ESTENSIONE DEI POTERI DEL GIUDICE NELLA FASE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

ESTENSIONE DEI POTERI DEL GIUDICE NELLA FASE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

Cassazione Civile, ord. Sez. I, 02 ottobre 2025, n. 26586

L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento si pone nel solco di consolidati orientamenti giurisprudenziali in punto (i) poteri cognitivi e decisori del giudice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché (ii) adeguato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’istituto di credito, laddove la documentazione contabile risulti incompleta. 

Intervenendo su entrambi i profili, la Suprema Corte, pur senza introdurre elementi di discontinuità rispetto ai propri precedenti arresti, fornisce preziose indicazioni di carattere operativo per gli operatori del settore, rinsaldando principi consolidati in materia.

La Corte, richiamando i precedenti giurisprudenziali più noti – da ultimo la sentenza del 5 marzo 2025, n. 5841, resa a Sezioni Unite – ha chiarito e affermato che il sintagma “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma, piuttosto, assume una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. 

Fatti di causa

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, nonché dei suoi garanti, al fine di recuperare le somme da quest’ultimi dovute a titolo di saldo negativo di conto corrente nonché ratei non rimborsati di un finanziamento in Unità di Conto Europea (ECU).

In primo grado, il Tribunale di Potenza ha respinto l’opposizione proposta dalla società debitrice e dai suoi garanti, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo e, quindi, la debenza delle somme ingiunte. 

I garanti hanno, quindi, impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza e, in tale giudizio, si è costituita resistendo la società creditrice principale e per essa, poi, la cessionaria del credito controverso cui sono state, nelle more del giudizio, cedute le ragioni di credito. 

In particolare, i giudici di secondo grado hanno accolto i motivi di appello proposti dai garanti e, conseguentemente, revocato nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto sulla base di due distinte argomentazioni:Relativamente al contratto di finanziamento in Unità di Conto Europea (ECU), la Corte ha escluso che il contratto di finanziamento stipulato in data 13 dicembre 1993 potesse essere qualificato quale mero rinnovo del primo contratto, scaduto più di 15 mesi prima ovvero in data 28 agosto 1992, e che, conseguentemente, potessero ad esso essere estese le garanzie che assistevano il primo e più risalente contratto di finanziamento. La Corte fonda il proprio convincimento anche mediante un raffronto tra i due distinti contratti di finanziamento e rileva, sin da subito, due macro incongruenze: la prima concerne il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del primo contratto – ossia il 28 agosto 1992 – e la stipula del secondo contratto – ossia 13 dicembre 1993 – la seconda, più prettamente tecnica, afferente il mancato rispetto della procedura di rinnovo disciplinato dall’art. 8 del primo negozio giuridico. Tali rilievi – unitamente al restante quadro probatorio emerso nel corso dell’istruttoria del primo grado di giudizio – hanno quindi indotto la Corte ad escludere (i) l’esistenza di un nesso eziologico volontario tra i due finanziamenti e, quindi, (ii) che la fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni nascenti dal primo contratto potesse essere estesa a garanzia del secondo negozio, risultando viceversa necessario, in detto contesto, che vi fosse una nuova e specifica manifestazione di volontà dei garanti. Riprova di ciò, a giudizio della Corte, si desumerebbe altresì – tra l’altro – dalla richiesta della Banca inviata alla società finanziata affinché venisse rilasciata una «fideiussione specifica» dei componenti del Consiglio di Amministrazione in luogo del rinnovo della precedente garanzia. 

Quanto all’apertura di credito in conto corrente del 14 aprile 1992, posto che nel giudizio a cognizione piena conseguente all’opposizione l’onere della prova del credito grava interamente sul creditore, la Corte d’Appello ha affermato, da un lato, la necessità di acquisire in giudizio il/i contratto/i e i relativi estratti conto e, dall’altro, l’irrilevanza ai fini decisori della mera allegazione delle certificazioni notarili attestanti l’ammontare della creditoria. Nel caso di specie, in concreto, l’istituto di credito si sarebbe limitato a produrre gli estratti conto a far data dal 31 gennaio 1993, allorquando il rapporto presentava già un saldo negativo di significativa entità e comunque superiore alla soglia massima garantita, omettendo la produzione di quelli precedenti i quali, sì, avrebbero consentito di appurare e verificare l’intero andamento del rapporto e, quindi, la corretta formazione e quantificazione della creditoria. Inoltre, dal punto di vista processuale, la Corte poneva in rilievo la singolare richiesta avanzata dalla creditrice opposta la quale, chiedendo esclusivamente la conferma del decreto ingiuntivo senza formulare “una domanda riconvenzionale di condanna ad eventuali somme che fossero risultate dovute in seguito al giudizio di opposizione”, si sarebbe preclusa la possibilità di far accertare la debenza di una somma diversa rispetto a quella portata dal provvedimento monitorio. Pertanto, constatato il difetto di prova, la relativa richiesta è stata rigettata. 

