L’ordinanza interlocutoria della Cassazione, di rinvio alla Corte Costituzionale, sul conflitto tra sequestro preventivo ed esecuzione civile: il decisivo ruolo dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. ed il Codice della Crisi

L’ordinanza interlocutoria della Cassazione, di rinvio alla Corte Costituzionale, sul conflitto tra sequestro preventivo ed esecuzione civile: il decisivo ruolo dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. ed il Codice della Crisi

Cass. Civ., III sez., ord. 9 ottobre 2025Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2025, n. 18838

La complessa interferenza tra misure cautelari reali penali e procedure esecutive civili continua a rappresentare uno dei punti più delicati dell’intersezione tra processo penale e diritto dell’esecuzione forzata. 

L’espansione delle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria e per equivalente ha progressivamente accentuato il rischio che beni già assoggettati all’azione esecutiva individuale vengano successivamente colpiti da vincoli penali, generando collisioni tra interessi profondamente diversi: da un lato, la tutela pubblicistica della confisca, dall’altro la garanzia privatistica del credito sussunta negli strumenti di pubblicità immobiliare.

L’ordinanza qui in commento si colloca nel percorso di approfondimento che diparte dal precedente provvedimento con il quale il Tribunale di Pavia[1], rilevata la necessità di dover dirimere i sopra citati aspetti, ha rinviato la questione ex art. 363bis c.p.c. alla Corte di cassazione. 

La Terza Sezione Civile, investita quindi del rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Pavia, non solo riconosce l’esistenza di seri contrasti interpretativi sulla relazione tra sequestro preventivo per equivalente ed esecuzione immobiliare individuale, ma individua nella più recente riforma dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. un possibile vulnus di legittimità costituzionale.

Da qui, la scelta della Corte di sospendere il procedimento pregiudiziale e di sollevare contestualmente questione di costituzionalità dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., nella parte in cui imporrebbe l’applicazione del Codice Antimafia anche nei sequestri ordinari, trasferendo nel procedimento penale – anziché in quello esecutivo civile – l’intero baricentro della tutela dei terzi.

I fatti di causa sottesi

Come i nostri lettori ricorderanno, la vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore a seguito della conversione in pignoramento, nel marzo 2024, di un sequestro conservativo trascritto l’anno precedente in forza di una sentenza di condanna esecutiva emessa dal Tribunale di Pavia nei confronti della controparte debitrice esecutata nell’ambito di un’esecuzione forzata immobiliare.

Nelle more, su parte dei beni pignorati, è intervenuto altresì un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto nell’ambito di un procedimento erariale a carico del medesimo debitore.

La sovrapposizione dei vincoli – civili e penali – ha indotto l’esecutato a proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell’esecuzione per incompatibilità con la misura reale penale e, comunque, l’estinzione del procedimento esecutivo.

Il Tribunale, pur consapevole dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale e dottrinale univoco[2], ha ritenuto di aderire al criterio dell’ordine temporale delle trascrizioni, rilevando la priorità del pignoramento civile rispetto al sequestro penale. Purtuttavia, riconoscendo l’esistenza dei richiamati contrasti giurisprudenziali e di nuove questioni introdotte dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi), ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Cassazione.

In estrema sintesi, il Tribunale rimettente ha sollevato tre macro-questioni:

  1. se, in base alla normativa vigente, il sequestro preventivo ordinario debba seguire le regole del c.d. Codice Antimafia;
  2. se tali regole – prevalentemente modellate sulla liquidazione giudiziale e sulle misure antimafia – si applichino indistintamente anche all’esecuzione individuale;
  3. se l’eventuale applicazione automatica del Codice Antimafia sia costituzionalmente compatibile con i diritti dei creditori e degli aggiudicatari.

La questione oggetto dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione può essere compresa solo ricostruendo con precisione il quadro normativo di riferimento, che negli ultimi anni ha subìto significative modifiche e sovrapposizioni. Tre sono i poli attorno ai quali si articola la disciplina:

  1. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria/per equivalente;
  2. il Codice Antimafia e il suo peculiare sistema di tutela dei terzi;
  3. le modifiche introdotte dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi) all’art. 104-bis disp. att. c.p.p. e, in via collegata, l’art. 317 c.c.i.i.[3]

La difficoltà interpretativa, come osserva la Cassazione, nasce proprio dal fatto che tali sistemi normativi, pensati per finalità diverse, sono stati progressivamente avvicinati dal legislatore in modo non lineare, generando interferenze che non sono state coordinate in modo organico.

