Tribunale di Pavia, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2025
Avv. Giangiacomo Ciceri
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Pavia prova a dare rinnovata luce su una questione di particolare rilevanza pratica: il rapporto tra sequestro penale e procedura esecutiva immobiliare, e quali siano i driver da tenere in considerazione per stabilire quale prevalga tra questi due rimedi giudiziari.
La pronuncia in parola si inserisce in un filone giurisprudenziale che tocca in modo trasversale principi di diritto civile, processuale civile e penale, nonché profili sistematici recentemente influenzati dall’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza.
I fatti di causa
In estrema sintesi, la vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore a seguito della conversione in pignoramento, nel marzo 2024, di un sequestro conservativo trascritto l’anno precedente in forza di una sentenza di condanna esecutiva emessa dal Tribunale di Pavia nei confronti della controparte debitrice.
Nelle more, su parte dei beni pignorati, è intervenuto altresì un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente e disposto nell’ambito di un procedimento erariale a carico del medesimo debitore.
La sovrapposizione dei vincoli – civili e penali – ha indotto l’esecutato a proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell’esecuzione per incompatibilità con la misura reale penale e, comunque, l’estinzione del procedimento esecutivo.
All’udienza deputata alla discussione della sospensiva, i creditori hanno insistito per il rigetto delle domande dell’esecutato, rilevando come l’ordinanza di sequestro preventivo era stata trascritta solamente su quota parte dei compendi staggiti e, comunque, in un momento successivo alla trascrizione del sequestro conservativo ad opera del procedente.
Le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame
L’aspetto centrale del provvedimento qui in commento ruota attorno alla compatibilità e i rapporti di prevalenza tra esecuzione forzata e sequestro preventivo penale, specialmente in assenza di un’espressa disciplina normativa per la confisca ordinaria (ex art. 322-ter c.p.), come quella dettata dal Codice Antimafia per le confische di prevenzione.
In particolare, ci si chiede quali siano i criteri di preminenza tra sequestro preventivo e confisca ordinaria in rapporto all’esecuzione civile.
Il Tribunale, nella parte motiva del proprio provvedimento, dà atto dell’esistenza di due contrapposte linee interpretative:
- la prima, maggioritaria in passato, ha riconosciuto la superiorità della funzione pubblicistica della confisca penale, anche su pignoramenti o ipoteche iscritti anteriormente, valorizzando quindi l’interesse generale dello Stato a sottrarre i beni all’autore del reato[1];
- la seconda, più recente ma al contempo con un forte consenso negli uffici giudiziari, si basa sul mero criterio dell’ordo temporalis, secondo cui la confisca può prevalere solo se il sequestro penale è stato trascritto prima del pignoramento civile. In difetto, prevale la tutela del terzo acquirente o creditore garantito[2] posto che “diversamente, se la trascrizione del sequestro preventivo è successiva alla trascrizione del pignoramento, il bene deve ritenersi appartenente al terzo, impedendo la possibilità di disporre la confisca su un bene legittimamente passato di proprietà ad un terzo estraneo al reato”.
Il contrasto giurisprudenziale pareva, quindi, apparentemente sopito con la prevalenza dei magistrati allineati alla soluzione sub 2) “potendo ritenersi superata anche quell’interpretazione che prevedeva, oltre all’accertamento della priorità della trascrizione, anche l’accertamento, questa volta in sede di esecuzione penale, della buona fede del creditore del condannato, al fine di tutelarne la garanzia, nonostante la confisca”.Senza contare che, l’approfondita disamina offerta dal Tribunale pavese si è spinta ad analizzare, altresì, l’impatto sulla questione qui in commento del Codice della Crisi e dell’Insolvenza che, all’art. 317[3], sembra voler estendere i principi del Codice Antimafia anche in ambito concorsuale, facendo con ciò sorgere il dubbio circa la possibile applicazione analogica di tali regole alle esecuzioni civili e, quindi, dando nuova linfa alla tesi della prevalenza della misura reale di origine penale rispetto ai diritti di garanzia dei creditori, elidendo quindi il vincolo correlato all’ordine temporale delle trascrizioni.
