Corte di Cassazione civile, sez. I, ordinanza del 03/02/2026, n. 2252
Avv. Carlo De Simone
La Suprema Corte, nel cassare la decisione impugnata e muovendo da principi da ritenersi ormai consolidati, fornisce alcuni significativi chiarimenti in merito al rapporto tra norme sostanziali e regole processuali, sulla valutazione della prova e sul rispetto del principio del “giusto processo”.
In sintesi, nel caso in esame, le questioni di diritto poste al vaglio degli Ermellini sono due e vengono risolte con l’affermazione dei seguenti principi di diritto:
– fermo restando che, in materia di estratti conto di conto corrente, la tacita approvazione ex art. 1832 c.c. non è applicabile al curatore ciò “non significa che, in ambito di insinuazione al passivo, l’estratto conto debba essere considerato in via generalizzata come privo di qualsiasi valore probatorio” e, sul contenuto degli estratti conto, può comunque maturare una non contestazione in ambito processuale (purché, naturalmente, il curatore sia “parte costituita”: art. 115, comma 1, c.p.c.)”;
– “se il giudice delegato nel delibare la posizione creditoria dell’istante può (anzi deve) incontestabilmente rilevare la presenza di un’eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito, egli non può tuttavia disporre al riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti sul punto” pena la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. nel caso in cui le facoltà difensive di una parte risultino menomate.
I fatti di causa
Sotto la vigenza della legge fallimentare, la Banca presentava domanda di ammissione al passivo per un credito originato da diversi rapporti contrattuali.
Con lo stato passivo reso esecutivo il giudice delegato disponeva l’ammissione solo parziale di tale credito escludendo gli importi relativi ai saldi negativi di un “conto corrente operativo”, di un conto di servizio per “anticipi su fatture” e di un ulteriore rapporto di servizio per “finanziamento all’importazione”.
La Banca proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fallimentare, sull’assunto di aver dato ampia prova del proprio credito tramite la produzione:
– degli estratti conto integrali;
– della documentazione contrattuale attestante la conclusione del contratto di conto corrente e la concessione degli affidamenti.
Il curatore restava contumace nel giudizio di opposizione.
Il Tribunale di Pescara, con la decisione cassata, rigettava l’opposizione:
– ritenendo che non poteva essere attribuita rilevanza agli estratti conto considerato che, nei confronti della curatela, non opera quanto stabilito, per il correntista, dall’art. 1832 c.c. circa la tacita approvazione dell’estratto conto e che, essendo la curatela rimasta contumace nel giudizio di opposizione, non risultava neppure applicabile il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
– rilevando ex officio la mancanza di data certa relativamente ai documenti contrattuali prodotti dalla Banca (contratto di conto corrente, contratti di apertura di credito e relative integrazioni) gli stessi risultavano quindi, inopponibili al fallimento.
La Banca proponeva ricorso per Cassazione.
Le questioni giuridiche sottese
Come già ricordato, il ricorso sottoponeva alla Suprema Corte due questioni di diritto relative al procedimento di accertamento dello stato passivo, la prima di carattere sostanziale e la seconda di natura processale.
a) Questione sostanziale: in materia di affidamenti in conto corrente è possibile sostenere che gli estratti conto non rappresentano una valida prova del credito?
Sul punto, pur partendo dalle medesime premesse, il Tribunale di Pescara e la Cassazione giungono a conclusioni diametralmente opposte.
Costituisce principio condiviso che l’approvazione tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., abbia efficacia limitata al correntista. Di conseguenza, essa non ha alcuna valenza nei confronti del curatore, la cui posizione è quella di un terzo rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra l’istituto di credito e l’imprenditore[1].
È parimenti pacifico che non sia possibile fare applicazione del principio di non contestazione, sancito dall’art. 115 c.p.c., nei confronti della parte che sia rimasta contumace in giudizio. In tal senso depone sia il dato letterale del primo comma dell’art. 115 c.p.c. sia la giurisprudenza consolidatasi sul punto[2].
La Corte, tuttavia, chiarisce che, da tali premesse, non è possibile far discendere il principio secondo il quale gli estratti conto sarebbero privi di valenza probatoria ai fini della dimostrazione del credito[3]. Questo in quanto, sempre secondo la Corte, non esiste una norma che impedisca di valutare (prova legale negativa) gli estratti conto nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo fallimentare.
L’inapplicabilità degli art. 1832 c.c. e 115 c.p.c. al curatore, quindi, determina esclusivamente, in capo alla Banca, il permanere, in tutta la sua pienezza, dell’onere di dar prova della fondatezza della propria domanda, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Spetta quindi al creditore/opponente fornire la prova della fonte negoziale del proprio credito e, qualora tale credito derivi da saldo negativo di conto corrente, dell’intera evoluzione del rapporto.
Proprio la produzione degli estratti conto integrali, peraltro, rappresenta lo strumento, per la Banca, per dimostrare l’evoluzione del rapporto[4].