Il sequestro preventivo e l’interferenza con il c.d. “Codice Antimafia”

Il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca diretta o alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., è un istituto tipicamente “ordinario”.
Come noto, è volto a garantire, in via cautelare, l’esecuzione di una futura confisca che il giudice penale disporrà solo al termine del processo.

Tradizionalmente, la tutela dei terzi (creditori ipotecari, aggiudicatari, pignoranti) nei confronti dei sequestri preventivi si costruiva attraverso i principi civilistici dell’anteriorità delle formalità pubblicitarie, dell’opponibilità secondo i criteri dell’art. 2915 c.c. e della continuità delle trascrizioni.

A ciò si aggiunga che il d.lgs. 159/2011 ha costruito una disciplina fortemente specializzata, sorretta dall’esigenza di sottrarre patrimoni illeciti alla disponibilità della criminalità organizzata.

Per quanto qui interessa, il Codice Antimafia prevede:

a) prevalenza assoluta della misura su tutti i vincoli civili sopravvenuti: l’art. 55 stabilisce che la misura penale prevale su qualunque formalità civilistica, anche anteriore, salvo eccezioni puntuali;

b) tutela selettiva e “filtrata” dei terzi: gli artt. 52 e 53 prevedono che possano essere fatti salvi i diritti dei terzi solo se: anteriori e fondati su un titolo legittimo, non strumentali all’attività illecita e supportati da buona fede qualificata; quindi accertati dal giudice penale in un subprocedimento incidentale.

L’art. 317 c.c.i.i. e l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. novellato

Con il d.lgs. 14/2019, il legislatore ha introdotto l’art. 317 del Codice della crisi, che disciplina il rapporto tra liquidazione giudiziale e misure penali.

La portata della norma produce come conseguenza che:

la liquidazione giudiziale non prevale sulle misure reali penali;

in caso di concorso, si applicano le regole del Codice Antimafia in tema di tutela dei terzi;

il tutto avviene nell’ambito della procedura concorsuale.

E’ di tutta evidenza che il rinvio dell’art. 317 ha influenzato alcune letture estensive dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.

A tale ultimo riguardo, il secondo periodo del comma 1-bis afferma che, nei casi di sequestro preventivo su beni dell’imputato, il giudice si conforma alle regole del Codice Antimafia “ai fini della tutela dei terzi”, oltre che nei rapporti con la liquidazione giudiziale.

È proprio questa espressione – “ai fini della tutela dei terzi” – ad assumere un valore decisivo.

Sino al 2019, il riferimento era limitato alla liquidazione giudiziale e quindi al solo contesto concorsuale.

Con la novella dettata dall’introduzione del Codice della Crisi, l’applicazione dell’articolo in esame non è più limitata alla procedura concorsuale e sembra estendere il modello antimafia a tutti i sequestri, anche quelli ordinari.

Sul punto, la Cassazione ha osservato che il legislatore non ha distinto tra sequestri “antimafia” e sequestri ordinari, provocando con ciò un conflitto interpretativo che può sfociare in:

  1. un’interpretazione restrittiva laddove il richiamo antimafia valga solo per la liquidazione giudiziale, come previsto dall’art. 317 c.c.i.i.;
  2. un’interpretazione più estensiva laddove la clausola “ai fini della tutela dei terzi” rivesta portata generale e si applichi anche nell’esecuzione individuale.

Accedendo all’interpretazione sub b), come suggerito dalla Cassazione nell’ordinanza, il criterio civilistico dell’ordo temporalis viene superato, obbligando il giudice dell’esecuzione a sospendere il relativo giudizio demandando la tutela dei creditori avanti il giudice penale. 

In tale sede, come sappiamo, i creditori dovranno soddisfare i criteri di delibazione del Codice Antimafia, molto più gravosi e impattanti[4] e, per l’appunto, potenzialmente lesivi di princìpi costituzionali.A tale ultimo riguardo, la Corte non esclude che il legislatore abbia voluto davvero una traslazione del modello antimafia anche ai sequestri ordinari, osservando tuttavia che difetterebbe una ratio giustificatrice avuto riguardo alla circostanza per la quale il Codice Antimafia è norma eccezionale e l’applicazione agli ordinari sequestri parrebbe sproporzionata e foriera di disparità di trattamento irragionevoli.

Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte

Al fine di porre ordine al quadro sopra delineato, la Suprema Corte dedica un ampio paragrafo – nelle motivazioni – alla rassegna dei precedenti giurisprudenziali, dalla quale emergono due orientamenti non solo diversi, ma strutturalmente incompatibili. 

  1. La tesi “positiva”: prevalenza della misura penale a prescindere dalla trascrizione dei vincoli

Dipartendo dalle statuizioni offerte dalla sentenza Cass. Pen. n. 40323/2024, la Corte giunge ad affermare la prevalenza del sequestro preventivo anche nei confronti dell’aggiudicatario in sede esecutiva immobiliare, non essendoci “dubbio che vi sia una prevalenza del sequestro penale e degli interessi pubblici a esso sottesi rispetto alla mera aspettativa civilistica a ottenere il decreto di trasferimento dopo l’aggiudicazione nella procedura esecutiva individuale o concorsuale”.

La sentenza richiamata dalla Corte, si inserisce nel solco di altri precedenti particolarmente vincolanti che giustificherebbero una sorta di espansione selettiva delle regole antimafia alle procedure esecutive ordinarie, indipendentemente dall’anteriorità del pignoramento[5].

     ii) La tesi “negativa”: prevalenza del pignoramento anteriore (secondo l’ordo temporalis)

L’altro orientamento, sostenuto soprattutto dalla giurisprudenza civile più recente, valorizza a pieno la logica dell’anteriorità delle trascrizioni, quale cardine del sistema pubblicitario immobiliare.

La Cassazione civile – e anche parte della Cassazione penale – confermano la tutela del creditore che abbia trascritto il proprio titolo/vincolo prima del sequestro penale.

In particolare, quando il sequestro preventivo è trascritto successivamente al pignoramento, il creditore procedente gode di un diritto pieno e opponibile, che impedisce alla confisca di “aggredire” il bene staggito.

La Corte qualifica la posizione del creditore come “pleno iure” opponibile, sottratta all’effetto espansivo della misura penale[6].

Il principio di certezza delle trascrizioni immobiliari, questo il senso delle pronunce ricordate dalla S.C., non può essere sacrificato da un vincolo penale sopravvenuto. 

L’unica interpretazione possibile e la consequenziale rimessione alla Corte Costituzionale

Al netto del contrasto giurisprudenziale, e delle esigenze che militano verso l’una o l’altra prospettazione, la Corte ritiene comunque univoca l’interpretazione dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p..[7]

Da un punto di vista letterale, d’altronde, la nozione di “tutela dei terzi” richiamata nella disposizione risulta sufficientemente ampia da ricomprendere anche i creditori – pignorante e intervenuti –nell’ambito di una procedura esecutiva individuale avente ad oggetto beni immobili colpiti da sequestro preventivo.

Pur considerando i persistenti contrasti giurisprudenziali, infatti, la Sezione rimettente prende atto della portata dirompente del nuovo art. 104-bis disp. att. c.p.p., che – secondo la prospettazione della Corte – conduce ad un’unica interpretazione possibile: l’applicazione indiscriminata della disciplina del codice antimafia anche alle procedure esecutive individuali. 

La prevalenza della misura penale (anche nelle procedure esecutive individuali) non discende, però, da un’interpretazione estensiva o analogica (e dunque illegittima) dell’art. 317 c.c.i.i., ma piuttosto da una lettura sistematica della disposizione attuativa, la cui operatività, se relegata esclusivamente alle procedure concorsuali, porterebbe a degli effetti distorsivi e paradossali. 

La diversificazione della disciplina in ragione del tipo di procedura (individuale o concorsuale), infatti, genererebbe esiti irragionevoli e contraddittori: gli stessi beni, pur se colpiti dalla medesima misura ablatoria penale, potrebbero determinare l’arresto della procedura e la devoluzione al giudice penale quando la debitrice versi in stato di liquidazione giudiziale, oppure consentire la legittima prosecuzione (o introduzione) delle azioni esecutive qualora il creditore sia titolare di un privilegio fondiario ai sensi dell’art. 41 TUB.

