto delle clausole incriminate che, per essere rilevante, deve corrispondere con quelle oggetto di esame da parte di Bankitalia. Ovverossia – secondo il dettato della Corte – occorre verificare la presenza di tutte le clausole incriminate “giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”;
  5. al concreto riflesso dell’eventuale nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza del debito dei fideiussori. Con specifico riferimento alla rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., l’eccezione di estinzione della garanzia per mancato rispetto di tali termini “ha natura di eccezione propria e non di mera difesa[5], con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità di tale clausola “non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione fondata sulla stessa” nel caso concreto laddove, rileva la Corte, i ricorrenti hanno omesso sia qualsivoglia indicazione in ordine all’epoca della stipula del negozio impugnato che l’indicazione del nesso eziologico tra la/le clausola/e (potenzialmente nulla/e) e suo/loro riflesso sul credito azionato.

3. Conclusioni

La posizione della Prima Sezione è chiara nel ritenere che la prova privilegiata costituita dal Provvedimento n. 55/2005 non possa essere utilizzata a vantaggio di chi si limiti ad eccepire semplicemente la nullità delle clausole censurate dall’Autorità Garante, ove non venga offerta alcuna ulteriore prova concreta circa la persistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza da parte delle Banche italiane.

La Corte, infatti, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto dirimente la circostanza che “dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l’epoca della stipulata la fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca”.

L’Ordinanza in esame assume quindi particolare interesse perché, da una parte, chiarisce ancora una volta che il Provvedimento n. 55 di Banca d’Italia ha ad oggetto solo e unicamente le fideiussioni omnibus – e non come sostenuto da una parte della giurisprudenza[6], anche le fideiussioni c.d. ‘specifiche’ – e dall’altra, che la contestazione sull’eventuale nullità delle clausole oggetto di contestazione deve essere specifica e circostanziata (la Cassazione elenca, come poc’anzi ricordato, cinque elementi sostanziali per ritenere adempiuto l’onere di allegazione in capo a chi solleva l’eccezione).

L’auspicio, a parere dello scrivente, è che sulla questione intervengano – con pronuncia di ugual tenore – le Sezioni Unite, in modo che si possa finalmente avere una univoca indicazione sul punto. Fin a quel momento, il dibattito giurisprudenziale non sarà sopito e continueranno a contrapporsi sostenitori di uno o dell’altro orientamento, atteso che – come avevano argutamente decretato gli Antichi – “tot capitae tot sententiae”.


[1] La fideiussione specifica è un contratto stipulato per garantire specificatamente uno o più debiti. Si differenzia dalla fideiussione c.d. omnibus o generica che è invece stipulata a garanzia di qualsiasi obbligazione venga assunta dal debitore principale.

[2] Il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia ha dichiarato nulle alcune clausole dello schema ABI se riprodotte in modo omogeneo nei contratti a valle, in quanto contrarie alla normativa antitrust. In particolare, sono state dichiarate nulle la clausola c.d. di ‘sopravvivenza’ (art. 2) e di ‘reviviscenza’ (art. 8) dell’obbligazione fideiussoria ovverosia pattuizione che prevedono la permanenza dell’obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita. L’ulteriore clausola ritenuta nulla dal Provvedimento riguarda la rinuncia prevista all’art. 6 dello schema ABI di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ. Questo articolo subordina la permanenza dell’obbligazione di garanzia del fideiussore, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi (o di due, nel caso in cui il fideiussore abbia limitato la durata della garanzia a quella dell’obbligazione principale).

[3] In tal senso, si veda la pronuncia della Cassazione n. 16102/2024.

[4] Sul punto, Cass., nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024.

[5] Si veda sul punto la sentenza di legittimità n. 8023/2024.

[6] Tra cui la stessa Suprema Corte con la pronuncia n. 27243/2024.

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