Tuttavia, nel caso in cui il creditore produca tutti gli estratti conto, incombe sul curatore il dovere di contestare in modo specifico determinate poste del conto[5], ciò in applicazione del principio generale secondo il quale spetta a chi rileva la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi l’onere di allegazione e prova rispetto a tali fatti[6].
Questi, secondo la Cassazione, sono i principi dei quali il Tribunale di Pescara in diversa composizione dovrà fare buon governo nel decidere l’opposizione a seguito del rinvio.
b) Il potere officioso del giudice delegato e del collegio in sede di opposizione allo stato passivo di sollevare eccezioni ostative all’ammissione del credito dev’essere comunque esercitato nel rispetto del contraddittorio fra le parti?
Anche in questo caso la Corte ha chiarito che il giudice del provvedimento impugnato, pur muovendo da premesse corrette, ha assunto una decisione illegittima avendo contravvenuto al principio del contraddittorio, secondo quanto stabilito dagli artt. 101, comma 2, c.p.c., e 111 Cost.
Il decreto di rigetto coglie nel segno: i documenti contrattuali privi di data certa anteriore al fallimento non sono opponibili al curatore. Altrettanto corretta è la scelta del giudice delegato di sollevare tale eccezione d’ufficio: rientra infatti nel suo potere-dovere garantire la regolarità dell’accertamento del passivo, persino di fronte all’inerzia del curatore.[7].
La decisione del Tribunale di Pescara, tuttavia, è viziata per le modalità con le quali il potere officioso è stato esercitato.
Il giudice dell’opposizione ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla mancanza di data certa dei documenti contrattuali, sollevando tuttavia questa eccezione d’ufficio soltanto in sede di decisione e non durante l’iter procedimentale.
All’opponente, quindi, non era stata concessa alcuna possibilità di replica né la facoltà di produrre documentazione integrativa e ciò ha comportato la menomazione delle facoltà difensive della Banca.
Questo è quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 20/02/2013 n. 4213, citata nella decisione in commento.
Le S.U., proprio nel pronunciarsi sulla rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di mancanza di data certa dei contratti, hanno infatti precisato che “se il giudice delegato nel delibare la posizione creditoria dell’istante può (anzi deve) incontestabilmente rilevare la presenza di un’eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito, egli non può tuttavia disporre al riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti sul punto”.
Conclusioni
Il fatto che, in una determinata materia, si siano consolidati principi di diritto ormai condivisi non elimina il rischio che, al momento della loro attuazione pratica, venga dato seguito ad automatismi applicativi distorsivi che conducono a decisioni dissonanti rispetto all’intero quadro normativo di riferimento.
La decisione in commento è la “cartina tornasole” di tale fenomeno [8].
Richiamando quanto osservato in apertura, l’intervento della Cassazione si è reso necessario per porre rimedio agli evidenti vizi di motivazione del decreto impugnato. Rinviando gli atti al Tribunale di Pescara in diversa composizione, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di accertamento dello stato passivo:
– l’inapplicabilità dell’art. 1832 c.c. al curatore non comporta affatto che l’estratto conto debba essere considerato come privo di qualsiasi valore probatorio;
– il giudice, pur essendo titolare del potere/dovere di sollevare d’ufficio eccezioni ostative al riconoscimento del credito, non può decidere in merito senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti, pena la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.
Con il proprio intervento i giudici di legittimità hanno, pertanto, chiarito che la posizione di terzietà rispetto al soggetto fallito (rectius posto in liquidazione giudiziale) che dev’essere riconosciuta al curatore ed i poteri officiosi attribuiti al giudice delegato quale garante del corretto accertamento del passivo[9], non possono mai determinare, ai danni del creditore che ha avanzato la domanda di ammissione, la violazione dei principi fondamentali dettati dal nostro ordinamento in materia di onere della prova e di rispetto del contraddittorio.
[1] In tal senso, ex multis, Cassazione civile, Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14957 – Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella e Cassazione civile, Sez. I, sentenza 26 agosto 2016 n. 17354.
[2] In tal senso, ex multis, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14372 del 24 maggio 2023.
[3] Il Tribunale di Pescara, nella decisione impugnata aveva sostenuto che: “ai meri estratti conto non può darsi rilievo, al fine della dimostrazione dello svolgimento del rapporto”.
[4] Ex multis Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza n. 31195 del 03/12/2018.
[5] Cass. nn. 22208/2018; 27201/2019; 5319/2020 tra le altre.
[6] Corte di Cassazione, Ordinanza del 25 novembre 2020, n. 5847 chiarisce che tale onere sussiste anche in capo al curatore;
[7] Ex multis Corte di Cassazione, ordinanza del 5 maggio 2022, n. 17731
[8] Testualmente, nella sentenza in commento: “Entrambi gli assunti sono astrattamente corretti, ma sono stati malamente applicati dal giudice del merito”.
[9] Art. 25 legge fallimentare, art. 123 CCII