Nota a Cass., sez. III, 1 maggio 2025, n. 11481
Avv. Roberto Pizzicannella
La pronuncia in esame si pone in ideale continuità con lo storico arresto della Suprema Corte (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575), consolidandone l’assetto ermeneutico in tema di aggressione esecutiva dei beni in comunione legale da parte del creditore particolare del singolo coniuge.
La pronuncia offre, inoltre, spunti di grande interesse su due fronti: da un lato, la posizione processuale del coniuge non debitore; dall’altro, la legittimità dell’intervento dei suoi creditori personali, diretti a soddisfarsi concorrendo sulla metà del ricavato dalla vendita del compendio pignorato.
Sul piano operativo, il principio sancito dalla pronuncia in esame ha permesso al professionista delegato di motivare saldamente il progetto di distribuzione, fornendogli il giusto appiglio per giustificare l’assegnazione al creditore chirografario (per giunta tardivo) delle somme che, altrimenti, sarebbero state devolute al coniuge non debitore.
Elementi salienti del progetto di distribuzione e principio di diritto sotteso all’assegnazione delle somme.
Tizia e Caio sono sposati in regime di comunione legale. L’azione esecutiva viene promossa da Banca Alfa (creditrice personale di Tizia) su cinque immobili: quattro costituiscono beni personali della debitrice, mentre il quinto ricade nella comunione con il coniuge. La procedura si complica con l’intervento chirografario tardivo di Banca Beta, creditrice non solo dell’esecutata, ma soprattutto di Caio.
Giunti alla fase distributiva, il ricavato (al netto delle spese prededucibili) viene così ripartito: a Banca Alfa va l’intero ricavato dei beni personali di Tizia, oltre alla metà del ricavato del bene in comunione. Resta dunque da assegnare l’ultimo 50% del bene cointestato. Fisiologicamente, tale somma sarebbe dovuta rientrare nella disponibilità del coniuge non debitore (Caio); un’aspettativa legittima che, tuttavia, si scontra con l’intervento azionato da Banca Beta..
Senonché, il professionista delegato, rilevato l’intervento, ancorché tardivo ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 596 c.p.c., da parte della Banca Beta, attribuiva a quest’ultima la somma che invece avrebbe potuto essere svincolata in favore del coniuge non esecutato Caio.
A tale approdo perveniva il professionista delegato: i) rilevando – circostanza dirimente – come dal fascicolo telematico emergesse la notifica del pignoramento anche al coniuge non debitore, comprensiva dell’ingiunzione e degli avvertimenti ex art. 492 c.p.c., tale da fargli assumere in concreto la qualifica di esecutato; ii) facendo buon governo del principio sancito dalla pronuncia in commento, secondo cui “nell’espropriazione forzata di beni in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell’atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all’avviso ex art. 599 c.p.c.) dell’avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento anche nei suoi confronti (recando l’ingiunzione ad astenersi, nonché gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché i suoi creditori personali possono intervenire nella procedura e concorrere nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.”) (Cass. civ., sez. III, 1° maggio 2025, n. 11481).
Le questioni giuridiche sottese alla sentenza in commento. La comunione legale o a mani giunte.
Occorre anzitutto fugare un dubbio: la decisione in esame non opera alcuna “rivoluzione” rispetto all’assetto consolidatosi a seguito della nota Cass. n. 6575/2013, in tema di espropriazione forzata di un bene facente parte della comunione legale dei coniugi, nel caso in cui, però, solo uno di essi rivesta la qualità di debitore.
Al contrario, essa le ribadisce, ma al contempo vi innesta elementi di novità che si prestano a una lettura criticamente orientata. In particolare, la pronuncia valorizza in modo più marcato la posizione del coniuge non debitore all’interno del processo esecutivo, chiarendo a quali condizioni, di natura procedimentale, egli venga a rivestire la non secondaria qualità di soggetto esecutato. Al tempo stesso, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, la sentenza introduce profili interpretativi suscettibili di incidere sulla disciplina dell’intervento dei creditori del coniuge non debitore, offrendo spunti di riflessione che vanno oltre la mera riaffermazione dei principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Proprio perché essi assumono un ruolo decisivo nel percorso argomentativo della sentenza oggetto del presente intervento, è bene ricordare le linee guida fissate da dottrina e giurisprudenza dopo la sentenza Cass. n. 6575/2013.