La creditrice, che nelle more del giudizio è mutata a seguito dell’intervenuta cessione del credito, ha quindi impugnato innanzi alla Suprema Corte la sentenza di secondo grado denunciando tre distinti profili di illegittimità della stessa: i primi due, aventi ad oggetto i finanziamenti ECU e le relative garanzie fideiussorie, sono stati dichiarati dalla Corte inammissibili per carenza dei requisiti della chiara esposizioni dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi dei ricorso e dell’autosufficienza, mentre il terzo – avente ad oggetto la “possibilità di accertamento del credito anche in caso di incompleta produzione degli estratti conto. Possibilità di considerare il primo saldo a debito ovvero di applicazione del criterio del c. d. saldo zero” – è stato interamente accolto, con conseguente rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché provveda in aderenza ai principi di diritto ivi enucleati e che, dappresso, riportiamo.

Gli orientamenti della Giurisprudenza e le questioni giuridiche sottese. 

Come poc’anzi accennato, la creditrice ricorrente ha lamentato l’erroneità della sentenza di secondo grado sotto un duplice profilo: in primis, laddove la Corte d’Appello ha ritenuto di non poter accertare un “credito in misura ridotta rispetto a quello ingiunto” nell’ipotesi in cui il creditore, come nel caso di specie, non abbia proposto specifica domanda in tal senso. Per altro verso, poi, è stata chiesta la censura in ordine alla valutazione della valenza probatoria delle allegazioni della creditrice, sebbene incomplete o comunque parziali, e ciò sul presupposto che la Corte ben avrebbe dovuto comunque disporre una perizia contabile, nel rispetto dei propri poteri istruttori e nel solco del granitico orientamento giurisprudenziale sul punto.

Andiamo per gradi. 

Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha preliminarmente ribadito che il procedimento di opposizione instauratosi ai sensi dell’art. 645 c.p.c., come noto, non risulta qualificabile come strumento di mera “impugnazione” del provvedimento monitorio quanto, viceversa, un ordinario giudizio a cognizione piena che mira a valutare la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo emesso, procedendo ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti. Ne consegue che, in detta sede, i poteri/doveri del giudice subiscono una notevole espansione, essendogli consentito e richiesto, in presenza di allegazioni incomplete ma comunque idonee ai fini della decisione, di disporre una consulenza tecnica d’ufficio che sia d’ausilio nella ricostruzione dell’esistenza del credito e del suo ammontare.Delineato l’ambito dei poteri istruttori del giudice, nel solco di precedenti recenti arresti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale “non è necessario che la parte che chieda l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo”. Il principio espresso dalla Suprema Corte risulta, ad avviso di chi scrive, esente da critiche sul presupposto che la domanda di conferma della debenza dell’importo richiesto con il ricorso monitorio è essa stessa, di per sé, una domanda di condanna che presuppone, nel nostro ordinamento, l’accertamento della fondatezza della pretesa la quale, nel successivo eventuale giudizio a cognizioni piena e a seguito delle allegazioni documentali di ambedue le parti (rispetto al procedimento monitorio privo di contraddittorio), ben può (e nella prassi spesso accade) essere accertato in misura minore e/o comunque differente rispetto alla domanda originaria. 

Dunque, qualora all’esito del giudizio ordinario il giudice ritenga che il credito risulti provato per un importo minore e diverso da quello ingiunto, lo stesso avrà il potere/dovere di revocare il decreto e, contestualmente, pronunciarsi sulla domanda di condanna (implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo) e, quindi, emettere una sentenza di condanna per l’importo concretamente accertato. Il principio del petitum minus in maiore fa sì che la condanna ad un importo inferiore, non costituisca una violazione dell’art. 112 c.p.c..