Una situazione simile – non infrequente nella prassi – potrebbe sfociare nel legittimo trasferimento coattivo di beni nell’interesse dell’aggiudicatario che, se aggrediti esclusivamente nell’ambito della liquidazione giudiziale, sarebbero invece acquisiti dallo Stato a titolo originario.In questa prospettiva, se si escludesse quindi l’applicabilità dell’art. 55 del “codice antimafia” ai sequestri ordinari, i creditori – in particolare quelli muniti di ipoteca volontaria – avrebbero un interesse ancora maggiore a promuovere espropriazioni individuali sui beni oggetto di confisca, considerati gli effetti pregiudizievoli e le limitazioni cui i loro crediti sarebbero assoggettati dinanzi al giudice penale.

La scelta per l’applicazione (o meno) del regime “speciale” derivante dalla confisca antimafia e della traslazione alla cognizione del giudice penale, in buona sostanza, sarebbe rilasciata al creditore fondiario, a dispetto proprio di quelle dottrine che ritenevano prevalente la misura penale in ragione della sua connaturata esigenza pubblicistica.

Da queste premesse, pertanto, la portata dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. diviene centrale e, piuttosto che fornire le basi per un riscontro al rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Pavia, si atteggia a nuovo interrogativo: l’applicazione obbligatoria e generalizzata della confisca antimafia in forza del rinvio ex art. 104 disp. att. c.p.p. è costituzionalmente legittima nei confronti dei terzi creditori estranei all’illecito?

In tal senso, sottolinea la Corte, la sussunzione a disciplina generale della confisca antimafia che (quanto meno nella ratio introduttiva) doveva rispondere ad un fenomeno di natura settoriale ed emergenziale, potrebbe porsi in contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 117 Cost (quest’ultimo in riferimento all’art. 1 Prot. Addiz. 1 CEDU).

È infatti indubbio che il codice antimafia delinei un sistema di soddisfacimento del credito orientato al contrasto, in primo luogo, del potere patrimoniale della criminalità organizzata. In questo scenario, pertanto, risulta del tutto confacente che la tutela dei terzi creditori sia subordinata alla dimostrazione non solo dell’anteriorità del loro credito (o diritto reale di garanzia) rispetto al sequestro, ma anche della c.d. non strumentalità del credito all’attività illecita e della loro buona fede. 

Nel giudizio penale, inoltre, il creditore vedrà falcidiata in ogni caso la propria pretesa, atteso che lo Stato (nuovo titolare dell’immobile a titolo originario) liquiderà le somme nel limite “del 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61” come ricorda la Corte in parte motiva.

Ma un sistema così oneroso, sottolinea la sezione rimettente, pregiudica “in maniera irragionevole i diritti del creditore ipotecario ancorché estraneo a qualsivoglia attività criminale del debitore”.In un caso del tutto similare, d’altronde, la Corte costituzionale ha già avuto modo di riconoscere al diritto d’ipoteca una tutela di carattere costituzionale “riconducibile all’art. 42 Cost. ed inoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost quale strumento volto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva”.

Secondo il Collegio, in definitiva, sottoporre il creditore ipotecario – del tutto estraneo alle condotte penali e titolare di prerogative costituzionalmente protette (ius sequelaeius distrahendiius praelationis) – ai vincoli del Codice Antimafia viola gli artt. 3, 24 e 42 Cost. si rivela ancor più irragionevole nel caso della confisca per equivalente, dove il bene aggredito non è nemmeno collegato al reato.

Gli scenari possibili 

La Consulta è chiamata quindi a pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale del comma 1 bis, art. 104 disp. att. c.p.p. in rapporto alla tutela (anch’essa costituzionale) accordata ai terzi creditori estranei all’illecito penale. Sul punto, gli scenari prospettabili sono ovviamente molteplici.

Da una parte, infatti, la Corte potrebbe concordare in toto con la sezione rimettente e dichiarare l’illegittimità integrale della disposizione attuativa. In questo scenario, ovviamente, e come già rilevato dalla Corte di cassazione, anche secondo la Consulta non sarebbe quindi ipotizzabile individuare alcuna ulteriore interpretazione conforme ai principi costituzionali.

