CONSEGUENZE DELL’ERRATA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO: NULLITÀ DEL CONTRATTO O SOLI EFFETTI RISARCITORI? – 310325

Tribunale di Padova, decreto ex art. 207 CCII del 06.02.2025 – opposizione allo stato passivo R.G. n. 4060/2023

Con il decreto di contenuto decisorio in commento, il Tribunale di Padova – dopo un esaustivo excursus sul quadro giurisprudenziale afferente al tema trattato – si è espresso in merito alla seguente questione di diritto, ossia se la c.d. concessione abusiva del credito determini la nullità del contratto oppure debba essere valutata esclusivamente quale illecito e, come tale, suscettibile di tutela risarcitoria.

Per rispondere a tale quesito, a monte, vi è la risoluzione di quello che può essere individuato quale il vero e proprio thema decidendum: ci si chiede se le prescrizioni, rivolte alla Banca ed aventi ad oggetto la verifica della capacità del finanziato di adempiere all’obbligazione restitutoria, assurgono o meno al rango di norme imperative poste a tutela di valori giuridici fondamentali.

Nel caso in cui le disposizioni sull’analisi del merito creditizio fossero qualificate quali norme imperative, infatti, la loro violazione determinerebbe la nullità del contratto ex art. 1418, co. 1, c.c.  

La soluzione del Collegio veneto è presto detta: le norme volte alla verifica del c.d. merito creditizio, pur aventi ad oggetto la tutela di interessi generali, non possono essere annoverate tre le norme imperative di cui all’art. 1418, co. 1, c.c. e, pertanto, anche qualora il finanziamento sia erogato ad un soggetto in stato di decozione, tale condotta della Banca non inficia la validità del contratto ma, semmai, fa sorgere il dovere dell’istituto finanziatore di risarcire l’eventuale danno cagionato.

Vediamo più nel dettaglio i fatti in commento.

1. Fatti di causa

A distanza di circa 10 mesi dall’erogazione di un mutuo chirografario assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo Pubblico di Garanzia ex L. 23.12.1996, n. 662, il Tribunale dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della Società finanziata e, conseguentemente, la Banca finanziatrice proponeva domanda di ammissione al passivo. 

Il Giudice Delegato, avallando la proposta della curatela, con stato passivo dichiarato esecutivo disponeva l’esclusione integrale del credito insinuato.

Le ragioni dell’esclusione, poi poste al vaglio del Collegio, erano rappresentate dalla presunta e, peraltro, indimostrata, tesi secondo la quale la Banca non si sarebbe attenuta ai principi di c.d. sana e corretta gestione, avendo omesso di verificare il merito creditizio della prenditrice. 

Secondo quanto previsto dalla curatela nel progetto di stato passivo, poi confermato in sede di approvazione dello stesso, la condotta della Banca avrebbe addirittura integrato i presupposti della fattispecie di concorso nel reato fallimentare di cui agli artt. 224, comma 1, n. 1), l.f., in relazione all’art. 217, n. 3), l.f., norma, quest’ultima, che incrimina la condotta dell’amministratore che compia “operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento“.

Sempre secondo la tesi poi condivisa anche dal Giudice Delegato, in tale quadro, le gravissime violazioni dell’ente finanziatore avrebbero determinato l’applicazione dell’art. 2035 c.c., con conseguente non ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario al buon costume[1].

La Banca proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo, in primis, la legittimità della propria condotta, posto che l’operazione non poteva essere qualificata quale abusiva concessione secondo i principi più volte chiariti dalla Suprema Corte[2]. In secondo luogo, l’opponente affermava che, in ogni caso, il contratto di finanziamento non poteva essere ritenuto nullo con la conseguente necessità di ammettere integralmente il credito.

2. Le questioni giuridiche sottese

Il Collegio veneto con un iter argomentativo lineare e, ad avviso di chi scrive, particolarmente chiaro sotto il profilo espositivo, ha accolto l’opposizione motivando la propria decisione esclusivamente “in diritto”.

I Giudici, nel motivare la propria decisione, prendono le mosse dalle ragioni di esclusione recepite dal Giudice Delegato, per poi verificare la sussistenza o meno degli elementi necessari per l’accertamento incidentale della nullità del mutuo. 

La decisione del caso comporta la risoluzione di due questioni giuridiche l’una preliminare all’altra.   

i. Le norme in materia di verifica del merito creditizio vanno qualificate come norme di condotta o quali norme di validità del contratto

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr Cass. S.U. n. 26725/2007), in materia contrattuale, hanno infatti tracciato una bipartizione tra norme di validità e norme di condotta. Le norme di validità sono quelle che definiscono i requisiti strutturali del contratto e afferiscono agli elementi intrinseci al negozio, regolandone direttamente e specificamente il contenuto ed il suo atteggiarsi rispetto al comando o al divieto posto dalla legge. Le norme di condotta, invece, non attengono al profilo oggettivo del contratto, ma prescrivono delle regole di comportamento dei contraenti. 