Come è noto, la comunione legale coniugale si atteggia a comunione “senza quote” o “a mani giunte”: un vincolo inscindibile in cui i coniugi sono titolari in solido dell’intero patrimonio comune, rendendolo di fatto impermeabile a qualsiasi partecipazione di terzi estranei.
Posto che la comunione legale ha natura di comunione “senza quote”, l’espropriazione deve avere ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la sola metà. Non esistendo la quota come bene giuridico autonomo, il cespite potrà essere venduto o assegnato esclusivamente per intero, determinando lo scioglimento della comunione limitatamente a esso. In sede di riparto, il coniuge non debitore avrà diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita o del valore del bene. Qualora si proceda ad assegnazione, questa sarà necessariamente mista: il creditore assegnatario, infatti, dovrà sempre versare il controvalore pari alla metà del prezzo di assegnazione della res. Sotto il profilo processuale, dunque, si badi bene, non trovano applicazione gli art. 599 e ss cpc, essendo l’oggetto del pignoramento costituito dalla situazione giuridica soggettiva ricadente in comunione legale nella sua interezza.
Dalla peculiare condizione del coniuge non debitore, sostanzialmente equiparata, quanto a diritti e doveri, a quella del coniuge debitore, si ricavano le regole per sottoporre ad esecuzione forzata il bene in comunione legale, ancorché per debito di uno solo dei coniugi, e la disciplina di tale processo esecutivo che, richiamando i principi espressi da Cass. n. 6575/2013, può essere così sintetizzata:
a) il bene in comunione legale va necessariamente aggredito per l’intero[1];
b) il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore che è destinatario dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c[2]. Sul punto va precisato che tale notificazione, sebbene la giurisprudenza ne riconosca l’equiparabilità in ordine agli effetti all’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c., non può in alcun caso essere surrogata da quest’ultimo[3];
c) la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari dev’essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell’espropriazione, facendo altresì menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro “D” della nota di trascrizione;
d) l’avviso ex art 498 c.p.c. andrà notificato anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato;
e) la documentazione ex art. 567 cpc dovrà includere anche le trascrizioni ed iscrizioni contro il coniuge non esecutato.
Il percorso argomentativo di Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 11481 del 01/05/2025 e risvolti di ordine pratico.
Il principio di diritto: “In tema di espropriazione forzata su beni in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell’atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio, equiparabile quanto agli effetti all’avviso di cui all’art. 599 cod. proc. civ., dell’avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità, con conseguente limitazione del potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio. Qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un vero e proprio pignoramento, recando l’ingiunzione ad astenersi dagli atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito, nonché gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 cod. proc. civ., il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, con la conseguenza che è legittimo l’intervento nella procedura di creditori suoi personali e il concorso di questi nella distribuzione sulla quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.”.
A tale affermazione di principio i giudici della Suprema Corte approdano analizzando la reale portata dell’adempimento sub b) richiesto al creditore. Osserva la Corte: “La descritta (senza dubbio peculiare) condizione del coniuge non debitore, oltre ad imporre l’applicazione nei suoi confronti dei precetti di cui agli artt. 498 e 567 cod. proc. civ. (al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul bene staggito), rende anche necessaria la notifica allo stesso dell’atto di pignoramento. Quest’ultima, tuttavia, assolve le funzioni (equiparabili, quoad effectum, a quelle dell’avviso disciplinato dall’art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio al coniuge non debitore della avvenuta sottoposizione a pignoramento (per finalità satisfattive di crediti vantati esclusivamente verso l’altro coniuge) del bene (anche) di sua proprietà, con limitazione – derivante dal necessario asservimento a fini espropriativi del bene nella sua interezza – al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio”.
Proseguono poi: “Tanto però non esclude che il creditore, onerato della notificazione del pignoramento al coniuge non debitore, strutturi tale atto come una formale e sostanziale estensione del pignoramento rivolto al coniuge obbligato, cioè a dire richieda all’ufficiale giudiziario di formulare l’ingiunzione di astenersi dagli atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito anche nei confronti del coniuge non debitore ed indirizzi anche a quest’ultimo gli inviti e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 c.p.c. Soltanto in quest’ultima ipotesi può affermarsi che il processo si svolge anche contro il coniuge non debitore e che questi ricopra la posizione di esecutato[4].”.
In tale prospettiva si coglie l’elemento di novità della pronuncia in esame, che costituisce la vera chiave di volta del principio di diritto enunciato.