La Corte, inoltre, pur ritenendo eccessiva l’applicazione indiscriminata della disciplina antimafia, potrebbe escluderne l’operatività generalizzata attraverso una sentenza additiva e/o sostitutiva che ne circoscriva la portata alle sole ipotesi originarie.

Della medesima tipologia manipolativa, inoltre, sarebbero quelle sentenze che operassero sul bilanciamento degli interessi contrapposti temperando gli aspetti che già la sezione rimettente ha qualificato come potenzialmente incompatibili con la tutela costituzionale dei terzi. In questo senso, per esempio, la Corte potrebbe modificare il limite imposto ai creditori ipotecari che, secondo la disciplina del codice antimafia, sarebbero obbligati a scontare una falcidia pari ad almeno il 40% del proprio credito. Una mitigazione speculare, inoltre, potrebbe intervenire sul regime probatorio imposto ai terzi bilanciandone gli oneri previsti a seconda della tipologia di confisca trascritta.

La Corte, infine, potrebbe ritenere non fondata la questione e, differentemente dalla sezione rimettente, rintracciare un’interpretazione costituzionalmente orientata in grado di colmare le paventate lacune costituzionali.In ogni caso, di tutte le prospettazioni fornite, le più probabili sono quelle che presuppongono una riforma parziale della norma in questione (in senso additivo o generalmente manipolativo). Milita verso questo scenario non solo il chiaro disposto normativo (che parrebbe escludere ogni ulteriore e differente interpretazione), ma anche ragioni obiettive di tutela, rimanendo indubbio che il rigore della disciplina pone seri rischi di compatibilità con l’impianto costituzionale e europeo.

La dottrina più accorta, d’altronde, ha da sempre ravvisato nella specialità del regime antimafia la sua ratio e il suo limite. Le ragioni giustificatrici della disciplina, che trovano piena aderenza nelle esigenze repressive dello Stato contro la criminalità organizzata, sarebbero vanificate proprio da un suo utilizzo generalizzato, e perciò stesso, irragionevolmente pregiudizievole per i soggetti estranei all’illecito penale che lo Stato vuole perseguire.

Rimaniamo in attesa degli sviluppi di cui, in ogni caso, vi terremo aggiornati.


[1] Ordinanza del 15 marzo 2025, già oggetto di approfondimento in “i-letter”.

[2] Un primo orientamento, maggioritario in passato, ha riconosciuto la superiorità della funzione pubblicistica della confisca penale, anche su pignoramenti o ipoteche iscritti anteriormente, valorizzando quindi l’interesse generale dello Stato a sottrarre i beni all’autore del reato. Il secondo orientamento, più recente, si basa sul mero criterio dell’ordo temporalis, secondo cui la confisca può prevalere solo se il sequestro penale è stato trascritto prima del pignoramento civile. In difetto, prevale la tutela del terzo acquirente o creditore garantito posto che “diversamente, se la trascrizione del sequestro preventivo è successiva alla trascrizione del pignoramento, il bene deve ritenersi appartenente al terzo, impedendo la possibilità di disporre la confisca su un bene legittimamente passato di proprietà ad un terzo estraneo al reato”.  

[3] “Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318319 e 320.
Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.”

[4] Come ricorda la Cassazione in parte motiva, “Il Codice Antimafia delinea un sistema concorsuale di soddisfacimento del credito, al quale accedono i creditori che vantano pretese risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché diritti reali di garanzia costituiti in epoca antecedente al sequestro; oltre all’anteriorità del credito (o del diritto), occorre dimostrare che esso non è strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, la buona fede del creditore, l’incapienza del patrimonio del proposto al soddisfacimento del credito (per i soli creditori chirografari); l’accertamento dei predetti requisiti è attribuito al giudice penale con la verifica di cui agli artt. 57 ss. del d.lgs. n. 159 del 2011…”

[5] Così, Cass. Civ., sez. III, n. 30990/2018; Cass. Civ. n. 22814/2013; Cass. Pen. n. 3709/2019; Cass. Pen. n. 39201/2021; Cass. Pen., SS. UU., n. 40797/2023; Cass. Pen. n. 3575/2021.

[6] Così, Cass. Civ. n. 9231/2022; Cass. Civ. n. 28242/2020; Cass. Pen. n. 51043/2018; Cass. Pen. n. 17897/2023.

[7]“Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”


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