La necessità, da parte della Banca, di valutare, nella fase preliminare alla conclusione del contratto, il merito creditizio del soggetto finanziato, pur prescritta da svariate disposizioni di legge (artt. 5, 14 co. 2, 19, 25, 53, 53 bis, 56, 67, 67 ter, 108, 114 quinquies.2 e 114 quaterdecies T.U.B., art 142 Reg. UE n. 575/2013) e pur avendo un ambito di tutela che va al di là delle sole parti contraenti, secondo la decisione in commento rappresenta, una norma di comportamento dei contraenti e non è una norma di validità del contratto in quanto:

  • le verifiche del merito creditizio sono temporalmente anteriori rispetto alla stipula del contratto e, quindi, afferiscono al solo comportamento di uno o di entrambi i contraenti posto in essere in un momento diverso rispetto a quello in cui sorge e si perfeziona il vincolo contrattuale;
  • anche in assenza delle verifiche del merito creditizio il contratto rimane immutato nel suo contenuto ed idoneo a produrre i propri effetti tipici.

ii. Assodato che le regole in materia di verifica del merito creditizio hanno carattere di norme di condotta le stesse possono essere qualificate quali norme imperative ex art. 1418, co. 1, c.c.?

Affinché la violazione di norme di condotta possa determinare la c.d. nullità virtuale del contratto ai sensi dell’art. 1418, co. 1, c.c. è necessario che la disposizione alla quale si contravviene abbia natura di norma fondamentale, posta a tutela di interessi generali di rango primario (“norma imperativa” nei termini di cui all’art. 1418, co. 1, c.c.). In caso contrario, qualora la disposizione violata non possa essere qualificata quale norma imperativa, il comportamento illecito potrà determinare esclusivamente il risarcimento dell’eventuale danno cagionato dalla condotta colposa o dolosa. Secondo i Giudici dell’impugnazione, ancorché volte a tutelare un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato[3]le norme deputate alla verifica del merito creditizio non possono essere qualificate quali norme imperative in quanto non sono poste a tutela di preminenti interessi generali della collettività o di valori giuridici fondamentali. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a tal proposito, hanno affermato il generale principio di diritto, per cui il fatto che una norma presenti profili di interesse pubblico “non è di per sé sufficiente per attribuire carattere imperativo ad una norma, dovendo piuttosto sussistere ‘preminenti interessi generali della collettività’ o ‘valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere” (S.U. n. 15130, 29.5.2024).

In definitiva, anche qualora risultasse dimostrata la concessione “abusiva” del credito da parte della Banca, le violazioni commesse dall’ente finanziatore non sarebbero comunque idonee a determinare la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418, co. 1, c.c. in quanto le disposizioni poste a tutela della corretta valutazione del merito creditizio vanno qualificate come norme di comportamento del contraente, non qualificabili – per quanto sopra motivato – come imperative.

3. Conclusioni

Come sopra esposto, la posizione del Tribunale di Padova, in composizione collegiale, è chiarissima nell’escludere che l’inidonea valutazione del merito creditizio del cliente da parte della Banca possa determinare la nullità del contratto.

Tale condotta illecita, semmai, potrà determinare la necessità, per l’Istituto di credito, di risarcire il soggetto finanziato del danno eventualmente subito “pari all’aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite” (C. Cass. 18610/2021).

A parere di chi scrive la decisione del Tribunale di Padova appare in tutto e per tutto condivisibile e ben argomentata.

Per completezza espositiva si segnalano tuttavia alcune pronunce di merito di segno contrario[1], peraltro citate anche dalla curatela nel caso qui in esame. Tali decisioni si spingono ad affermare che la c.d. abusiva concessione del credito comporta, da parte della Banca, la violazione di disposizioni di rilevanza penale che, in quanto tali, andrebbero necessariamente qualificate quali norme imperative, con conseguente nullità del contratto ex art. 1418, co 1, c.c. In particolare, il Tribunale di Asti, in un caso non dissimile da quello in esame, nell’ordinanza dell’8 gennaio 2024, n. cronol. 105/2024, ha affermato che la concessione di un finanziamento chirografario con garanzia statale ex L. 23.12.1996, n. 662 a favore di un soggetto che, se adeguatamente indagato, avrebbe manifestato evidenti segni di decozione, integrerebbe la violazione dell’art. 316 ter c.p. da parte dell’Istituto di credito.

Tale argomentazione, ad avviso dello scrivente, porge il fianco ad evidenti critiche. Al fine di dichiarare “ad ogni costo” la nullità del contratto il Giudice civile si è infatti spinto ad affermare che l’istituto finanziatore si sarebbe reso responsabile di vere e proprie condotte criminose, peraltro ai danni dell’Erario, senza tuttavia che le stesse fossero state accertate nelle sedi specificamente preposte. Appare infatti necessario osservare che l’art. 316 ter c.p. punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche da parte di “chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici […]” ed appare davvero arduo imputare tale condotta al soggetto erogatore del finanziamento che non esegua, con la dovuta diligenza, i pur prescritti accertamenti sulla capacità del finanziato di adempiere all’obbligazione restitutoria.

Come visto, la materia è certamente tuttora molto dibattuta e non si intravede, allo stato, all’orizzonte un appianamento delle contrastanti visioni dei Tribunali. Non mancheremo, come sempre, di dar conto delle possibili, e auspicabili, evoluzioni giurisprudenziali sull’argomento.


[1] Così Cass. ord. n. 16706/2020, Tribunale Vicenza 22.4.2021, Tribunale Vicenza 3.3.2022, Tribunale Vicenza 19.5.2022 e Tribunale Torino 4.10.2022 in casi, tuttavia, non equiparabili a quello in commento.

[2] “non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi d’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi” (V. Cass. Civ. 14.09.2021 n. 24725)

[3] “attese le possibili conseguenze negative dell’inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa; potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso” (Cass. 18610/2021, est. Nazzicone).

[4] Tribunale di Asti, 08 gennaio 2024. Pres. Rampini. Rel. Dagna, ordinanza n. cronol. 105/2024; Tribunale di Vicenza 19 maggio 2022.

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