La Corte, infatti, sembra riconosce al creditore procedente la possibilità di notificare l’atto di pignoramento anche al coniuge non debitore, attribuendo a tale notificazione una funzione di mera denuntiatio dell’avvenuta sottoposizione a vincolo esecutivo – per finalità satisfattive di crediti vantati esclusivamente nei confronti dell’altro coniuge – di un bene rientrante nella comunione legale e, dunque, anche di sua proprietà. Tale notificazione assolve a una funzione sostanzialmente equiparabile, quoad effectum, a quella dell’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c., comportando, per il coniuge non debitore, una limitazione del potere di disporre del bene in modo efficace e opponibile ai creditori, limitazione che discende dal necessario asservimento del bene, nella sua interezza, alle esigenze dell’espropriazione forzata.
In alternativa, la pronuncia sembra ammettere una diversa strutturazione dell’atto di pignoramento, idonea, questa volta e a differenza della prima, ad aprire la strada all’intervento dei creditori particolari del coniuge non debitore, mediante la richiesta all’ufficiale giudiziario di estendere anche a quest’ultimo l’ingiunzione di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito, nonché gli inviti e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 c.p.c.
Risvolti di ordine pratico.
“Come detto, tale disciplina si applica esclusivamente nell’ipotesi che il coniuge del debitore originario, con questi in regime di comunione legale, non sia a sua volta debitore del procedente”.
Affermare che l’intervento nella procedura esecutiva da parte dei creditori personali del coniuge non debitore e il concorso di questi nella distribuzione sulla quota del ricavato di spettanza di tale coniuge, sia legittimo solo nella misura in cui il creditore procedente abbia inteso stilare l’atto in maniera tale da rendere il coniuge non debitore destinatario degli inviti e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 c.p.c., significa oltremodo limitare la possibilità per i creditori di far valere la garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c.
A bene vedere, quelli oltremodo pregiudicati sarebbero solamente i creditori chirografari, ovvero quelli privi di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri; a tutela di questi ultimi sussiste l’adempimento sub d) che impone la notifica dell’avviso 498 c.p.c. anche ai creditori iscritti del coniuge non debitore[5].
Specie in ambito bancario, caratterizzato da elevato grado di standardizzazione degli atti procedurali, significa onerare i creditori chirografari del coniuge non debitore, che per avventura abbiano appreso dell’esistenza di una procedura esecutiva avviata dal creditore dell’altro coniuge sul bene ricadente nella comunione, di adeguatamente ponderare il mezzo di tutela del proprio credito per non incorrere in una declaratoria di illegittimità dell’intervento.
Tale esigenza di cautela impone, in via preliminare, di verificare se il creditore procedente abbia rivolto in modo chiaro e non equivoco anche al coniuge non debitore gli inviti e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 c.p.c., ovvero se si sia limitato all’utilizzo di formule di stile quali “debitore” o “esecutato”; espressioni queste che, dal punto di vista del creditore procedente, possono riflettere una coincidenza tra debitore – inteso come il soggetto obbligato in base al rapporto sostanziale dedotto in giudizio – ed esecutato, quale soggetto passivo della procedura esecutiva, ma che, dal punto di vista del creditore personale del coniuge non debitore, potrebbero non risultare pienamente coerenti con il principio affermato da Cass., sez. III, 1° maggio 2025, n. 11481.
Deve ritenersi escluso che il coniuge non debitore possa considerarsi destinatario degli inviti e degli avvertimenti di cui all’art. 492 c.p.c. qualora il creditore procedente – tale essendo solo perché il rapporto obbligatorio fa capo esclusivamente all’altro coniuge – abbia fatto ricorso a espressioni generiche come “debitore” nella redazione dell’atto di pignoramento. Persistono, peraltro, rilevanti margini di incertezza anche nell’ipotesi in cui il destinatario degli inviti e degli avvertimenti venga qualificato come “esecutato”, posto che tale qualificazione non appare di per sé sufficiente a chiarire se il vincolo espropriativo sia stato consapevolmente esteso anche alla sfera giuridica del coniuge non obbligato.
È avviso di chi scrive che l’automatica assimilazione del coniuge non debitore alla figura del terzo proprietario, rispetto al quale è pacifica la qualifica di soggetto esecutato o passivo dell’esecuzione, non possa ritenersi priva di forzature. Diversamente, non si comprenderebbe la ragione per cui la Corte di Cassazione, nella pronuncia oggetto di disamina, abbia ritenuto necessario precisare che solo al ricorrere di determinate condizioni il coniuge non debitore venga a rivestire la qualità di esecutato.