In merito alla prova del credito, la Corte d’Appello, ha correttamente ritenuto che la produzione parziale degli estratti conto quale prova fornita dall’istituto di credito fosse di per sé insufficiente a dimostrare l’esistenza del credito stesso poiché non copriva l’intera durata del rapporto e il primo estratto conto disponibile partiva da un saldo negativo di significativa entità. Sul punto, la Corte di Cassazione è intervenuta richiamando il c.d. “principio del saldo zero” per cui se la banca non produce tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto e non può provare un eventuale saldo iniziale, il giudice azzera il calcolo del dare/avere e riparte da zero, trattando il saldo di partenza come nullo, e riponendo a carico della banca l’onere della prova completa del proprio credito. Sulla scorta del predetto principio, è possibile provare il credito mediante una riproduzione parziale degli estratti conto a condizione che “il primo estratto disponibile sia a debito del correntista e si debba escludere un credito in favore del medesimo con riferimento al periodo temporale rispetto al quale manchino gli estratti conto, poiché in siffatti casi può disporsi un ricalcolo che prende in considerazione successivi estratti conto fino all’estinzione del rapporto” [1].

Il principio richiamato dall’ordinanza in commento è stato più volte oggetto di decisioni che hanno progressivamente sistematizzato il sopracitato principio [2]. Originariamente, tale principio trovava applicazione anche nei casi in cui la mancanza di estratti conto ab origine venisse neutralizzata facendo leva sulla condotta difensiva del correntista. In particolare, essa incide direttamente sulla prova dell’an del credito e sulla possibilità di ritenersi provata la pretesa creditoria. Innanzi a tali lacune, la giurisprudenza ha inteso il principio del saldo zero come criterio di ricostruzione del rapporto che discende dalla distribuzione degli oneri probatori. Inoltre, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11735/2024, ha messo in evidenza gli effetti concreti del saldo zero, infatti, quando non vi sia documentazione a partire dall’apertura del rapporto, il saldo iniziale del primo estratto disponibile deve essere azzerato, e la ricostruzione prosegue esclusivamente sulla base degli estratti successivi; quando vi sia un vuoto documentale su periodi intermedi, devono essere azzerati i soli saldi relativi ai periodi non coperti. Il meccanismo opera, specularmente, tanto nella prospettiva della banca quanto in quella del correntista che agisce in ripetizione, ma lo snodo decisivo, nel giudizio di opposizione, è che sia sempre il creditore opposto a dover offrire una base documentale sufficiente per la ricostruzione del rapporto, mentre il debitore beneficia dell’azzeramento nei limiti in cui la documentazione manchi.

Pertanto, la Corte, conclude accogliendo il terzo motivo del ricorso ed ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Potenza rinviando la causa alla medesima Corte affinché decida nuovamente la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati.

Conclusioni 

Con l’ordinanza in commento, la Corte riafferma dei principi consolidati in altri provvedimenti offrendo migliore luce e maggiore certezza interpretativa rispetto a un tema da sempre al centro del dibattito giuridico. Dal punto di vista processuale, la Corte riafferma con vigore la natura di giudizio a cognizione piena dell’opposizione a decreto ingiuntivo, superando eccessivi formalismi. Inoltre, chiarisce che la richiesta di conferma del decreto opposto è sufficiente ad investire il giudice del potere- dovere di pronunciarsi nel merito della pretesa anche per un importo inferiore a quello ingiunto, in applicazione del principio petitum minus in maiore. Viene così censurata la tesi che imporrebbe al creditore opposto la formulazione di una specifica domanda subordinata, privilegiando la sostanza sulla forma.

Sul versante probatorio, la decisione valorizza il “principio del saldo zero” non come una mera fictio, ma come un criterio ricostruttivo equo e pragmatico in caso di produzione parziale degli estratti conto. Tale approccio bilancia l’onere probatorio del creditore con l’esigenza di una decisione nel merito, impedendo che la lacuna documentale si traduca in un’automatica reiezione della domanda o in un ingiusto vantaggio per il debitore.


[1]  Si veda Cass. n.11543/2019; Cassazione Civile, Sez. I, 28 maggio 2025, n. 14269. 

[2] Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. 2 maggio 2024, n. 11735

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