Su tale ultimo specifico punto, il giudice pavese rileva orientamenti divergenti e ondivaghi nella giurisprudenza di merito quali quelli, ad esempio, emersi nei Tribunali di Mantova[4] e di Torre Annunziata[5] (che peraltro esclude in radice l’applicazione analogica delle norme del CCII) i quali, per il tenore delle tesi apportate, rappresentano un momento di importante rottura interpretativa sul tema.
Il ragionamento del Tribunale e il rinvio alla Corte di Cassazione
Il Tribunale, nelle proprie deduzioni finali a supporto del rinvio, evidenzia che: “l’esclusione della disciplina del Codice Antimafia se da una parte tutela il creditore che ha trascritto il pignoramento prima della trascrizione del sequestro, dall’altra, produce, però, un immotivato vulnus a discapito del creditore iscritto che ha trascritto il vincolo pignoratizio successivamente al provvedimento penale, il quale non potrà godere della specifica disciplina di riconoscimento dei diritti di credito dei terzi di cui all’art. 52 del codice stesso..”.
Appare pertanto non convincente, anche sotto tale ultima lettura, un componimento univoco della questione qui di interesse.
La difficoltà sistematica e l’assenza di un orientamento consolidato portano quindi il Tribunale a non decidere direttamente la questione, ma a proporre rinvio pregiudiziale avanti la Suprema Corte a Sezioni Unite per chiarire se – e in quali termini – la misura penale osti alla prosecuzione dell’esecuzione immobiliare.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un significativo spunto di riflessione su un tema tutt’altro che secondario, destinato a ripresentarsi con frequenza crescente: quale sia il punto di equilibrio tra esecuzione civile e sequestro penale, in assenza di confisca definitiva.
Il rinvio operato dal Tribunale ex art. 363bis c.p.c. denota non solo l’attualità del tema, ma anche l’urgenza di una risposta nomofilattica chiara e capace di garantire prevedibilità ed equilibrio tra le opposte esigenze: da un lato, quella pubblicistica della confisca penale, dall’altro quella privatistica della tutela del credito e della stabilità delle procedure esecutive.
Come di consueto, non mancheremo di aggiornarvi rispetto agli interessanti sviluppi che si prospettano.
[1] Cass. civ. n. 30990/2018: “…l’eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all’anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata…” e conformi già Cass. civ. n. 22814/2013, Cass. pen. n. 3709/20198 e Cass. pen. n. 39201/2021 ove, in particolare: “In caso di sequestro comminato ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. 74/200, ove si ritiene applicabile il Codice Antimafia per effetto non dell’applicazione di un principio generale dell’ordinamento, ma in funzione del doppio rinvio operato dall’art. 104 bis comma 1 sexies disp. att. c.p.p. all’art. 104 bis comma 1 quater e comma 1 quinquies disp. att. c.p.p. e da questo all’art. 578 bis c.p.p. che, secondo Cass. SSUU, n. 13359/2020 ha portata generale, e quindi al Codice Antimafia”.
[2] Cass. civ. n. 28242/2020 che riprende Cass. pen. n. 51043/2018 ove: “l’opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all’acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenere al terzo “pleno iure” con conseguente impossibilità della confisca posteriore all’acquisto”; conformi Cass. civ. n. 9231/2022 e Cass. pen. n. 17897/2023.
[3] Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
[4] Con ordinanza del 9.5.2024 il Magistrato ha ritenuto che, in assenza di una disciplina specifica per le confische ordinarie, debba applicarsi il principio dell’ordo temporalis. Pertanto, se il pignoramento è stato trascritto prima del sequestro preventivo, la procedura esecutiva può proseguire, salvo che intervenga una confisca definitiva.
[5] Con ordinanza del 19.06.2024 ha adottato un approccio differente. Il giudice ha affermato che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, prevale sulla procedura esecutiva immobiliare, anche se trascritto successivamente al pignoramento. Secondo questa visione, l’interesse pubblico alla repressione dei reati e alla confisca dei beni illeciti supera l’interesse privato dei creditori, rendendo improseguibile l’esecuzione forzata.