La sensazione è che la Corte abbia finito per introdurre – quantomeno sul piano concettuale – un tertium genus. Accanto alla figura del debitore, inteso come soggetto obbligato in base al rapporto sostanziale, e a quella dell’esecutato o soggetto passivo dell’esecuzione, che può coincidere con il debitore ovvero essere un terzo proprietario non obbligato (artt. 602 ss. c.p.c.), sembra ora emergere la nozione di “soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato” che assume le vesti di esecutato, ma solo al ricorre di determinate condizioni.
Le attuali incertezze giurisprudenziali e normative rischiano di paralizzare l’azione del creditore personale chirografario del coniuge non debitore, esponendo il suo intervento a facili declaratorie di illegittimità. Per disinnescare questo rischio, la mossa più efficace sembra essere un’altra: procedere con un pignoramento presso terzi all’interno della stessa procedura esecutiva immobiliare, andando a colpire il diritto del coniuge non debitore a percepire il 50% del ricavato della vendita del bene in comunione legale.
Considerazioni conclusione
A parere di chi scrive, la pronuncia in esame sembra aggiungere un ulteriore elemento a una costruzione giurisprudenziale – quella relativa all’esecuzione sui beni in comunione legale – che continua a svilupparsi in assenza di un puntuale fondamento nella disciplina codicistica, traendo origine dalle affermazioni di principio enunciate da Cass., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575, e della cui ulteriore elaborazione forse non si avvertiva una reale esigenza sistematica.
A confermare tale assunto è la stessa Suprema Corte, che giunge a fissare il principio pur in assenza di un quadro delineato. Manca infatti, nel ricorso, la prova che l’atto avesse attribuito al coniuge non debitore la veste di esecutato, potendo trattarsi di una mera comunicazione volta a consentire il prosieguo dell’azione contro il debitore principale..
Colliderebbe con il principio di economia processuale gravare il creditore chirografario di un onere di verifica prognostica sulla tenuta dell’atto di pignoramento altrui. Alla luce del recente dictum della Suprema Corte (Sent. n. 11481/2025), ciò si tradurrebbe nell’irragionevole necessità di esperire tutele alternative, come il pignoramento presso terzi, per il solo timore di una declaratoria di illegittimità dell’intervento spiegato.
Una simile impostazione non sembra, infatti, coerente con le esigenze di effettività e razionalizzazione dei mezzi di esecuzione, volte a garantire il recupero coattivo del credito riducendo tempi, costi e sacrifici imposti alle parti coinvolte.
Considerazioni che risultano ancor più persuasive se si tiene conto dell’evidente parallelismo ravvisabile tra la posizione del coniuge non esecutato e quella del terzo proprietario assoggettato all’esecuzione forzata, nei cui confronti è pacificamente ammesso l’intervento dei creditori personali nell’ambito della procedura espropriativa.
[1] Cfr. anche Cass. civ. Sez. III Sent., 07-04-2023, n. 9536
[2] Vedremo, anticipando i temi del discorso, come la sentenza in commento parrebbe riconoscere la possibilità per il creditore procedente di strutturare l’atto di pignoramento da notificare al coniuge non esecutato come una mera denuntiatio equiparabile quoad effectum all’avviso previsto dall’art. 599 c.p.c. o come un vero e proprio pignoramento mutandone la qualifica ed aprendo la strada al possibile intervento dei creditori personali del coniuge non debitore.
[3] Come chiarito da Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2023, n. 1647
[4] Interessante sottolineare come in altro passo della sentenza sia possibile leggere che” il coniuge non debitore deve essere considerato soggetto passivo dell’espropriazione concretamente eseguita, con una posizione sostanzialmente equiparata, quanto a diritti e doveri, a quella del coniuge debitore. Tale equiparazione — come la Corte stessa puntualizza — trae origine esclusivamente dalla sottoposizione all’espropriazione dell’intero bene, sul quale il coniuge non debitore vanta una contitolarità solidale; resta tuttavia fermo che, in mancanza di un credito azionato nei suoi confronti, egli non assume la qualità propria e tipica di parte esecutata.”.
[5] La ratio della norma è da ricercarsi nel c.d. “effetto purgativo” che la procedura esecutiva produce, ovvero la liberazione del bene che ne è oggetto da ogni vincolo o garanzia che gravi su di esso. Attraverso l’avviso è data la possibilità ai creditori garantiti di soddisfare il proprio diritto sul ricavato dalla vendita del bene.